
Generalita'
Il passaporto è il documento valido per l’espatrio nei paesi i cui governi sono riconosciuti dallo Stato italiano. Come stabilito dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 il passaporto ordinario ha oggi una validità di dieci anni e dunque, diversamente da quanto stabilito in precedenza, non è più previsto il rinnovo; i passaporti emessi prima dell’entrata in vigore della L. 3/2003 con scadenza quinquennale possono essere rinnovati, anche prima della scadenza, per un periodo complessivo di dieci anni dalla data di rilascio. Dal 26 ottobre 2006 ai cittadini che richiedono il passaporto verrà rilasciato quello elettronico, che è altresì necessario per recarsi negli Stati Uniti senza visto, così come prevede il programma “Visa Waiver Program” (“Viaggio senza visto”), esclusivamente per affari e/o per turismo; per gli USA restano comunque validi sia il passaporto con foto digitale rilasciato prima del 26 ottobre 2006 che il passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005. I passaporti rilasciati fino al 25 ottobre 2006 restano validi fino alla loro scadenza naturale. Dal 1° settembre 2007 verranno utilizzati solamente contrassegni telematici in sostituzione delle "marche".
Rilascio ed il rinnovo
Dove:
in Italia - presso le questure e presso i commissariati di pubblica sicurezza; in assenza di questi: presso i comandi dell’Arma dei carabinieri o il comune; in alcune città è possibile il rilascio ed il rinnovo del passaporto anche in molti uffici postali;
all’Estero - presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.
Iscrizione figli minori fino a 16 anni
Quando: non è previsto un limite minimo di età per il rilascio; tuttavia i minori degli anni dieci in possesso di passaporto individuale possono utilizzarlo solo se accompagnati da uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure questi devono menzionare sul passaporto stesso o su una dichiarazione il nome della persona, dell’ente o della compagnia cui i minori medesimi sono affidati. I minori degli anni sedici possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore, o di altra persona delegata ad accompagnarli; se hanno compiuto gli anni dieci le loro fotografie devono essere apposte sul passaporto.
Come: presentarsi muniti di un documento valido di riconoscimento; compilare l’apposito modulo (disponibile presso gli uffici); allegare, solo in caso di emissione di nuovo libretto:
una marca per concessioni governative di Euro 40,29 per passaporto (la marca ha validità di un anno; per gli anni successivi non è necessario applicare la marca sul passaporto per recarsi in Paesi aderenti all’Unione Europea; la marca dovrà invece essere applicata per recarsi in Paesi diversi da quelli aderenti all’Unione Europea);
attestazione di versamento di euro 44,66 per il libretto a 32 pagine e di euro 45,62 per quello a 48 pagine su c/c postale n.67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro; la causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.
il passaporto scaduto (solo per coloro che ne sono in possesso);
due foto formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata (l’autentica può essere apposta a cura dell’ufficio accettante);
dichiarazione integrativa (disponibile presso gli uffici) da cui risulta che il richiedente è consapevole del fatto che la tassa annuale sul passaporto non è più prevista per l’espatrio verso i paesi aderenti all’Unione Europea; che, consapevole delle responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, conferma le dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni contenute nella richiesta di passaporto e che, infine, è stato informato circa le modalità e le finalità del trattamento cui sono destinati i suoi dati personali.
Oltre a quanto sopra riportare sul modulo:
in caso di richiedente maggiorenne coniugato o convivente con figli minori di anni 18: assenso del coniuge o convivente (i conviventi con figli minori sono equiparati ai coniugati - verrà richiesta una dichiarazione di convivenza da compilare presso l’ufficio accettante contestualmente alla richiesta di passaporto senza applicare marche da bollo trattandosi di autocertificazione);
in caso di richiedente divorziato o separato con figli minori di anni 18: nulla osta del giudice tutelare ovvero l’assenso dell’altro genitore; il nulla osta non deve essere prodotto se il richiedente è l’unico esercente la potestà sul minore;
in caso di richiedente minorenne: assenso dei genitori [modulo], o nulla osta del giudice tutelare; se il minore non ha compiuto 10 anni e si prevede debba viaggiare con persone diverse dai genitori bisognerà compilare anche una «dichiarazione di accompagno» [modulo] che non necessita di marca da bollo.
[ modulo dichiarazione coniuge di figli minori ]
Espatrio minori anni 15 (lasciapassare)
I minori di anni 15 possono espatriare nei casi previsti dalla legge utilizzando come documento valido per l’espatrio un certificato di nascita o estratto di nascita vidimato dal questore del luogo. Come: presentarsi muniti di un documento valido di riconoscimento; compilare l’ apposito modulo, riportandovi l’assenso dei genitori o il nulla osta del giudice; allegare il certificato di nascita o il certificato estratto di nascita e 2 foto formato tessera identiche e recenti.
Duplicato del passaporto
Come: presentarsi muniti di un documento valido di riconoscimento; compilare l’apposito modulo (disponibile presso gli uffici), allegandovi:
due foto formato tessera, identiche e recenti, di cui una autenticata (l’autentica può essere apposta a cura dell’ufficio accettante);
una marca per concessioni governative di € 40,29 per passaporto; la marca non è necessaria se il passaporto smarrito, rubato o esaurito nelle pagine è stato rilasciato nell’anno in corso;
attestazione di versamento di euro 44,66 per il libretto a 32 pagine e di euro 45,62 per quello a 48 pagine su c/c postale n.67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro; la causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.
Oltre a quanto sopra riportato, nel caso in cui dalla data di rilascio del passaporto smarrito, rubato o esaurito sia mutata la situazione soggettiva (nascita di figli, intervenuti separazione o divorzio, cessata convivenza):
in caso di richiedente maggiorenne coniugato o convivente con figli minori di anni 18:
assenso del coniuge o convivente (i conviventi con figli minori sono equiparati ai coniugati. Verrà richiesta una dichiarazione di convivenza da compilare presso l’ufficio accettante contestualmente alla richiesta di passaporto senza applicare marche da bollo trattandosi di autocertificazione);
in caso di richiedente divorziato o separato con figli minori di anni 18:
nulla osta del giudice tutelare ovvero l’assenso dell’altro genitore; il nulla osta non deve essere prodotto se il richiedente è l’unico esercente la potestà sul minore;
in caso di richiedente minorenne:
assenso dei genitori, o nulla osta del giudice tutelare; se il minore non ha compiuto 10 anni e si prevede debba viaggiare con persone diverse dai genitori bisognerà compilare anche una «dichiarazione di accompagno» che non necessita di marca da bollo.
Attenzione: in tutti i casi sopra riportati, qualora NON sia mutata la situazione soggettiva potranno essere omesse le descritte dichiarazioni di assenso, restando valide le dichiarazioni di assenso rese a suo tempo; in tal caso, tuttavia, il nuovo libretto avrà la stessa scadenza di quello che sostituisce; qualora invece le dichiarazioni di assenso vengano rinnovate il duplicato avrà validità dieci anni dalla data di rilascio.
MODULO Richiesta Passaporto
La carta d´identità
La carta d’identità è il documento di riconoscimento per antonomasia. Deve essere rilasciata dal sindaco a tutti i cittadini italiani e stranieri, purché residenti o dimoranti nel comune ed a partire dal giorno successivo al compimento dell’età di 15 anni, nonchè ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.); nel caso di cittadini residenti o iscritti all’A.I.R.E di un comune diverso da quello in cui viene richiesta la carta d’identità è necessario il nulla osta del comune di residenza o nella cui A.I.R.E. si è iscritti. La validità è di cinque anni ed il costo per il rilascio è di € 5,68 per diritto fisso e di segreteria; il costo raddoppia in caso di rilascio di duplicato per smarrimento o deterioramento.
Rilascio: è necessario recarsi di persona presso gli sportelli degli uffici anagrafici del comune in cui si risiede o si dimora, presentando: – il modulo di richiesta in distribuzione presso tutti gli uffici anagrafici dopo averlo compilato con i propri dati anagrafici;
ttenzione: i dati relativi allo stato civile potranno essere riportati sul documento solo se ciò viene richiesto dall’interessato; – tre fotografie formato tessera recenti, riprese di fronte e senza cappello; – eventuale carta d’identità scaduta; – valido documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento di identità valido); – in caso di richiedente minorenne questi deve essere accompagnato da almeno un genitore; in assenza di documento l’identità verrà attestata da quest’ultimo. Di norma la carta d’identità viene rilasciata al momento, direttamente all’interessato.
Validità per l’espatrio: se si desidera che il documento sia valido per l’espatrio è sufficiente compilare e sottoscrivere l’apposita dichiarazione, sul modello fornito allo sportello, in cui si autocertifica di non trovarsi in nessuna condizione che ne impedisca il rilascio. In assenza di tale dichiarazione, sulla carta d’identità viene apposta la dicitura «non valida per l’espatrio». In caso di richiedente minorenne è necessario l’assenso di entrambi i genitori o il nulla osta del giudice tutelare in tutti i casi in cui il minore non abbia un unico affidatario.
I Paesi verso i quali è possibile espatriare con la sola carta d’identità sono: Austria; Belgio; Bosnia Erzegovina; Cipro; Croazia; Danimarca; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Irlanda; Islanda; Liechtenstein; Lussemburgo; Malta; Principato di Monaco; Norvegia; Olanda; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Marocco e Tunisia (solo per viaggi di gruppi organizzati per motivi turistici); Turchia solo per imbarcati su navi da crociera).
Rilascio a cittadini stranieri residenti: è necessario recarsi di persona presso gli sportello degli uffici anagrafici del comune in cui si risiede o si dimora, presentando: – il modulo di richiesta in distribuzione presso tutti gli uffici anagrafici, dopo averlo compilato con i propri dati anagrafici; attenzione: i dati relativi allo stato civile potranno essere riportati sul documento solo se ciò viene richiesto dall’interessato; – tre fotografie formato tessera recenti, riprese di fronte e senza cappello; – permesso o carta di soggiorno non scaduto rilasciato dalla competente questura; – eventuale carta d’identità scaduta; – valido documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento di identità valido). Di norma lacarta d’identità viene rilasciata al momento, direttamente all’interessato. La carta d’identità rilasciata ai cittadini stranieri vale esclusivamente come documento d’identità e non costituisce titolo per l’espatrio.
Rinnovo per prossima scadenza: a partire dal 180° giorno precedente alla data di scadenza può essere richiesto il rinnovo, recandosi di persona presso gli sportelli degli uffici anagrafici del comune in cui si risiede o si dimora e presentando la stessa documentazione prevista per il rilascio.
Richiesta duplicato per smarrimento/furto o deterioramento: è necessario recarsi di persona presso gli sportelli degli uffici anagrafici del comune in cui si risiede o si dimora presentando la stessa documentazione prevista per il rilascio. Inoltre, in caso di duplicato per smarrimento o furto: – un valido documento di riconoscimento, richiesto anche nel caso in cui la carta d’identità sia deteriorata al punto da non essere più utile all’identificazione (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento di identità valido); – l’attestazione di resa denunzia presso un organo di polizia da esibire in originale, più una fotocopia per gli atti dell’anagrafe.
Documenti di riconoscimento. Sono molte le convinzioni errate riguardo alla equipollenza rispetto alla carta d’identità, vale a dire alla possibilità di essere considerati ad essa equivalenti, dei vari documenti di riconoscimento. Esiste in proposito una precisa disposizione normativa, vale a dire il secondo comma dell’art. 35 del «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che dispone testualmente: «Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato».
Autocertificazione
Cosa è l’autocertificazione:
è una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione che ogni cittadino può scrivere e firmare in carta libera, senza autentica della firma e senza bollo e che sostituisce la maggior parte dei certificati.
Chi deve accettarla: tutte le amministrazioni pubbliche ed i servizi pubblici (ad esempio Enel, Italgas, Trenitalia, ecc.) hanno il preciso obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive (autocertificazione) dei cittadini e di mettere a loro disposizione i moduli delle dichiarazioni (art. 48, comma 2 del «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», approvato con d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); sono esclusi dall’obbligo i tribunali ed i privati (ad esempio banche o compagnie di assicurazione) che hanno la facoltà di accettare l’autocertificazione, ma non l’obbligo.
Cosa accade a chi non l’accetta: l’art. 74 del citato d.P.R. 445/2000 dispone testualmente: «Art. 74. Violazione dei doveri d’ufficio.
1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 43, ci sia l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento;
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita». In alcuni casi il rifiuto o comunque la mancata accettazione dell’autocertificazione può integrare il reato di rifiuto od omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).
Cosa accade a chi emette autocertificazioni non veritiere:
ai sensi dell’art. 75 del ripetuto d.P.R. 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto dell’autocertificazione il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi del successivo art. 76 ai fini penali le autocertificazioni sono considerate dichiarazioni fatte a pubblico ufficiale e chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale inoltre ad uso di atto falso.
Le amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini i certificati relativi a
luogo e data di nascita;
residenza;
cittadinanza;
godimento dei diritti civili e politici;
stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
stato di famiglia;
esistenza in vita;
nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc.;
tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la ;paternità, la separazione o comunione dei beni);
iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l’iscrizione alla camera di commercio); appartenenza a ordini professionali;
titolo di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualifica tecnica;
situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi; possesso e numero del codice fiscale, della partita iva e qualsiasi dato contenuto nell’anagrafe tributaria;
stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente;
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
vivere a carico.
Patente
Rilascio Patente categoria A
Dove: presso gli uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti(Motorizzazione civile).
Come: compilare modello TT 2112 (in distribuzione presso gli uffici).
Allegare: ricevuta del versamento di € 14,62 sul c/c 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Imposta di bollo»;
ricevuta del versamento di € 15,00 sul c/c 9001, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Diritti»; 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
certificato medico in bollo, con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada (A.S.L. territorialmente competente, sezione medico-legale/servizi di base del distretto sanitario/Ministero della salute/Ferrovie dello Stato/ militare in S.P.E./Polizia di Stato/Corpo nazionale VV.FF./Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Per i cittadini extracomunitari:
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (in visione); questo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida;
Per i cittadini comunitari:
carta di soggiorno richiesta ai sensi dell’art. 2 del Dpr. nr. 54/2002.
Se la domanda è presentata da candidati (patente di categoria A1) minorenni: esibizione di un valido documento di identità, con relativa fotocopia, dal quale sia rilevabile la residenza in Italia oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tutore (genitore) relativa alla residenza del candidato.
Esercitazioni alla guida A chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata una autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa - art. 122 C.d.S.). Questa autorizzazione è valida 6 mesi e consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli per i quali è stata richiesta la patente. Le esercitazioni sono consentite in luoghi poco frequentati (solo se sulla moto non può prendere posto anche l’istruttore).
Sostenere l’esame
Le prove di esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data di presentazione della domanda;
al momento della prenotazione dell’esame pratico deve essere presentata la ricevuta di un ulteriore versamento di € 14,62 sul c/c 4028, intestato a “Dipartimento dei trasporti terrestri - Imposta di bollo“, per il pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo sulla patente di guida;
in caso di esito negativo della prova pratica, qualora questa non possa essere più effettuata con lo stesso «foglio rosa», l’ultima attestazione del versamento ed il certificato medico (se ancora in corso di validità) saranno restituiti al candidato assieme alla cartellina e potranno da questi essere riutilizzati per successive richieste;
in caso di esito positivo la patente viene rilasciata immediatamente.
L'esame: consiste in una prova di teoria e in una prova pratica di guida. I titolari di patente di categoria B che vogliano conseguire la patente A non devono sostenere l’esame di teoria.
Prova di teoria: test con 10 domande a risposta multipla; sono consentiti al massimo 4 errori.
Prova pratica -
Modalità
Età Candidato: 16-18 anni (Patente categoria A1) Tipo di motociclo per fare l’esAme: moto di cilindrata fino a 125 cc e 11kw di potenza
Età Candidato: 18 - 21 non compiuti Tipo di motociclo per fare l’esame: moto di potenza uguale o inferiore a 25 kw, 120 cc di cilindrata e che raggiunga la velocità almeno di 100 km/h (conseguimento «ad accesso graduale»).
Età Candidato: oltre 21 Tipo di motociclo per fare l’esame: - moto di potenza uguale o inferiore a 25 kw, 120 cc di cilindrata e che raggiunga la velocità almeno di 100 km/h (conseguimento «ad accesso graduale»); - moto di potenza uguale o superiore a 35 kw (conseguimento «ad accesso diretto»).
N.B. Se la prova pratica viene effettuata con un motociclo dotato di cambio automatico questa circostanza viene annotata sulla patente limitandone l’abilitazione ai soli motocicli con marcia automatica.
Prova pratica - Programma d’esame
Slalom: 5 coni in gomma, o in materiale plastico, sono disposti in linea retta, alla distanza di 4 metri l’uno dall’altro. Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e dall’altra ciascuno dei 5 coni e scostandosi da essi il meno possibile.
Otto: 2 coni sono disposti alla distanza di 8 metri l’uno dall’altro. Intorno a ciascuno dei 2 coni, alla distanza di 3,5 metri, sono disposti 5 coni, in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi. Il candidato dovrà descrivere un «otto», quanto più possibile regolare, avvolgente i 2 coni posti inizialmente e collocato all’interno della zona delimitata dai 10 coni aggiunti.
Passaggio in corridoio stretto: viene delimitato, con coni posti a 50 centimetri, un corridoio lungo 6 metri e largo quanto la massima larghezza della moto all’altezza dei coni più 30 centimetri. Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità.
Frenatura: al termine di un percorso rettilineo di 25 metri vengono disposti, alla distanza di 1 metro, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare al percorso, e tale che l’asse di questo coincida con l’asse del segmento delimitato dai due coni. Altri 2 coni, sempre a 1 metro tra di loro, vengono disposti in modo che l’allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante 1 metro da questo. Il candidato, partendo dall’inizio della base di 25 metri, deve passare in 2a marcia, ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.
Limitazioni per i neopatentati:
patente conseguita ad «accesso diretto», cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza maggiore o uguale a 35 Kw. Nessuna limitazione.
patente conseguita ad «accesso graduale», cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza inferiore o uguale a 25 Kw, 120 cc di cilindrata e che raggiunga la velocità di almeno 100 Km/h. Per i primi due anni dal conseguimento non è consentito condurre motocicli di potenza superiore a 25 Kw e con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 Kw/Kg.
Rilascio Patente categoria B
Dove: presso gli uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti(Motorizzazione civile).
Come: compilare modello TT 2112 (in distribuzione presso gli uffici).
Allegare: ricevuta del versamento di € 14,62 sul c/c 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Imposta di bollo»; ricevuta del versamento di € 15,00 sul c/c 9001, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Diritti»; 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica; certificato medico in bollo, con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada (A.S.L. territorialmente competente, sezione medico-legale/servizi di base del distretto sani-tario/Ministero della salute/Ferrovie dello Stato/ militare in S.P.E./Polizia di Stato/Corpo nazionale VV.FF./Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Per i cittadini extracomunitari:
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (in visione); questo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida.
Esercitazioni alla guida. A chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata una autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa - art. 122 C.d.S.). Questa autorizzazione è valida 6 mesi e consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli per i quali è stata richiesta la patente. Le esercitazioni possono essere fatte purché a fianco del guidatore si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, con patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno 10 anni o con patente valida per la categoria superiore. Se il veicolo non ha i doppi comandi, chi affianca il guidatore non deve avere età superiore a 60 anni. Sugli autoveicoli per le esercitazioni, nella parte anteriore e posteriore, deve essere esposto un contrassegno con la lettera “P“, maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente.
Sostenere l’esame
Le prove di esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data di presentazione della domanda;
al momento della prenotazione dell’esame pratico deve essere presentata la ricevuta di un ulteriore versamento di € 14,62 sul c/c 4028 per il pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo sulla patente di guida;
in caso di esito negativo della prova pratica, qualora questa non possa essere più effettuata con lo stesso «foglio rosa», l’ultima attestazione del versamento ed il certificato medico (se ancora in corso di validità) saranno restituiti al candidato assieme alla cartellina e potranno da questi essere riutilizzati per successive richieste;
in caso di esito positivo la patente viene rilasciata immediatamente.
L’esame
L’esame consiste in una prova di teoria (test con 10 domande a risposta multipla - sono consentiti al massimo 4 errori) e in una prova pratica di guida. I titolari di patente di categoria A e A1 che vogliano conseguire la patente B non devono sostenere l’esame di teoria.
Limitazioni per i neopatentati Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno di rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t.
Duplicato della patente
Duplicato patente per deterioramento
La patente è considerata deteriorata quando non è identificabile uno dei seguenti elementi: numero del documento; dati anagrafici; data di scadenza; foto del titolare. Dove: uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Come: compilare modello TT 2112 (in distribuzione presso gli uffici). Allegare: ricevuta del versamento di € 29,24 sul c/c 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Imposta di bollo»; ricevuta del versamento di € 9,00 sul c/c 9001, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Diritti»; 2 foto recenti ed uguali, formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica; se sulla patente deteriorata non è leggibile la data di scadenza e l’ultimo rinnovo è avvenuto prima del 1/10/1995, oppure se la patente è scaduta di validità, è necessario anche un certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada; se non è necessario il certificato medico, o se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non è presentata dall’interessato, deve essere allegata una fotografia autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda, si procederà all’autenticazione della foto direttamente presso lo sportello; patente di guida posseduta deteriorata (in visione). Per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (in visione). Questo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida. Se la richiesta non è presentata dall’interessato: delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta; fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato. Quando pronto, ritirare il duplicato e restituire la patente deteriorata Duplicato per smarrimento, furto, distruzione Dove: presso organi di Polizia. Come: entro 48 ore dallo smarrimento o furto o distruzione. La denuncia fatta all’estero deve essere ripresentata in Italia. Viene rilasciato un permesso provvisorio di circolazione. Da questo momento la patente oggetto della denuncia non è più valida e se viene ritrovata deve essere distrutta. A questo punto si verifica se l’Ufficio centrale operativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può duplicare la patente; possono dunque verificarsi due ipotesi: se è tecnicamente possibile duplicare la patente presentare presso l’organo di Polizia, muniti di un valido documento d’identità, 3 foto recenti ed uguali, formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica; il duplicato della patente verrà inviato al domicilio dell’interessato il quale dovrà pagare al postino che consegnerà la nuova patente l’importo di € 9,00 più le spese postali; se entro 45 giorni dalla data di rilascio del permesso il duplicato della patente non dovesse giungere alla residenza del titolare, quest’ultimo dovrà telefonare al numero verde 800 232323 (numero gratuito), disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 17,30. Se NON è tecnicamente possibile duplicare la patente: presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri compilare modello TT 2112 allegando; Ricevuta del versamento di € 9,00 sul c/c 9001, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Diritti»; 2 foto recenti ed uguali, formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica; permesso provvisorio di guida (in originale) rilasciato dagli organi di polizia presso i quali è stata fatta la denuncia; se la patente è scaduta di validità oppure se non è possibile identificarne la data di scadenza, è necessario anche un certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada; se non è necessario il certificato medico, o se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non è presentata dall’interessato, deve essere allegata una fotografia autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda, si procederà all’autenticazione della foto direttamente presso lo sportello. Per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (in visione); questo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida; Se la richiesta non è presentata dall’interessato: delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta e fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato. Nel caso che la patente dichiarata smarrita, sottratta, distrutta sia stata rilasciata da Nazione appartenente all’Unione Europea e il titolare non ne abbia chiesto preventivamente il riconoscimento alla pratica deve essere allegato obbligatoriamente: attestato autorità estera con indicazione obbligatoria di numero patente, categoria, data rilascio, validità, data di scadenza, eventuali restrizioni. (Non viene rilasciato il permesso provvisorio di circolazione nel caso l’attestato debba essere richiesto dall’ufficio); se tra la data di rilascio di una patente rilasciata da altro Stato membro e quella di presentazione della richiesta intercorre un periodo di tempo superiore o uguale al periodo di validità stabilito per la specifica categoria, occorre anche un certificato medico in bollo da € 14,62, la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del C.d.S.
Rinnovo della patente
Quando:
Categoria patente |
- di 50 anni |
+ di 50 anni |
+ di 60 anni |
+ di 65 anni |
+ di 70 anni |
A |
10 |
5 |
5 |
5 |
3 |
B |
10 |
5 |
5 |
5 |
3 |
C |
5 |
5 |
5 |
2 |
2 |
D |
5 |
5 |
1 |
- |
- |
La patente di categoria E (BE, CE, etc.) ha la stessa validità della patente a cui è associata.
Come: effettuare una visita medica presso uno dei medici indicati all’art.119 del Codice della Strada, con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare.
Portare, al momento della visita:
ricevuta versamento € 9,00 sul c/c 9001, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Diritti»;
marca da bollo di € 14,62.
Se la visita ha esito positivo, il medico rilascia il certificato medico all’interessato e invia comunicazione della conferma di validità all’Ufficio centrale operativo del Dipartimento dei trasporti terrestri, il quale stampa e spedisce al domicilio dell’interessato un tagliando adesivo, attestante la conferma di validità della patente di guida, da applicare sul documento.
I cittadini italiani residenti o dimoranti per almeno 6 mesi all’estero in paesi non comunitari hanno comunque la possibilità di rinnovare la patente di guida in scadenza. La procedura non è prevista per i soggetti affetti da diabete e per chi deve rinnovare la patente presso una commissione medica locale (come previsto dall’art. 126 comma 5 bis del Codice della strada, introdotto dal Decreto legge n.151/2003). Essi dovranno effettuare una visita medica per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici necessari per la conferma di validità della patente presso i medici fiduciari delle Ambasciate o dei Consolati italiani, che provvederanno poi a rilasciare una specifica attestazione che sostituisce temporaneamente il tagliando di convalida della patente per il periodo di permanenza all’estero. Nel momento in cui riacquisiranno la residenza o la dimora in Italia si deve confermare la patente seguendo la sopra descritta normale procedura di rinnovo.
Aggiornamento per cambio di residenza
Quando si presenta la domanda di iscrizione anagrafica nel Comune di nuova residenza, oppure di cambio di abitazione nel Comune di residenza, compilare modulo in distribuzione presso gli uffici comunali; il Comune che riceve il modulo comunicherà la variazione della residenza all’Ufficio centrale operativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale spedisce a casa dell’interessato un tagliando adesivo in cui è indicata la nuova residenza, da applicare sulla patente.
Revisione della patente
La revisione della patente di guida consiste nel sottoporre il titolare di patente ad accertamenti medici e/o di idoneità tecnico-pratica, per verificare se ha ancora i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per la guida. Nel caso di verifica dei requisiti psico-fisici il titolare della patente viene invitato a sottoporsi a visita presso la Commissione medica locale, generalmente entro 30 giorni. Nel caso di verifica dell’idoneità tecnica alla guida l’interessato deve prenotare, presso il competente ufficio periferico del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’esame di teoria e quello di pratica. I due esami dovranno essere effettuati nella stessa giornata. Il provvedimento con cui viene disposta la revisione è impugnabile davanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. È ammesso anche il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
Riclassificazione della patente.
La riclassificazione è il declassamento della patente posseduta in una di categoria inferiore, ad esempio da patente C a patente B; consiste nel rilascio di un duplicato della patente posseduta con l’indicazione della nuova categoria e può essere:
richiesta dal titolare; disposta dalla Commissione medica locale, quando il titolare non abbia più i requisiti richiesti per la categoria di patente posseduta, ma abbia i requisiti per ottenere la patente di categoria inferiore.
Dove:
la richiesta di duplicato per riclassificazione deve essere presentata presso gli uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Come: compilare modello TT 2112 (in distribuzione presso gli uffici).
Allegare:
ricevuta del versamento di € 29,24 sul c/c 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Imposta di bollo»;
ricevuta del versamento di € 9,00 sul c/c 9001, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Diritti»;
2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada. Se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non è presentata dall’interessato, deve essere allegata una fotografia autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda, si procederà all’autenticazione della foto direttamente presso lo sportello;
patente di guida posseduta (in visione);
per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (in visione); questo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida;
se la richiesta non è presentata dall’interessato: delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta e fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato.
Quando pronto, ritirare il duplicato e restituire la patente originaria.
Sospensione della patente
La sospensione della patente di guida consiste nella privazione della sua validità; a seconda dei motivi che l’hanno determinata la sospensione può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato.
Sospensione a tempo indeterminato
Viene deliberata quando l’interessato risulti temporaneamente privo dei requisiti psico-fisici prescritti dall’art. 119: in sede di accertamento sanitario nell’ambito della procedura di conferma di validità; a seguito di un provvedimento di revisione. Il provvedimento è emesso dal Ministero e la patente rimane sospesa fino a quando l’interessato non produce la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psico-fisici. Contro il provvedimento è ammesso il ricorso: al TAR competente entro 60 giorni; al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Sospensione a tempo determinato
La sospensione della patente di guida a tempo determinato viene applicata come sanzione amministrativa accessoria quando il titolare sia incorso nella violazione di norme del codice della strada nei seguenti casi:
Sospensione come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni amministrative pecuniarie. L’agente che accerta la violazione provvede al ritiro materiale della patente e al rilascio di un permesso provvisorio di guida che consenta di condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato. Entro 5 giorni dal ritiro la patente deve essere inviata al prefetto territorialmente competente. Questi, nei successivi 15 giorni, emana l’ordinanza, in cui viene indicata la durata della sospensione, che va notificata all’interessato, comunicata al Ministero ed annotata sulla patente. Se il termine di 15 giorni non viene rispettato, l’interessato può ottenere la restituzione della patente. È ammesso ricorso al prefetto competente territorialmente avverso la sanzione principale.
Sospensione come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni penali. Per molte violazioni alle norme del Codice punite con sanzioni penali (arresto, ammenda) è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente.L’agente o l’organo accertatore ritira immediatamente la patente e trasmette entro 10 giorni il verbale al prefetto. Il prefetto provvede ad emanare il provvedimento fissandone la durata. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato al Ministero.
Esempi di reati:
trasporto di merci pericolose senza autorizzazione;
inversione del senso di marcia in autostrada, o attraversamento spartitraffico, o guida in senso opposto a quello consentito;
guida in stato di ebbrezza;
guida in stato di alterazione psichica e fisica correlata con l’uso di stupefacenti o psicotrope;
fuga in caso di incidente;
circolazione con veicolo sottoposto a sequestro.
È ammesso ricorso all’autorità giudiziaria del luogo dove è stata commessa la violazione.
Sospensione a seguito di incidente per violazione di una norma del codice della strada con danni alle persone (lesioni colpose, omicidio colposo).
L’organo accertatore che ha provveduto al rilevamento del sinistro trasmette entro 10 giorni copia del rapporto al prefetto territorialmente competente e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegandovi il verbale di contestazione. Il prefetto, sentito il parere del Ministero, dispone la sospensione provvisoria della patente fino a un massimo di 1 anno ordinando all’intestatario di consegnarla entro 5 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza: il provvedimento viene iscritto sulla patente e comunicato al Ministero. È ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È ammesso anche ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione.
Revoca della patente
La patente di guida è revocata:
1) dagli uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
quando il titolare non sia in possesso permanentemente dei requisiti psico-fisici prescritti;
quando il titolare sottoposto a revisione ai sensi dell’art. 128 C.d.S., risulti non più idoneo;
quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero;
Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 C.d.S. per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 C.d.S. si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata. Il provvedimento di revoca della patente disposto nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.
Altri casi di revoca della patente:
quando il titolare provoca la morte di altre persone, qualora la violazione della norma di comportamento prevista dal Codice della Strada sia stata commessa in stato di ubriachezza o sotto l’azione di sostanze stupefacenti (art. 130 bis C.d.S., cosi come modif. dal d.l. 115/05, conv. in legge 168/05).
2) dal Prefetto:
ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
a persone che sono o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia) così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
a persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura
Permesso internazionale guida
Attenzione: in alcuni Stati, come Algeria, Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Jugoslavia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Svizzera, Tunisia, Turchia ed Ungheria è possibile guidare utilizzando la sola patente di guida italiana. Dove: uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Come: compilare modello TT 746 (in distribuzione presso gli uffici). Allegare: ricevuta del versamento di € 14,62 sul c/c 4028; ricevuta del versamento di € 9,00 sul c/c 9001; marca da bollo da € 14,62; 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica; patente di guida in corso di validità (in visione). Se la richiesta non è presentata dall’interessato: delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta e fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato.
Conversione patente estera
I cittadini con patente di guida rilasciata da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente purché non siano residenti in Italia da più di un anno.
Dopo un anno di residenza:
per le patenti rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione Europea è possibile richiedere la conversione in patente italiana, che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera;
per le patenti rilasciate da Stati dell’Unione Europea è possibile richiedere, in alternativa, la conversione oppure il riconoscimento di validità, che consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla patente estera; la conversione è possibile solo per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri, con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità (dati aggiornati a gennaio 2007).
Conversione permessa a tutti i cittadini: Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia,Turchia, Ungheria.
Conversione permessa solo ad alcune categorie di cittadini: Canada (personale diplomatico e consolare); Cile (personale diplomatico e loro familiari); Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari); Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari).
Conversione patente militare
La conversione è il rilascio, a chi ha una patente militare, di una patente civile di categoria corrispondente secondo una tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministero della difesa; le stesse disposizioni si applicano ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce Rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Può essere richiesta, secondo modalità diverse, da personale in congedo o in servizio.
Dove: uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Come: la richiesta deve essere fatta tramite l’autorità militare o l’amministrazione dalla quale si dipende (per il personale in congedo entro un anno dalla data del congedo). Compilare modello TT 2112 (in distribuzione presso gli uffici).
Allegare:
ricevuta del versamento di € 29,24 sul c/c 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Imposta di bollo»;
ricevuta del versamento di € 9,00 sul c/c 9001, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Diritti»;
2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada. Se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non è presentata dall’interessato, deve essere allegata una fotografia autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda, si procederà all’autenticazione della foto direttamente presso lo sportello;
patente militare (in visione) e relativa fotocopia completa di tutte le sue parti (per il personale in congedo allegato “N” rilasciato dall’autorità militare o amministrazione in originale);
eventuale patente civile posseduta (in visione);
per il personale in congedo: fotocopia del congedo o dello stato di servizio ed autocertificazione contenente le stesse informazioni del foglio di congedo o dello stato di servizio;
se la richiesta non è presentata dall’interessato: delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta e fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato.
Autoveicoli e motoveicoli
Immatricolazione
Dove:
uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Come:
compilare modulo (in distribuzione presso gli Uffici);
Allegare:
fotocopia di un documento di identità;
certificato di conformità rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo o certificato di approvazione;
ricevuta del versamento di € 9,00 sul c/c 9001, intestato a »Dipartimento dei trasporti terrestri - Diritti»; ricevuta del versamento di € 29,24 sul c/c 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Imposta di bollo»;
ricevuta del versamento sul c/c 121012, intestato a «Tesoreria provinciale dello Stato - Costo targhe» di:
€ 37,79 per la targa di un autoveicolo;
€ 37,44 per la targa di un autoveicolo con targa quadra (fuoristrada o auto d’epoca);
€ 20,13 per la targa di un motoveicolo;
€ 17,49 per la targa di un rimorchio.
se la richiesta non è presentata dall’interessato: delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta;
ritirare le targhe e un permesso provvisorio per la circolazione. Quando è pronta, ritirare la carta di circolazione.
Carta di Circolazione
Richiesta duplicato in caso di deterioramento
Dove:
uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Come: compilare modulo (in distribuzione presso gli uffici).
Allegare:
ricevuta del versamento di € 9,00 sul c/c 9001, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Diritti»; ricevuta del versamento di € 29,24 sul c/c 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Imposta di bollo»;
carta di circolazione deteriorata.
Se la richiesta non è presentata dall’interessato:
delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta;
fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato.
Ritirare il duplicato e restituire la carta di circolazione deteriorata.
Richiesta duplicato in caso di smarrimento, furto o distruzione
Dove:
organi di Polizia entro 48 ore dalla constatazione.
Come:
viene rilasciato un permesso provvisorio di circolazione. Da questo momento la carta di circolazione oggetto della denuncia non è più valida e se viene ritrovata deve essere distrutta, dopodiché:
nel caso in cui l’Ufficio centrale operativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia tecnicamente in grado può duplicare la carta di circolazione il duplicato viene inviato a casa dell’interessato, che dovrà pagare direttamente al postino alla consegna della nuova carta di circolazione l’importo di € 9,00 più le spese postali;
nel caso in cui la duplicazione da parte dell’Ufficio centrale operativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risultasse tecnicamente impossibile, presso gli uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti compilare l’apposito modulo.
Allegare:
ricevuta del versamento di € 9,00 sul c/c 9001, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Diritti»; autocertificazione di resa denuncia.
Se i dati anagrafici del proprietario sono diversi da quelli che erano riportati sul libretto:
ricevuta del versamento di € 29,24 sul c/c 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri – Imposta di bollo»;
Inoltre, se la richiesta non è presentata dall’interessato:
delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta e fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato.
Ritirare un permesso provvisorio per la circolazione;
Quando è pronta, ritirare la nuova carta di circolazione.
Aggiornamento della carta di circolazione per cambio residenza
Quando si presenta la domanda di iscrizione anagrafica nel Comune di nuova residenza, oppure di cambio di abitazione nel Comune di residenza, compilare modulo in distribuzione presso gli uffici comunali; il Comune che riceve il modulo comunicherà la variazione della residenza all’Ufficio centrale operativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale spedisce a casa dell’interessato un tagliando adesivo in cui è indicata la nuova residenza, da applicare sulla carta di circolazione.
Passaggio di proprietà
Dove:
in uno degli sportelli telematici dell’automobilista attivati presso gli uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
presso gli Uffici provinciali del P.R.A. (Pubblico registro automobilistico);
le delegazioni A.C.I. (Automobil Club d’Italia);
le agenzie di pratiche automobilistiche abilitate.
Come:
compilare modulo (in distribuzione presso gli Uffici)
Allegare:
due fotocopie di un documento di identità e fotocopia del codice fiscale;
nel caso di società autocertificazione precisando il numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
ricevuta del versamento di € 9,00 sul c/c 9001, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Diritti»; ricevuta del versamento di € 14,62 sul c/c 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Imposta di bollo»
ricevuta del versamento sul c/c 25202003 intestato a ACI Automobile Club d'Italia Economato Generale servizi di tesoreria via Marsala 8, 00185 Roma, per il pagamento dell' imposta provinciale di trascrizione(I.P.T.). L'importo viene comunicato direttamente allo sportello in quanto varia da provincia a provincia e in base ai kW di potenza del veicolo;
Carta di Circolazione in originale più fotocopia integrale;
Certificato di proprietà (C.D.P.) in originale con atto di vendita autenticato
Se la richiesta non è presentata dall’interessato:
delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta.
È rilasciato in tempo reale il tagliando adesivo con i dati aggiornati da applicare sulla carta di circolazione.
N.B. Contestualmente alla richiesta di aggiornamento della carta di circolazione, l’interessato deve richiedere, presso lo stesso sportello telematico, anche la trascrizione del passaggio di proprietà nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). Lo sportello rilascia in tempo reale, insieme al tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, anche il nuovo certificato di proprietà.
Targhe
In caso di deterioramento delle targhe (o anche di una sola delle due targhe di un autoveicolo) è necessaria la reimmatricolazione.
Si considera deteriorata la targa sulla quale non siano più leggibili i dati.
La reimmatricolazione è necessaria anche nel caso di smarrimento, furto o distruzione.
Attenzione: in ogni caso di reimmatricolazione, l’interessato deve richiedere, presso lo stesso sportello telematico, anche l’iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
Lo sportello rilascia in tempo reale, insieme alle nuove targhe ed alla nuova carta di circolazione, anche il nuovo certificato di proprietà.
Reimmatricolazione per deterioramento
Dove: in uno degli sportelli telematici dell’automobilista attivati presso gli uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; gli Uffici provinciali del P.R.A. (Pubblico registro automobilistico); le delegazioni A.C.I. (Automobil Club d’Italia); le agenzie di pratiche automobilistiche abilitate.
Come:
compilare modulo (in distribuzione presso gli uffici);
Allegare:
fotocopia di un documento di identità;
targhe deteriorate;
ricevuta del versamento di € 9,00 sul c/c 9001, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Diritti»; ricevuta del versamento di € 29,24 sul c/c 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Imposta di bollo»;
attestazione del versamento di € 50,16 sul c/c p 25202003 intestato all'ACI - Automobile Club d'Italia - Economato Generale - Servizio di Tesoreria, via Marsala, 8 - ROMA 00185
ricevuta del versamento sul c/c 121012, intestato a «Tesoreria provinciale dello Stato- Costo targhe» di:
€ 37,79 per la targa di un autoveicolo;
€ 37,44 per la targa di un autoveicolo con targa quadra (fuoristrada o auto d’epoca);
€ 20,13 per la targa di un motoveicolo;
€ 17,49 per la targa di un rimorchio.
Se la richiesta non è presentata dall’interessato: delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta. Sono rilasciate in tempo reale le targhe e la carta di circolazione.
Casi particolari:
sostituzione gratuita della targa deteriorata (circolare del Ministero delle Infrastrut-ture e dei Trasporti n. 1098/60G1/MOT6 del 25/2/2002). Se, dopo una verifica tecnica sulla targa deteriorata, fossero accertati vizi, difetti o errori del processo di fabbricazione o dei materiali impiegati, la targa verrà sostituita con una nuova, con la stessa numerazione della precedente, senza spese per il proprietario del veicolo. In attesa della nuova targa si potrà circolare applicando, al posto della targa da sostituire, un pannello a fondo bianco delle stesse dimensioni e che riporti le medesime indicazioni della targa originaria.
Reimmatricolazione per smarrimento, furto, distruzione
Dove:
presso organi di Polizia entro 48 ore dalla constatazione. La denuncia fatta all’estero deve essere ripresentata in Italia.
Quando:
nel caso di furto o smarrimento la richiesta si può fare solo dopo 15 giorni dalla denuncia se le targhe non sono state ritrovate. In questo periodo si può circolare applicando, al posto della targa, un pannello a fondo bianco delle stesse dimensioni e che riporti le medesime indicazioni della targa originaria. Nel caso di distruzione la richiesta si può fare immediatamente. Dove: in uno degli sportelli telematici dell’automobilista attivati presso gli uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; gli Uffici provinciali del P.R.A. (Pubblico registro automobilistico); le delegazioni A.C.I. (Automobil Club d’Italia); le agenzie di pratiche automobilistiche abilitate. Come: Compilare modulo (in distribuzione presso gli uffici). Allegare: fotocopia di un documento di identità; eventuali targhe rimaste; autocertificazione di resa denuncia; ricevuta del versamento di € 9,00 sul c/c 9001, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Diritti»; ricevuta del versamento di € 29,24 sul c/c 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Imposta di bollo»; attestazione del versamento di € 50,16 sul c/c p 25202003 intestato all'ACI - Automobile Club d'Italia - Economato Generale - Servizio di Tesoreria, via Marsala, 8 - ROMA 00185 ricevuta del versamento sul c/c 121012, intestato a «Tesoreria provinciale dello Stato- Costo targhe» di: € 37,79 per la targa di un autoveicolo; € 37,44 per la targa di un autoveicolo con targa quadra (fuoristrada o auto d’epoca); € 20,13 per la targa di un motoveicolo; € 17,49 per la targa di un rimorchio. Se la richiesta non è presentata dall’interessato: delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta. Sono rilasciate in tempo reale le targhe e la carta di circolazione.
Revisione
Tutti gli autoveicoli devono essere sottoposti a revisione periodica; può essere inoltre disposta d’ufficio la revisione straordinaria a seguito di incidente stradale, su segnalazione degli organi di Polizia o per verifica delle operazioni di revisione effettuate presso le officine autorizzate. Il provvedimento di revisione straordinaria viene notificato al proprietario del veicolo che ne deve seguire le indicazioni contenute. Questa revisione deve essere effettuata esclusivamente presso gli uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non presso le officine autorizzate.
Quando:
dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e poi ogni 2 anni dopo la prima revisione per autovetture, autocaravan, autocarri con massa complessiva inferiore o uguale a 3500 kg, carrelli appendice insieme agli autoveicoli ai quali sono agganciati;
ogni anno per autocarri di massa complessiva superiore 3500 kg, rimorchi con massa complessiva superiore a 3500 kg, taxi, veicoli adibiti a noleggio con conducente, autobus, autoambulanze, veicoli atipici.
Dove:
uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
officine autorizzate (solo per autoveicoli con massa complessiva uguale o inferiore a 3500 kg).
Come:
se la revisione viene effettuata presso un ufficio periferico del Dipartimento trasporti terrestr compilare modello MC 2100 (in distribuzione presso gli uffici). Allegare ricevuta del versamento di € 25,82 sul c/c 9001, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - Diritti. se la richiesta non è presentata dall’interessato allegare:
delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta;
fotocopia di un documento di identità dell’interessato;
prenotare data per visita e prova del veicolo.
Nella data prenotata viene effettuato il controllo tecnico. Viene rilasciata un’etichetta adesiva, con l’esito della revisione, da applicare sul certificato di idoneità tecnica.
Se esito negativo “RIPETERE”:
effettuare, presso un’officina di fiducia, le riparazioni opportune degli impianti risultati inefficienti (indicati sull’etichetta adesiva rilasciata al termine della revisione).
Effettuare una nuova revisione entro un mese.
Se esito negativo “SOSPESO”: effettuare, presso un’officina di fiducia, le riparazioni opportune degli impianti risultati inefficienti (indicati sull’etichetta adesiva rilasciata al termine della revisione); presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare.
Motoveicoli
La regolamentazione delle revisioni periodiche e straordinarie, i casi e le modalità di effettuazione delle revisioni dei motoveicoli sono stati regolamentati in maniera definitiva con il decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti 29 novembre 2002 e sono identici a quelli relativi alle autovetture (vedi sopra).
Armi e Catalogo
Nozioni
L’art. 585, co. II-III, c.p. dispone che agli effetti della legge penale per armi si intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo; Sono assimilate alle armi le materie esplodenti ed i gas asfissianti o accecanti. L’art. 30 Tulps , agli effetti della legislazione di polizia, prevede che per armi si intendono: - le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; - le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenenti materie esplodenti ovvero gas asfissianti o accecanti. L'art. 1, L. 110/1975, fornisce una classificazione di armi «agli effetti della legge penale, della legge di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia», distinguendo: - armi da guerra, tipo guerra, munizioni da guerra; - armi comuni e relative munizioni; - oggetti atti ad offendere.
Partendo dalle definizioni che si ritrovano in vari contesti legislativi, si è tentato di fare una classificazione delle armi, suddividendole in due grandi categorie: “armi proprie” e “armi improprie”. Le prime, a loro volta, possono essere catalogate in “armi da sparo” (che possono essere “da fuoco” e “non da fuoco”, laddove la differenza sta nel fatto che queste ultime utilizzano una energia diversa dall’esplosivo, quale potrebbe essere l’aria compressa o altre tipologie di gas), “non da sparo” (nella cui categoria rientrerebbero tutte le c.d. “armi bianche” e tutti gli strumenti per i quali è vietato il porto in modo assoluto) e poi una terza branca che raccoglierebbe vari congegni (bellici, bombe, aggressivi chimici, etc..). Le armi improprie, invece, ricomprendono tutti gli oggetti che hanno una loro diversa destinazione naturale (si pensi ai coltelli, ai bastoni, etc..) ma che potrebbero essere utilizzate per offendere la persona.
Armi proprie e munizionamento
Armi da guerra
Armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico;
Bombe di qualsiasi tipo o parti di esse Aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura;
Bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Armi tipo guerra
Quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
Armi comuni da sparo Art. 2, co.1, L. 110/75, sono armi comuni da sparo:
a) i fucili, anche semiautomatici, con una o più canne ad anima liscia;
b) fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento suc¬cessivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.
Sono altresì armi comuni da sparo, ex comma 2:
a) i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso dì caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari;
b) sono considerate armi comuni quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, le armi ad aria compressa sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 Joule;
c) gli strumenti lanciarazzi.
Sono infine considerate armi comuni da sparo, ex comma 3:
a) quelle «da bersaglio da sala» o ad emissione di gas
b) le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule
c) gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Armi per uso sportivo
La legge 85/86 introduce la definizione di “armi per uso sportivo”, inserite in un apposito elenco annesso al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, per le loro caratteristiche si prestano solamente all’impiego per il quale sono state create. L’art. 10, co. 6, L. 110/75, prevede come queste possano essere detenute, senza licenza di collezione, nel limite massimo di sei. È prevista la licenza del questore per il trasporto; non è invece consentito il porto.
Munizionamento
Per qualificare giuridicamente la tipologia di munizionamento bisogna aver riguardo alla destinazione normale d’uso e non anche al loro possibile utilizzo alternativo. L’art. 1, co. 3, L. 110/75, prevede che “sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra”. Per quanto riguarda le munizioni per armi comuni da sparo non esiste una definizione normativa. L’art. 2, co. 4, prevede che “le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore”.
Armi comuni non da sparo
L’art. 4, co. 1, L. 110/75, prevede anche la categoria delle c.d. “armi comuni non da sparo”, laddove, in tale categoria, rientrano sia le “armi bianche” come le spade, i pugnali sia gli strumenti dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, come i sfollagente, le mazze ferrate sia i bastoni animati. Per questi ultimi è previsto il porto previa licenza del prefetto.
Armi improprie
La legge 110/75, all’art. 4, co. 2, classifica gli “strumenti atti ad offendere” che non possono essere portati fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo, rientrando in tale categoria: i bastoni muniti di puntale acuminato, gli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
E’ evidente come il legislatore non possa vietare in modo assoluto il porto di tali oggetti, considerando che gli stessi hanno una loro, legittima, destinazione d’uso naturale.
Fabbricazione, riparazione e commercio armi
Ai sensi dell’art. 28 Tulps per “la fabbricazione… di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse”, occorre la licenza del Ministero dell'Interno. Con il D.L. n. 272/2005 conv. in legge adesso con la predetta licenza sono consentite anche le annesse attività commerciali relative alle armi prodotte. Mentre, ai sensi dell’art. 31 Tulps, per la fabbricazione delle armi comuni da sparo occorre la licenza rilasciata dal Questore. Le licenze di cui sopra possono essere concesse solamente a chi può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse. Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio, senza preventivo avviso all'autorità di p.s.. Stesso obbligo spetta anche al privato che dovesse trasportare ami all’interno dello Stato. Ai sensi dell’art. 35 Tulps, il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute e i dati delle armi oggetto della compravendita. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di p.s. e deve essere conservato per un periodo di dieci anni anche dopo la cessazione dell'attività. I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore.
Vendita a privati
L’art. 35 Tulps dispone che è vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. Il nulla osta, laddove se ne faccia menzione, abilita anche al trasporto dell’arma acquistata dal luogo dell’acquisto al luogo di detenzione. Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Come si può facilmente evincere dalla lettura delle norme sopra citate ( artt. 30 e seg.), occorre una licenza per esercitare le attività commerciali relative alle armi, mentre ciò non necessità nel caso di cessione di arma comune da sparo tra privati; in quest’ultimo caso occorre, solamente, che l’acquirente sia munito di permesso di porto di armi oppure di nulla osta. L’unica incombenza in capo al cedente è l’avviso dell’avvenuta cessione all’autorità di p.s. (art. 4 d.l. 1274/56), mentre il cessionario deve effettuare la denuncia dell’arma ricevuta (art. 38 Tulps).
Autorizzazione acquisto armi e munizioni
Dove:
Questura o Commissariato di pubblica sicurezza o, in assenza, Comando dell’Arma dei carabinieri competente.
Come:
compilando l'apposito modulo, disponibile presso gli uffici (ovvero per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna) allegando comunque:
due marche da bollo da € 14,62 ciascuna;
certificazione medica, rilasciata dal Medico provinciale, dall’Ufficiale sanitario, da un Medico militare o da un sanitario della Polizia di Stato;
documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia ovvero il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di Tiro a segno nazionale; una dichiarazione sostitutiva (ovvero documentazione) attestante:
che l’interessato non si trova nelle condizioni ostative previste dalla legge;
le generalità delle persone conviventi;
che l’interessato non è stato riconosciuto «obiettore di coscienza» ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230.
All’atto della presentazione della richiesta presso gli uffici viene rilasciata ricevuta all’interessato.
Denuncia detenzione armi o munizioni
Per detenere legittimamente armi comuni da sparo non occorre alcuna preventiva autorizzazione dell'autorità di p.s..
Il nulla osta, infatti, è richiesto per l'acquisto, non per la detenzione, e solo se l'acquirente non è già titolare di porto d'armi. L’art. 38 Tulps prevede come chi detiene armi deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di p.s. o, se questo manchi, al comando dei carabinieri ed il tutto prescinde dal possesso di eventuale licenza di porto d’armi.
La denuncia è fatta con le formalità di cui agli artt. 58 e 15 reg. esec. Tulps, laddove è previsto che, al momento della denuncia di detenzione, l’ufficio ricevente appone il visto, restituendo l’originale e trattenendo una copia nei propri archivi.
La denuncia viene annotata in un registro e, nel contempo viene compilato un modulo rilevazione armi finalizzato all'inserimento nel Centro Elaborazione Dati presso il dipartimento di p.s..
Occorre rammentare come in caso di trasferimento dell’arma da una località ad un’altra dello Stato, il possessore deve ripetere la denuncia ex art. 38 tulps nella località dove l’arma è stata trasportata.
L’art. 10, co.6, L. 110/75, prevede come, per fini diversi da quelli previsti dall’art. 31 Tulps (fabbricazione, esportazione, commercio, industria e vendita), possono essere detenute con semplice denuncia: - 3 armi comuni da sparo; - 6 armi per uso sportivo; - numero illimitato di armi da caccia, così come stabilito a seguito dell’abrogazione di norme disposte dall’art. 37, co.2, L. 157/92. Occorre evidenziare come, dalla entrata in vigore della citata L. 110/75, non possono essere rilasciate nuove licenze per la raccolta di armi da guerra o di parti di esse, così come non è consentita ai privati la detenzione di tali armi. Ha diritto a mantenere la licenza chi era già autorizzato alla detenzione o alla raccolta di armi da guerra. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengano le armi da guerra, deve darne immediato avviso al Ministero dell'Interno e chiedere l'apposita autorizzazione.
Dove: Questura o Commissariato di pubblica sicurezza o, in assenza, Comando dell’Arma dei carabinieri competente.
Come: compilando l’apposito modulo, disponibile presso gli uffici. È possibile detenere fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 6 armi sportive e numero illimitato di fucili da caccia. Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione se non si è in possesso di apposito titolo. Non è obbligato alla denuncia delle munizioni relative alle armi da caccia regolarmente denunciate chi non ecceda le 1.000 cartucce caricate a pallini. Scatta l’obbligo della denuncia anche per le predette cartucce quando il loro numero ecceda le 1.000, tenendo conto, comunque, del limite massimo di detenzione fissato in 1.500 pezzi. È sempre obbligatoria la denuncia delle munizioni per fucile da caccia aventi caricamento diverso dai pallini. Le cartucce per pistola o rivoltella debbono essere denunciate e comunque detenute entro un limite massimo di 200.
Obblighi e divieti Ai sensi dell’art. 20, L. 110/75, le armi devono essere custodite “con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica” mentre “chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di p.s.”. L'art. 20 bis, L. 110/75 vieta di consegnare un'arma a un minore degli anni 18 che non sia in possesso della licenza dell’autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio di esse. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone sopra indicate giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto o con l'ammenda. Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di p.s. o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri. Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di p.s. o, in mancanza, presso il più vicino comando carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
Categorie di soggetti che non possono detenere armi
1) coloro i quali siano stati ammessi al servizio non armato o sostitutivo civile come obiettore di coscienza; 2) i semidetenuti e i sottoposti a libertà controllata (artt. 55-56, L. 689/81);
3) gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (art. 8, L. 575/65);
4) i condannati per i reati di discriminazione razziale previsti dall'art. 3, L. 654/75 o per reati previsti dall’art. 962/67, cui sia stata inflitta la sanzione accessoria del divieto di detenere armi (art. 1, co. 1 bis, d.l. 122/93 conv. in L. 205/93). L’art. 39 Tulps prevede la facoltà del prefetto di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai sensi dell’art. 38 Tulps, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Soggetti esentati dall'obbligo della denuncia
1) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, limitatamente alle armi detenute nei luoghi espressamente destinati a tale scopo;
2) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
3) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente al numero e alla specie delle armi loro consentite;
4) le persone autorizzate alla fabbricazione, alla introduzione ed al commercio delle armi.
Denuncia cessione armi o munizioni
Dove: Questura o Commissariato di pubblica sicurezza o, in assenza, Comando dell’Arma dei carabinieri competente. Come: compilando l’apposito modulo, disponibile presso gli uffici. La cessione delle armi e munizioni o il relativo trasferimento in altro luogo di detenzione, deve essere immediatamente denunciato.
Licenza collezione armi comuni da sparo
La licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello normalmente consentito. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria. Una volta che l’autorità di p.s. ha autorizzato l'iscrizione, il collezionista può acquistare l'arma, dopodiché dovrà rendere la denuncia ex art. 38 Tulps. Ai sensi dell’art. 47 reg. esec. Tulps. la licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo. Tale limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi. Per le armi in collezione non è consentito detenere munizioni.
Dove: Questura o Commissariato di pubblica sicurezza o, in assenza, Comando dell’Arma dei carabinieri competente.
Come: compilando l’apposito modulo, disponibile presso gli uffici (ovvero per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna) allegando comunque:
due marche da bollo da € 14,62 ciascuna; certificazione medica, rilasciata dal Medico provinciale, dall’Ufficiale sanitario, da un Medico militare o da un sanitario della Polizia di Stato;
una dichiarazione sostitutiva (ovvero documentazione) attestante: che l’interessato non si trova nelle condizioni ostative previste dalla legge;
le generalità delle persone conviventi; che l’interessato non è stato riconosciuto «obiettore di coscienza» ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230.
All’atto della presentazione della richiesta presso gli uffici viene rilasciata ricevuta all’interessato.
Licenza collezione armi antiche, artistiche o rare
La licenza di collezione permette di detenere armi antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero superiore a otto. La licenza ha carattere permanente, quindi non deve essere rinnovata ogni anno.
Dove: Questura o Commissariato di pubblica sicurezza o, in assenza, Comando dell’Arma dei carabinieri competente.
Come: compilando l’apposito modulo, disponibile presso gli uffici (ovvero per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna) allegando comunque:
due marche da bollo da € 14,62 ciascuna;
certificazione medica, rilasciata dal Medico provinciale, dall’Ufficiale sanitario, da un Medico militare o da un sanitario della Polizia di Stato;
una dichiarazione sostitutiva (ovvero documentazione) attestante:
che l’interessato non si trova nelle condizioni ostative previste dalla legge;
le generalità delle persone conviventi;
che l’interessato non è stato riconosciuto «obiettore di coscienza» ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230.
All’atto della presentazione della richiesta presso gli uffici viene rilasciata ricevuta all’interessato.
Licenza di armi: normative in generale
L'art. 42 Tulps disciplina la c.d. "licenza per porto di armi" ed in particolare dispone che: - il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco; - il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.
Ovviamente non possono essere portate armi da guerra, armi sportive per le quali è previsto solo il trasporto, così come non è ammessa la licenza di porto per le "armi proprie non da sparo" essendo, per queste, vietato il porto in modo assoluto.
Le autorizzazioni in parola sono subordinate sia all'accertamento della capacità tecnica, dei requisiti morali nonché dei requisiti psicofisici.
L'art. 11 Tulps stabilisce che le autorizzazioni di polizia, ivi compresa la licenza per il porto d'armi, debbono essere negate:
- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Possono essere negate:
-a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità. L'art. 43 Tulps elenca i casi in cui non può essere concessa la licenza di portare armi:
- a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
L'art. 43, ult. co., Tulps stabilisce che la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non dà affidamento di non abusare delle armi.
La licenza (costituita da un libretto personale) di porto di fucile ha validità di sei anni e alla scadenza occorre ripresentare la domanda e la relativa documentazione; ogni anno invece si rinnova mediante il pagamento degli oneri fiscali.
La licenza del porto di pistola, viceversa, viene rinnovata annualmente con la presentazione di domanda di rinnovo e della documentazione necessaria.
I titolari di licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale, possono portare, anche contemporaneamente, le armi corte detenute in forza della sola denuncia, sino al numero di tre, così come previsto dall'art. 10, co. 6, L. 110/1975.
Soggetti che possono armarsi senza licenza L'art. 73 reg. Tulps consente ad alcune categorie di soggetti di portare con sé un'arma al solo fine della difesa personale, senza la necessità di chiedere l'autorizzazione. Tali soggetti sono: il capo della polizia, i prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i magistrati addetti al pubblico ministero.
A questi bisogna aggiungere:
- il sindaco dei Comuni privi di ufficio di pubblica sicurezza, al quale compete la qualifica permanente di ufficiale di P.S. ai sensi degli artt. 6, 12, R.D. 31 agosto 1907, n. 690;
- i magistrati dell'ordine giudiziario anche se temporaneamente collocati fuori organico nonché il personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria (art. 7, L. 36/90).
Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18, r.d. 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.
Gli ufficiali di P.S. appartenenti alla Polizia di Stato durante il servizio non possono portare armi diverse da quelle di dotazione, mentre fuori servizio mantengono la facoltà data loro dall'art. 73 reg. Tulps, di portare l'arma comune senza necessità di autorizzazione.
Mentre gli agenti di P.S., sia in servizio che liberi dal servizio portano le armi di cui sono muniti a termini dei rispettivi regolamenti.
In ordine alla Polizia Municipale, gli appartenenti possono portare l'arma senza licenza purché rivestano la qualità di agenti di P.S. conferita dal prefetto e portino armi nei termini e modalità previsti dai rispettivi regolamenti e il porto dell'arma, anche fuori dal servizio, avvenga nell'ambito del territorio comunale e nei limiti dei compiti di istituto (legge 7 marzo 1986, n. 65).
Licenza porto arma corta per difesa personale
La licenza, rilasciata dal prefetto, autorizza al porto dell’arma fuori dalla propria abitazione. Deve essere rinnovata annualmente.
Dove: Questura o Commissariato di pubblica sicurezza o, in assenza, Comando dell’Arma dei carabinieri competente.
Come: compilando l’apposito modulo, disponibile presso gli uffici (ovvero per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna) allegando comunque:
due marche da bollo da € 14,62 ciascuna;
certificazione medica, rilasciata dal Medico provinciale, dall’Ufficiale sanitario, da un Medico militare o da un sanitario della Polizia di Stato;
una dichiarazione sostitutiva (ovvero documentazione) attestante:
che l’interessato non si trova nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi;
che l’interessato non è stato riconosciuto «obiettore di coscienza» ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230. la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di € 115,00, tranne per i soggetti ammessi all’esenzione;
la ricevuta di versamento di € 1,21 per il costo del libretto valido 5 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza quinquennale, richiedendo all’ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria provinciale dello Stato;
due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
la dichiarazione attestante il dimostrato bisogno di andare armati;
la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia oppure un certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di Tiro a Segno Nazionale.
All’atto della presentazione della richiesta presso gli uffici viene rilasciata ricevuta all’interessato.
Licenza porto fucile per uso caccia
La licenza autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria. Tale licenza, oltre a sottostare alle prescrizioni e ai limiti di carattere generale circa le autorizzazioni di polizia (v. artt. 8, 11 e 43 Tulps), riceve una propria disciplina nella legge 157/92. Il primo rilascio può avvenire solo se il richiedente abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio, superando un esame sulle materie di legislazione venatoria, armi e munizioni da caccia e relativa legislazione e altre materie specifiche. Dopo sei anni può essere, a richiesta dell'interessato, rinnovata ed ha efficacia con il pagamento annuale della tassa di concessione governativa. Dove: Questura o Commissariato di pubblica sicurezza o, in assenza, Comando dell’Arma dei carabinieri competente. Come: compilando l’apposito modulo, disponibile presso gli uffici (ovvero per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna) allegando comunque: due marche da bollo da € 14,62 ciascuna; certificazione medica, rilasciata dal Medico provinciale, dall’Ufficiale sanitario, da un Medico militare o da un sanitario della Polizia di Stato; una dichiarazione sostitutiva (ovvero documentazione) attestante: che l’interessato non si trova nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi; che l’interessato non è stato riconosciuto «obiettore di coscienza» ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230. una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’abilitazione all’attività venatoria; la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di € 168,00; la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni; la ricevuta di versamento di € 1,21 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all’ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria provinciale dello Stato; due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto; la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia oppure un certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di Tiro a Segno Nazionale. All’atto della presentazione della richiesta presso gli uffici viene rilasciata ricevuta all’interessato. Ai sensi dell'art. 12, co. 8, L. 157/92, l'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria. Oltre a quanto previsto dalle norme degli artt. 11 e 43 Tulps, l'art. 32, L. 157/92 prevede una serie di ipotesi in cui la licenza è sospesa, revocata o vietata. Infatti oltre alle sanzioni penali verrà disposta da parte dell'autorità amministrativa: - la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, co. 1, lett. a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lett. f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, co. II, n. 1, c.p.; - la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, co. 1, lett. c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lett. d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, co. II, n. 1, c.p.; - l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto art. 30, co. 1, lett. a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, co. II, n. 1,c.p.; Sempre l'art. 32 prevede ipotesi di sospensione cautelare della licenza ed il ritiro temporaneo della licenza.
Licenza porto armi per tiro a volo
La licenza di porto di fucile con canna ad anima liscia per il tiro a volo autorizza il titolare al porto delle sole armi idonee all’esercizio della specifica attività di tiro. La licenza ha validità di 6 anni.
Dove: Questura o Commissariato di pubblica sicurezza o, in assenza, Comando dell’Arma dei carabinieri competente.
Come: compilando l’apposito modulo, disponibile presso gli uffici (ovvero per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna) allegando comunque: due marche da bollo da € 14,62 ciascuna; certificazione medica, rilasciata dal Medico provinciale, dall’Ufficiale sanitario, da un Medico militare o da un sanitario della Polizia di Stato; una dichiarazione sostitutiva (ovvero documentazione) attestante: che l’interessato non si trova nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi; che l’interessato non è stato riconosciuto «obiettore di coscienza» ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230. la ricevuta di versamento di € 1,21 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all’ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria provinciale dello Stato; due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto; la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia oppure un certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di Tiro a Segno Nazionale. All’atto della presentazione della richiesta presso gli uffici viene rilasciata ricevuta all’interessato.
Licenza trasporto armi per uso sportivo
La licenza autorizza al trasporto esclusivamente di armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell’apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Dove: Questura o Commissariato di pubblica sicurezza o, in assenza, Comando dell’Arma dei carabinieri competente. Come: compilando l’apposito modulo, disponibile presso gli uffici (ovvero per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna) allegando comunque: due marche da bollo da € 14,62 ciascuna; certificazione medica, rilasciata dal Medico provinciale, dall’Ufficiale sanitario, da un Medico militare o da un sanitario della Polizia di Stato; una dichiarazione sostitutiva circa il possesso dell’attestazione di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell’interessato alla relativa attività sportiva; una dichiarazione sostitutiva (ovvero documentazione) attestante: che l’interessato non si trova nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi; che l’interessato non è stato riconosciuto «obiettore di coscienza» ai sensi della L. 230/98. All'atto della presentazione della richiesta presso gli uffici viene rilasciata ricevuta all’interessato.
Vidimazione carta trasporto arma o armi
I titolari della carta di riconoscimento rilasciata dalle sezioni del Tiro a segno nazionale e vidimata dal Questore territorialmente competente, possono trasportare le armi ivi iscritte dal luogo di detenzione alla Sezione cui sono iscritti e viceversa. L’arma va trasportata scarica ed in custodia. Dove: Questura o Commissariato di pubblica sicurezza o, in assenza, Comando dell’Arma dei carabinieri competente. Come: compilando l’apposito modulo, disponibile presso gli uffici (ovvero per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna) allegando comunque: due marche da bollo da € 14,62 ciascuna; la carta di riconoscimento rilasciata dalla Sezione del Tiro a segno nazionale; certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato; una dichiarazione sostitutiva circa il possesso dell’attestazione di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell’interessato alla relativa attività sportiva; una dichiarazione sostitutiva (ovvero documentazione) attestante: che l’interessato non si trova nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi; che l’interessato non è stato riconosciuto «obiettore di coscienza» ai sensi della legge 8 luglio 1998 n. 230. All’atto della presentazione della richiesta viene rilasciata ricevuta all’interessato.
Carta europea d'arma da fuoco
La carta, che consente il trasporto delle armi comuni da sparo iscritte sulla carta stessa, comprese quelle da caccia e per uso sportivo, nell’ambito dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, viene rilasciata a chi sia già in possesso di licenza di porto o trasporto armi; la sua validità è infatti legata a quella delle licenze o autorizzazioni cui si riferisce e comunque non può superare i cinque anni. Dove: Questura o Commissariato di pubblica sicurezza o, in assenza, Comando dell’Arma dei carabinieri competente. Come: compilando l’apposito modulo, disponibile presso gli uffici (ovvero per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna) allegando comunque: due marche da bollo da € 14,62 ciascuna; una dichiarazione sostitutiva (ovvero documentazione) attestante: il possesso delle autorizzazioni, in corso di validità, al porto o al trasporto nel territorio italiano delle armi comuni da sparo; l’avvenuta denuncia di detenzione; i dati identificativi dell’arma o delle armi, fino ad un massimo di dieci, che si intendono iscrivere sulla carta, indicando, per ognuna, tipo, marchio e modello, calibro e matricola; la ricevuta di versamento di € 0,75 per il costo della carta, richiedendo all’ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria provinciale dello Stato; due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto. All’atto della presentazione della richiesta viene rilasciata ricevuta all’interessato.
Catalogo nazionale delle armi
[ Catalogo nazionale delle armi ]
La polizia giudiziaria
Introduzione e generalità
Di seguito brevi note e modulistica che consentono un rapido riepilogo, sintetico e senza alcuna pretesa di essere esaustivo, idoneo a supportare l’attività operativa fornendo tutti gli elementi essenziali per il quotidiano riguardo all’attività di polizia giudiziaria in generale, alla maggior parte delle specifiche attività maggiormente ricorrenti nonché la modulistica di riferimento, che può essere scaricata, compilata ed immediatamente utilizzata.
La polizia giudiziaria
La polizia giudiziaria è un soggetto ma non una parte del procedimento penale, in quanto non vi rappresenta direttamente un interesse, come fanno ad esempio i difensori della persona cui il fatto è attribuito e della parte civile o come accede per il pubblico ministero, cui spetta il compito di rappresentare l’interesse dello Stato all’applicazione della legge penale. Spetta infatti al p.m. utilizzare nell’ambito del procedimento i risultati delle indagini svolte dalla p.g., sia che questa le abbia svolte di propria iniziativa sia che, viceversa siano state ad essa delegate dall’Autorità giudiziaria o che siano state da essa disposte.
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
Quando si parla di polizia giudiziaria ci si riferisce, a seconda dei casi, ai singoli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (art. 57 cpp) ovvero ai servizi, alle sezioni e agli organi di p.g. (art. 56 cpp) o anche a tutti gli ufficiali e agenti di p.g. nel loro insieme. La conduzione di alcune attività, come ad esempio la generalità delle attività delegate dall’A.g. o la ricezione di denuncie e querele, è riservata agli ufficiali di p.g., che possono naturalmente essere coadiuvati da agenti di p.g. i quali operano sotto la supervisione dei citati ufficiali. L’esame della normativa consente di redigere un elenco degli atti che possono essere compiuti dai soli ufficiali di p.g. e un elenco di atti che possono essere compiuti anche dagli agenti.
Funzioni della polizia giudiziaria
A norma dell’art. 55 cpp la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa:
prendere notizia dei reati;
impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori; ricercarne gli autori;
compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale;
svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.
Documentazione dell’attività della p.g.: annotazione e verbale
Dispone l’art. 357 cpp che la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova Secondo giurisprudenza consolidata le relazioni di servizio indirizzare al responsabile dell’ufficio, reparto o istituto di appartenenza qualora contengano gli elementi essenziali previsti dall’art. 115 disp.att.cpp (vedi più avanti) sono idonee ad essere utilizzate nel procedimento come annotazioni. Sempre in base all’art. 357 cpp non è sufficiente un’annotazione e deve essere invece redatto verbale per:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini o da altre persone;
c) perquisizioni e sequestri;
d) identificazione, acquisizione di plichi e corrispondenza, accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone, perquisizioni e sequestri;
e) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini. Oltre a questa elencazione deve essere redatto in relazione a svariate altre specifiche attività, di volta in volta specificati nelle disposizioni che li regolano, come nel caso dell’arresto e fermo.
Modalità di redazione e contenuto degli atti: verbali
Dispone ancora l’art. 357 cpp che gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale. A norma dell’art. 136 cpp il verbale contiene la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone presenti al compimento dell’atto, l’indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti essere presenti, la descrizione di quanto l’ufficiale o agente ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui da altro pubblico ufficiale che egli assiste. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione. Dispone il successivo art. 137 che il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio da chi lo ha redatto, dal giudice se presente e dalle persone presenti, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento; se qualcuno dei presenti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo.
Modalità di redazione e contenuto degli atti: annotazioni
Ai sensi dell’art. 115 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale le annotazioni previste dall’articolo 357 comma 1 del codice contengono l’indicazione dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell’ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione.
Invio al p.m. e conservazione della documentazione
La documentazione dell’attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato. Copia delle annotazioni e dei verbali è conservata presso l’ufficio di polizia giudiziaria.
I soli ufficiali di polizia giudiziaria possono compiere le seguenti attività
(ove non diversamente specificato gli articoli citati si fanno parte del codice di procedura penale)
1.ricezione denunce (art. 331, co. 2), referti (art. 334, co. 1), querele (artt. 336 e 337) e relative rinunce (art. 339) o remissioni (art. 340) e istanze di procedimento(art. 340);
2.assunzione dalla persona sottoposta ad indagini di sommarie informazioni (art 350, co. 1) ovvero, sul luogo o nell’immediatezza del fatto, di notizie ed indicazioni utili (art. 350, co. 5);
3.perquisizioni di iniziativa (art. 352);
4.perquisizioni delegate (art. 247, co. 3);
5.acquisizione di plichi e blocco di corrispondenza (art. 353);
6.accertamenti e rilievi urgenti sullo stato dei luoghi , cose e persone (art. 354 c.p.p.);
7.sequestri di iniziativa (art. 354, co. 2);
8. sequestri delegati (art. 253, co. 3);
9.redazioni del verbale e delle annotazioni degli atti del pubblico ministero (art 373, co. 6);
10.immediata liberazione dell’arrestato o del fermato (art. 389, co. 2);
11.ricezione delle impugnazioni e dichiarazioni dell’imputato in stato di arresto o detenzione domiciliare ovvero custodito in luogo di cura (art 123, co. 2);
12.assunzione di informazioni da persona imputata in procedimento connesso o di reato collegato (art. 351, co. 1-bis);
13. interrogatorio, su delega del pubblico ministero, dell’indagato in stato di libertà e confronto con il medesimo (art. 370, co. 1);
14.operazioni di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
15.funzioni di pubblico ministero in alcuni tipi di procedimento penale.
Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono compiere le seguenti attività
(ove non diversamente specificato gli articoli citati si fanno parte del codice di procedura penale)
1.identificazione dell’indagato e del potenziale testimone (art 349, co. 1);
2.accompagnamento in ufficio dell’indagato e del potenziale testimone (art 349. co. 4);
3. esecuzione di rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici e di altri accertamenti per l’identificazione dell’indagato o di altre persone (art 349, co 2);
4. ricezione della dichiarazione o elezione di domicilio dell’indagato (art 349, co. 3);
5.ricezione di spontanee dichiarazioni dell’indagato (art. 350, co. 7);
6.assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti (art. 351);
7.esecuzione di ordini dell’autorità giudiziaria (artt. 131 e 378); arresto in flagranza (artt. 380 - obbligatorio, 381 – facoltativo, art. 16 d.P.R. 448/1988 di minorenne); ricezione di dichiarazioni di querela resa oralmente sul luogo in casa di arresto (artt. 380, co. 3 e 381, co. 3);10) fermo di indiziato di delitto (art. 384 e art. 17 d.P.R. 448/1988 in caso di indagato minorenne); relazioni orali sulle circostanze dell’arresto nel rito monocratico; adempimenti materiali conseguenti all’arresto come l’avviso familiari ed al difensore (art. 120 norme di attuazione cpp) nei casi di particolare necessità ed urgenza perquisizioni d’iniziativa di cui all’art. 352, accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, cose e persone, nonché sequestro di cui all’art. 354 (art. 113 norme di attuazione cpp); nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e di minacce telefoniche, coadiuvare su richiesta di chi procede (pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria), l’esecuzione delle operazione di intercettazione di comunicazione e di conversazione (art. 13 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).
Acquisizione della notizia di reato
Ai sensi dall’articolo 330 del codice di procedura penale, “Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse …” secondo quanto disposto dal codice stesso. Le modalità di ricezione della notizia di reato che interessano maggiormente l’attività di polizia giudiziaria sono costituite dalla denuncia, dalla querela e dal referto. Atti che, a norma dell’articolo 357 c.p.p., devono necessariamente essere formalizzati con apposito verbale e che, per espressa previsione di legge, possono essere compiuti solo da ufficiali di polizia giudiziaria. Una volta acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria riferisce per iscritto al pubblico ministero competente gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi fino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione (art. 347 c.p.p.).
La denuncia è uno dei mezzi attraverso i quali il P.M. e la Polizia Giudiziaria acquisiscono la notizia di reato. E’ di regola un atto facoltativo, tuttavia, in determinate ipotesi e per determinate categorie di soggetti, la denuncia si configura quale atto obbligatorio. Ai sensi dell’art. 333/1° del c.p.p., ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può farne denuncia. Quindi, qualsiasi privato cittadino, che per qualsiasi ragione venga a conoscenza della commissione di un reato, anche se non perpetrato a suo danno, può proporre denuncia, sempre che la legge non ne preveda la perseguibilità solo a seguito di querela della persona offesa. La denuncia, infatti, a differenza della querela non è una manifestazione di volontà a che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato, ma, è una mera dichiarazione di scienza circa la commissione di un fatto criminoso. Tanto è vero che la denuncia può essere proposta in ogni tempo e, una volta proposta, non può essere ritirata. Ai sensi dell’art. 333/2° co., la denuncia può essere presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Nel caso in cui venga presentata per iscritto deve essere sottoscritta dal denunciante o dal suo procuratore speciale. La procura deve essere rilasciata a quest’ultimo, per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni specificamente richieste dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. La procura deve essere allegata alla denuncia. La denuncia può essere ricevuta solo da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ma, in caso di sua assenza, l’Agente di P.G. riceve informalmente la notizia di reato e redige apposita annotazione affinché la stessa venga portata a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria. La persona che presenta una denuncia ha diritto di ricevere attestazione della ricezione dall’autorità davanti alla quale la stessa è stata presentata. L’attestazione può essere apposta in calce alla copia dell’atto oppure separatamente redatta.
Verbali
[ ricezione di denuncia presentata per iscritto ex art. 333-2° c.p.p ]
[ricezione di denuncia resa oralmente ex art. 333-2° c.p.p. ]
La querela consiste in una dichiarazione nella quale viene manifestata la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato (art.336 c.p.p.).
E’ un atto necessario affinché possano essere penalmente perseguiti determinati tipi di reato non suscettibili di essere perseguiti d’ufficio; la querela è perciò definita una condizione di procedibilità.
Legittimato a proporre querela è la persona offesa, entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza del fatto costituente reato.
La querela può essere proposta oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria ovvero a un agente consolare all’estero.
Quando è proposta per iscritto deve essere sottoscritta dal querelante o dal suo procuratore speciale, e, previa autentica della sottoscrizione, può anche essere recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
Se la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta, deve essere sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.
L’Ufficiale di P.G. che riceve la querela provvede all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero (337/4°co., c.p.p.).
La persona che propone querela ha diritto di ottenere attestazione dell’avvenuta ricezione, che è apposta in calce alla copia dell’atto oppure redatta in separato verbale.
RINUNCIA E REMISSIONE DI QUERELA
La rinuncia al diritto di querela, a differenza della remissione, può aver luogo solo prima dell’esercizio del diritto stesso, ossia prima di aver proposto querela nei modi su indicati. La rinuncia può essere espressa o tacita. La rinuncia espressa, prevista dall’art. 339 c.p.p., può essere fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta , rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante oppure mediante dichiarazione orale resa ad un Ufficiale di P.G., che accerta l’identità personale del rinunciante e redige apposito verbale, che non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante. Con la stessa dichiarazione con la quale si rinuncia al diritto di querela, può esser fatta rinuncia anche all’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno derivanti dal reato. La rinuncia tacita è invece contemplata dall’art.124/3°co. del c.p.; essa ha luogo per comportamento concludente, cioè quando chi avrebbe facoltà di proporre querela compie fatti incompatibili con la volontà di querelare. Salvo apposite eccezioni previste dalla legge, il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa, sempre che la querela non sia già stata proposta. La remissione può essere fatta solo dopo aver esercitato il diritto di querela, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, mediante dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un Ufficiale di P.G. La remissione è un atto soggetto ad accettazione da parte del querelato e, sia la remissione che l’accettazione devono essere fatte con le forme previste per la rinuncia espressa dall’art. 339 c.p.p.. Remissione e accettazione possono essere fatte contestualmente oppure con atti separati.
Verbali
dichiarazione orale di rinuncia al diritto di querela ex art.339 c.p.p
remissione di querela e contestuale accettazione ex art. 340 c.p.p.
ricezione di querela proposta oralmente ex art. 337 c.p.p.
ricezione di querela proposta per iscritto ex art. 337 c.p.p.
Il codice penale vigente impone a chiunque svolga l’esercizio di una professione sanitaria, di riferire all’autorità giudiziaria o ad altra autorità (Polizia Giudiziaria), ogni volta che abbia prestato assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio (art. 365/1°co., c.p.). Tale comunicazione, che consiste sostanzialmente in una denuncia obbligatoria, si realizza mediante la trasmissione o la presentazione del referto, entro 48 ore dall’intervento, o, se vi è pericolo di ritardo, immediatamente, al Pubblico Ministero o a qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria del luogo in cui l’opera o l’assistenza è stata prestata, ovvero, in loro mancanza, all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria più vicino (art. 334/1°co, c.p.p.).
Il referto deve indicare:
la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se possibile, le sue generalità:
il luogo in cui si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla; il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento;
le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
L’obbligo di referto non sussiste qualora questo esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365/2°co., c.p.). Ciò in quanto, il legislatore, nel tentativo di contemperare le esigenze di giustizia con quelle relative alla tutela della salute, ha considerato quest’ultimo diritto come prevalente. Così evitando che, un soggetto, per timore delle conseguenze penali cui sarebbe esposto, possa rinunciare all’assistenza sanitaria. Ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265), sono esercenti una professione sanitaria i seguenti soggetti:
Medici
Chirurghi
Veterinari
Farmacisti
esercenti la professione sanitaria ausiliaria di ostetrica, assistente sanitaria e infermiera professionale.
Verbale
Informativa
La notizia di reato può essere acquisita dal Pubblico Ministero sia per iniziativa diretta dello stesso che a seguito di denuncia, querela, referto, richiesta, istanza inoltrata direttamente presso il suo Ufficio. Lo stesso dicasi per la Polizia Giudiziaria la quale, venuta a conoscenza di un reato ha l’obbligo di riferire all’A.G. competente, affinché la stessa possa assumere la direzione delle relative indagini. L’atto con il quale si ottempera al predetto obbligo viene comunemente definito “Informativa di reato”; trattasi di un atto scritto con il quale gli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria comunicano al Pubblico Ministero una notizia di reato, direttamente acquisita o ricevuta a seguito di denuncia, referto, querela, etc. Secondo quanto disposto dall’art. 347 del c.p.p., l’informativa di reato deve necessariamente contenere: Il giorno e l’ora in cui la Polizia Giudiziaria ha acquisito la notizia di reato; Gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti; L’indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute, delle quali si trasmette la relativa documentazione secondo quanto disposto dall’art. 357 c.p.p.; Quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga all’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa dal reato, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. La norma in esame prevede che la comunicazione di reato al Pubblico Ministero avvenga “senza ritardo”; tale generica locuzione che va interpretata nel senso che, dal momento dell’acquisizione della notizia di reato da parte della Polizia Giudiziaria al momento della comunicazione della stessa al P.M., non debba intercorrere un lasso di tempo superiore a quello strettamente necessario allo svolgimento delle prime indagini. Ciò non esclude che, anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato al P.M., la Polizia Giudiziaria continui a svolgere la propria attività d’indagine “raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole”(art. 348 c.p.p.). Ancora in relazione alle modalità temporali di comunicazione della notizia di reato, qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore dell’indagato, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto (art. 347 ,comma 2 bis c.p.p.). Mentre, se trattasi di uno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2 lett. a) num. da 1 a 6, vista la loro particolare gravità e complessità, o comunque quando sussistano ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale, alla quale farà seguito l’atto redatto in forma scritta. Va sottolineato che gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria che, senza giustificato motivo, omettono di riferire la notizia di reato all’ A.G. nei termini prescritti, sono soggetti a sanzione disciplinare secondo quanto disposto dall’art. 16 Disp. att. al c.p.p., per contro, se la predetta omissione risulta essere dolosa, si configura l’ipotesi di reato contemplata dall’art. 361/2° c.p..
Verbali:
Informativa di notizia di reato
Dichiarazione - elezione di domicilio
A norma dell’articolo 161 del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con la presenza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuto né internato, lo invita a dichiarare uno dei luoghi di cui all’articolo 157 c.p.p. (casa di abitazione o luogo in cui l’interessato esercita abitualmente la propria attività lavorativa), ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni. E’ bene ricordare che il domicilio per le notificazioni può essere eletto ove il soggetto interessato ritenga più opportuno, ad esempio presso una persona di fiducia, preso il luogo ove svolge la propria attività lavorativa, presso lo studio di un difensore, etc. La polizia giudiziaria, in oltre, avverte l’indagato o l’imputato dell’obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o in caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione , della elezione ovvero del rifiuto di eleggere domicilio è fatta menzione nel verbale. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall’indagato/imputato all’autorità che procede, mediante una dichiarazione raccolta a verbale oppure mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore (art. 161, 1 comma, c.p.p.) La comunicazione predetta può essere effettuata anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l’imputato si trova.
Verbale
dichiarazione - elezione di domicilio
Notificazioni
La notificazione è il mezzo attraverso in quale gli atti del procedimento vengono portati a conoscenza dei destinatari. Il compito di eseguire le notificazioni è affidato, di regola, all’Ufficiale Giudiziario (o a chi ne esercita le funzioni), tuttavia, anche la Polizia Giudiziaria può eseguirle quando è a ciò demandata dall’Autorità Giudiziaria. Questo si verifica generalmente per gli atti del Pubblico Ministero, “nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa Polizia Giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire” (art. 151/1°co. c.p.p.). L’oggetto della notificazione è l’atto, che deve essere portato a conoscenza per intero, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 148/1°co c.p.p.). Legittimati ad eseguire le notificazioni sono sia gli Ufficiali che gli Agenti di Polizia Giudiziaria. Il c.p.p. disciplina in maniera dettagliata le modalità delle notificazioni, in particolare, per la prima notificazione all’imputato non detenuto e ad altri soggetti (ipotesi che maggiormente interessa gli operatori di Polizia), l’art. 157 prevede che queste debbano essere effettuate nell’ordine che segue: mediante consegna di copia dell’atto al destinatario personalmente; se ciò non è possibile, presso l’abitazione o il luogo in cui l’imputato esercita abitualmente la sua attività lavorativa mediante consegna a una persona che con lui conviva anche temporaneamente; se ciò non è possibile, mediante consegna al portiere dello stabile o a chi ne fa le veci. In questo caso, il portiere sottoscrive l’originale dell’atto notificato, e, dell’avvenuta notificazione è data notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; se non è possibile eseguire la notificazione nei modi su indicati, l’atto è depositato alla casa del comune dove l’imputato ha l’abitazione e l’avviso del deposito è affisso sulla porta della casa di abitazione; oppure nella casa del comune dove l’imputato esercita abitualmente la sua attività lavorativa e l’avviso del deposito è affisso sulla porta del luogo predetto. Per espresso richiamo contenuto nell’art. 167, le modalità di notificazione su indicate valgono anche per le notificazioni ad altri soggetti, mentre, solo per le notificazioni all’imputato non detenuto, l’art. 157 detta le seguenti ulteriori prescrizioni: L’A.G. dispone la rinnovazione della notificazione quando appare probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto notificato. la consegna a persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall’art. 148/3° co. ( ossia dopo aver sigillato la busta va trascritto sulla stessa il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione posta in calce all’originale e alla copia dell’atto. Tale modifica è stata apportata dalla l. n. 196/2003 che ha sostituito la precedente dicitura che prevedeva che la relata di notifica fosse scritta all’esterno del plico stesso); prima di provvedere alla notificazione mediante deposito di copia dell’atto presso la casa comunale, se le persone conviventi, il portiere o chi ne fa le veci mancano, non sono idonee o si rifiutano di ricevere copia dell’atto, si procede nuovamente alla ricerca dell’imputato, tornando nei luoghi su indicati. Il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso, e, nella relazione di notificazione devono essere indicati i giorni e gli orari dei due accessi (art. 59 Disp. Att. al c.p.p.). Nel caso in cui non sia possibile eseguire le notificazioni a norma dell’art. 157, l’A.G. dispone nuove ricerche dell’imputato (art. 159/1°co.). In questo caso, la Polizia Giudiziaria comunica all’A.G. competente, mediante apposito verbale, le attività di ricerca che sono state svolte, gli Ufficiali o Agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell’imputato che sono stati reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova (art. 61 Disp. Att. al c.p.p.). L’ufficiale o Agente di P.G. che procede alla notificazione, scrive in calce all’originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l’autorità richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia e apponendo la propria sottoscrizione (art. 168 c.p.p.).
Verbali
mancata notificazione ex art. 157-8;co.c.p.p.
relazione di notificazione ex art. 157-167
c.p.p.vane ricerche ex art. 295 c.p.p.
Identificazione
L’attività di identificazione consiste nell’accertare le esatte generalità di un soggetto. Questa riguarda tanto l’ambito di operatività della polizia di sicurezza quanto quello di polizia giudiziaria. L’identificazione, pertanto, può essere definita rispettivamente quale attività preventiva finalizzata all’individuazione certa di soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero, nel secondo caso, quale attività d’indagine volta all’individuazione certa del soggetto sottoposto alle indagini o di altre persone in grado di riferire su circostanze utili alla ricostruzione dei fatti.
L’articolo 349 del codice di procedura penale disciplina le principali ipotesi di identificazione, quella relativa a persona sottoposta alle indagini e quella relativa alle persone informate sui fatti, prevedendo per tali soggetti anche l’accompagnamento coattivo per identificazione. Il 4° comma dell’articolo in esame, infatti, specifica che se taluna delle persone su indicate rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria procede ad accompagnarla presso i propri uffici e ivi la trattiene il tempo strettamente necessario per l’identificazione. La persona accompagnata non può comunque essere trattenuta oltre le dodici ore, a meno che l’identificazione risulti particolarmente complessa ovvero occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete, in tali ultime ipotesi, infatti, il codice prevede che i l soggetto da identificare possa essere trattenuto fino a 24 ore previo avviso anche orale al pubblico ministero. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è avvenuto è dato immediato avviso al pubblico ministero il quale se ritiene che non ricorrano i presupposti di legge ordina il rilascio della persona accompagnata. Il pubblico ministero deve essere altresì informato del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui esso è avvenuto.
Una ulteriore ipotesi di accompagnamento per identificazione è prevista e disciplinata dall’articolo 11 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59. Detta norma è applicabili nei confronti di chiunque,, nel corso di un servizio di prevenzione, si rifiuta di fornire le proprie generalità o esibisce documenti di identificazione in relazione ai quali sussistano sufficienti elementi per ritenerne la falsità. In questo caso, la persona accompagnata può essere trattenuta negli uffici per l’identificazione fino a 24 ore.
Nel solo caso in cui la polizia giudiziaria procede all’identificazione di persona sottoposta alle indagini a norma dell’art. 349 c.p.p., deve invitarla a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni ai sensi dell’art. 161 c.p.p., e, deve altresì invitare l’indagato a dichiarare le proprie generalità e quanto altro possa valere ad identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le da false (art. 66 c.p.p.). All’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici e altri accertamenti. In relazione ai rilievi di cui sopra, il d.l. n. 144 del 2005 convertito nella legge n. 155 del 2005, recante misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale, ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 349 c.p.p., prevedendo che se gli accertamenti su indicati comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria possa procedere al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto del pubblico ministero.
Come premesso, l’attività di identificazione può riguardare anche l’ambito di operatività della polizia di sicurezza, e, a tal proposito, l’articolo 4 del tulps conferisce all’autorità di pubblica sicurezza la facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Gli atti di identificazione possono essere compiuti sia dagli ufficiali e che dagli agenti di polizia giudiziaria e degli stessi deve essere redatto apposito verbale, contenente la data, il luogo e le modalità dell’identificazione, i motivi che giustificano l’atto (a seconda della norma in base alla quale si procede) e, in caso di accompagnamento, l’avvenuta comunicazione al pubblico ministero secondo le specifiche modalità previste dalla legge.
Verbali
di identificazione di persona informata sui fatti ex art. 349 c.p.p.
di accompagnamento per identificazione ai sensi dell’ art. 349 - 4° c.p.p. ( di persona informata sui fatti)
di accompagnamento per identificazione ai sensi dell’ art. 349 - 4° c.p.p. ( della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini)
di accompagnamento per identificazione ai sensi dell’art. 11 D.L. 59/1978
Sommarie informazioni e spontanee dichiarazioni
L’attività d’indagine della Polizia Giudiziaria può concretizzarsi in atti tipici o atipici, a seconda che siano previsti e dettagliatamente disciplinati da specifiche norme di legge, oppure consistano in attività che, sebbene legislativamente nominate, sono lasciate alla discrezionalità operativa della Polizia Giudiziaria. L’assunzione di sommarie informazioni da parte della Polizia Giudiziaria è un atto “tipico” d’indagine, previsto e disciplinato dagli artt. 350 e 351 del c.p.p., sia in relazione ai presupposti che alle modalità di esecuzione. E’ un atto d’iniziativa , al quale procede la Polizia Giudiziaria in via autonoma, senza necessità di un previo provvedimento di delega da parte dell’Autorità Giudiziaria. Le sommarie informazioni vengono diversamente disciplinate a seconda del soggetto cui si riferiscono; queste possono essere rese dalla persona sottoposta alle indagini, da persone informate sui fatti, da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede. Sommarie informazioni rese dall’indagato L’art. 350 c.p.p. disciplina l’assunzione di sommarie informazioni rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma, nell’ambito di questa norma, occorre tenere ben distinte le due fattispecie ivi contemplate: Sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini I commi 1,2,3 e 4 dell’articolo in esame riguardano l’ipotesi della persona indagata che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell’art. 384 (fermo di indiziato di delitto); in questo caso, i soli Ufficiali di Polizia Giudiziaria assumono sommarie informazioni “utili per le investigazioni”. Trattandosi di un atto che prevede la necessaria assistenza del difensore, prima di procedere all’assunzione delle sommarie informazioni, la Polizia Giudiziaria deve invitare la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia, in difetto (nel caso in cui la persona si riservi o si rifiuti di nominare un difensore di fiducia), dovrà provvedere a individuare un difensore d’ufficio come previsto dall’art.97, 3° co, c.p.p.. Poiché il difensore ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto, questi deve essere tempestivamente preavvisato circa il luogo, il giorno e l’ora in cui si procederà all’assunzione delle sommarie informazioni. Se il difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, non è stato reperito o non è comparso, la Polizia Giudiziaria provvederà a richiedere all’apposito ufficio presso il consiglio dell’ordine forense del capoluogo del distretto di corte d’appello, l’individuazione di un altro nominativo. Tuttavia, nei casi di urgenza, in cui non sia possibile seguire la procedura indicata, la Polizia Giudiziaria può designare un altro difensore immediatamente reperibile, motivando tale decisione in un apposito provvedimento che indichi le ragioni dell’urgenza (art.97, 4° co., c.p.p.). Le sommarie informazioni devono essere assunte con le modalità previste dall’art.64, ossia nel rispetto delle norme generali previste per l’interrogatorio. Dunque, prima di procedere, l’indagato deve essere avvertito che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti, che ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ad eccezione di quelle relative alla sua identità personale, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso,e che, se renderà dichiarazioni sui fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti l’ufficio di testimone, sempre che non sussistano le incompatibilità previste dall’art. 197 e le garanzie di cui all’art. 197bis c.p.p.. E’ bene ricordare che durante l’assunzione delle sommarie informazioni non si possono utilizzare metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare le capacità di ricordare o valutare i fatti. Nel corpo del verbale devono essere riportate integralmente sia le domande che le risposte, nonché le eventuali osservazioni del difensore e deve essere fatta menzione della presenza di persone (ad es. interpreti, operatori tecnici per riprese audiovisive, etc.) che assistono l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria al compimento dell’atto. Infine, il verbale deve essere sottoscritto dall’indagato, dal difensore, dai verbalizzanti e da tutti gli eventuali intervenuti alla fine di ogni foglio; se taluno degli astanti non vuole o non è in grado di sottoscrivere ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo. Il verbale va redatto in duplice copia, di cui una è trasmessa all’ufficio del Pubblico Ministero entro il terzo giorno dal compimento dell’atto, mentre l’altra è conservata presso l’ufficio di Polizia Giudiziaria procedente. Ulteriori copie non possono essere rilasciate né alla persona indagata né al suo difensore, il quale potrà comunque esaminare il verbale ed estrarne copia dopo l’avvenuto deposito dell’atto presso la segreteria del Pubblico Ministero. Sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini «sul luogo o nell’immediatezza del fatto». Il comma 5 dell’art. 350 contempla, invece, la fattispecie delle sommarie informazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini sul luogo o nell’immediatezza del fatto. In questo caso gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono assumere dalla persona indagata, anche se in stato di arresto o fermo, a differenza della precedente ipotesi, tutte le “notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini”. Tale atto può essere compiuto anche senza la presenza del difensore, proprio perché finalizzato a consentire sul momento la prosecuzione delle indagini, tuttavia, la norma in esame, non configura un’ipotesi di lesione del diritto di difesa dell’indagato in quanto, immediatamente dopo precisa che “delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore è vietata ogni documentazione e utilizzazione”. Dunque, stando alla lettera della norma, dell’assunzione delle sommarie informazioni in esame non dovrebbe redigersi apposito verbale ed esse possono essere utilizzate solo per il prosieguo delle indagini in corso. Se per contro, il difensore è presente sul luogo o nell’immediatezza del fatto, egli ha il diritto di assistere al compimento dell’atto, che sarà così utilizzabile negli stessi limiti del precedente, e che dovrà essere redatto osservando le medesime prescrizioni. Sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti L’art 351 c.p.p. prevede che gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria possano assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, cioè dai potenziali testimoni. In questo caso non è prevista l’assistenza del difensore poiché le persone informate sui fatti non rivestono la qualità di indagato. Per espressa previsione di legge, alle persone informate sui fatti che siano già state sentite dal difensore o dal suo sostituto, non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date agli stessi. In oltre, queste devono essere rese edotte delle incompatibilità con l’ufficio di testimone previste dagli art. 197 e 197bis c.p.p., della facoltà di astensione dei prossimi congiunti e di coloro che sono vincolati al segreto professionale, nonché, accertata l’assenza di ogni impedimento, dovranno essere ammonite dell’obbligo di dire la verità e della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni dalle quali possano emergere responsabilità penali a loro carico. Le sommarie informazioni possono essere rese anche da persona imputata in un procedimento connesso o da persona imputata in un reato collegato a quello per cui si procede, ma, in questo caso, l’atto può essere compiuto solo da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria e con la necessaria assistenza del difensore, sia esso di fiducia che nominato d’ufficio, il quale va tempestivamente preavvisato. Spontanee dichiarazioni rese dall’indagato Diverse dalle sommarie informazioni sono le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini; queste possono essere ricevute tanto dagli Ufficiali quanto dagli Agenti di Polizia Giudiziaria, anche in assenza del difensore. Si differenziano dalle precedenti ipotesi in quanto non costituendo risposta ad alcuna domanda, non vengono indirizzate alla descrizione di uno o più specifici aspetti del fatto criminoso per cui si indaga, infatti, la persona ascoltata può dichiarare ciò che ritiene più opportuno o al contrario rifiutarsi di rendere qualsiasi dichiarazione. Le informazioni così assunte non possono essere utilizzate in sede dibattimentale se non per valutare la credibilità del teste, qualora le dichiarazioni rese in fase processuale risultino difformi da quelle precedentemente rese alla Polizia Giudiziaria e confluite nel fascicolo del P.M..
Verbali
sommarie informazioni rese da persona informata sui fatti. art. 351
sommarie informazioni rese dall'indagato
spontanee dichiarazioni rese dall'indagato ex art. 350-7° c.p.p.
Interrogatorio delegato
L’interrogatorio di persona sottoposta alle indagini è un atto che la Polizia Giudiziaria non può compiere di propria iniziativa ma soltanto su delega del Pubblico Ministero; allo stesso sono applicabili, per estensione, le regole generali per l’interrogatorio contenute negli artt. 64,65 e 66 del c.p.p. Stando alla lettera dell’art. 370 c.p.p., che prevede la possibilità di delegare l’interrogatorio, questo potrebbe essere validamente compiuto sia da Ufficiali che da Agenti di P.G., infatti, la norma parla genericamente di atti specificamente delegati alla “Polizia Giudiziaria”, non distinguendo tra Ufficiali e Agenti. Tuttavia la dottrina maggioritaria ritiene che l’interrogatorio debba essere compiuto da un Ufficiale di P.G., con possibilità di essere coadiuvato dall’Agente di P.G. nel compimento dell’atto. Presupposto legittimante l’interrogatorio è la preventiva delega del P.M. al compimento dell’atto e la circostanza che la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di libertà. ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DELL’ATTO Almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione (salvo che per ragioni di urgenza il P.M. ritenga di abbreviare il termine), all’indagato deve essere notificato l’invito a presentarsi (art.375), che deve contenere: le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini; il giorno, l’ora, il luogo della presentazione e l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi; il tipo di atto per il quale l’invito è predisposto; l’avvertimento che il P.M. potrà disporre a norma dell’art. 132 l’accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento; la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino ad allora compiute, e, ai fini della richiesta di giudizio immediato può contenere anche gli elementi di prova a carico dell’indagato nonché le relative fonti (sempre che la rivelazione di queste ultime non comprometta il prosieguo delle indagini). Per espresso richiamo contenuto nell’art. 370, quando procede all’interrogatorio la Polizia Giudiziaria deve osservare le disposizioni degli art. 364, 365, 373 c.p.p.. Innanzitutto va precisato che l’interrogatorio è un atto che deve essere compiuto alla necessaria presenza del difensore; a tal proposito, l’art. 364 dispone che la persona sottoposta alle indagini priva del difensore è avvisata che sarà assistita da un difensore d’ufficio ma che può nominarne uno di fiducia. Al predetto difensore d’ufficio o di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno 24 ore prima del compimento dell’interrogatorio. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assicurazione delle fonti di prova, il P.M. può disporre che si proceda a interrogatorio anche prima del termine fissato, dandone tempestivamente avviso al difensore. Il difensore che assiste all’interrogatorio può presentare all’autorità procedente richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale (art. 364-7°co.). Prima di procedere all’interrogatorio nel merito, l’Ufficiale di P.G. : invita l’indagato a dichiarare le proprie generalità e quanto altro valga ad identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi rifiuta di darle o le da false (art. 66); lo invita altresì a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare, sociale. Lo invita in oltre a dichiarare se è sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne nello Stato o all’estero e, se del caso, domanda se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche (art. 21 Disp. Att. al c.p.p.); avverte la persona che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti, che, salvo quelle relative alla sua identità personale, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda ma comunque il procedimento seguirà il suo corso, e, se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’art. 197 e le garanzie di cui all’art. 197bis (art.64); contesta alla persona indagata in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti (art. 65); invita la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente le domande (art. 65-2°co.), se la persona rifiuta di rispondere ne è fatta menzione nel verbale. Dell’interrogatorio è redatto apposito verbale sottoscritto dalla persona indagata, dal difensore e dall’Ufficiale di P.G. procedente (nonché dall’Agente di P.G. che lo ha assistito). Se taluno dei presenti rifiuta o non è in grado di firmare, né è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è anche fatta menzione delle eventuali riprese fonografiche o audiovisive effettuate. Lo stesso deve essere redatto i duplice copia di cui una trasmessa immediatamente al P.M. delegante e l’altra conservata agli atti dell’ufficio procedente. Né all’indagato né al difensore è rilasciata copia del verbale di interrogatorio, che quest’ultimo potrà visionare nei 5 giorni successivi al deposito del verbale presso la segreteria del P.M., deposito che deve avere luogo entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto.
Verbale
Perquisizioni locali e personali
Le perquisizioni possono essere personali e locali, sono atti tipici di indagine e costituiscono un mezzo di ricerca della prova. A tali attività procede la Polizia Giudiziaria sia d’iniziativa che in esecuzione di un apposito decreto emesso dal Pubblico Ministero competente. La funzione delle perquisizioni consiste nella ricerca del corpo del reato, di cose o tracce pertinenti al reato ovvero nella ricerca di una persona da ridurre in vinculis. Le ipotesi in cui la Polizia Giudiziaria procede di propria iniziativa sono disciplinate dall’art. 352 del c.p.p. La norma prevede due fattispecie distinte, disciplinate rispettivamente dal primo e dal secondo comma :
Nella prima ipotesi i presupposti della perquisizione personale o locale consistono nello stato di flagranza di reato o evasione e nell’esistenza di un fondato motivo, non quindi di un mero sospetto, che sulla persona da perquisire si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse, oppure, che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o, ancora, che nel predetto luogo si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso.
Nella seconda ipotesi è prevista la possibilità di procedere a perquisizione personale o locale altresì quando occorre dare esecuzione a un’ordinanza che dispone la custodia cautelare oppure a un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto. In questo caso, oltre ai presupposti previsti dalla precedente fattispecie, devono sussistere particolari motivi di urgenza che non consentano l’emissione di un tempestivo decreto di perquisizione, e che dovranno essere specificamente indicati. In entrambe le ipotesi, la norma attribuisce il potere di procedere alle perquisizione ai soli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, tuttavia, nei casi di particolare necessità e urgenza, queste possono essere compiute anche dagli Agenti (art. 113 Disp. Att.). Le perquisizioni rientrano tra le ipotesi di atti limitativi della libertà personale e come tali dovrebbero sempre fondarsi su provvedimenti motivati dell’Autorità Giudiziaria, che li dispone nei soli casi e modi previsti dalla legge. Tuttavia, l’esigenza di contemperare il rispetto della libertà personale costituzionalmente garantita e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, fanno si che in casi eccezionali di necessità e di urgenza la Polizia Giudiziaria possa adottare provvedimenti provvisori, come appunto le perquisizioni, che devono essere trasmessi all’A.G. competente entro 48 ore dal compimento degli stessi, la quale, ove ne ricorrano i presupposti, convalida l’atto.
PERQUISIZIONE PERSONALE Prima di procedere al compimento della perquisizione, la Polizia Giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia purché prontamente reperibile. Essendo infatti la perquisizione un atto a sorpresa, il difensore non ha diritto di essere preavvisato, poiché verrebbe frustrato lo scopo stesso dell’atto. Quanto alle modalità di esecuzione, la perquisizione personale deve essere eseguita da persona dello stesso sesso, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta e i casi in cui la stessa venga eseguita da persona esercente la professione sanitaria. Ad ogni modo la perquisizione va eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
PERQUISIZIONE LOCALE Prima di procedere alla perquisizione locale la Polizia Giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle indagini e colui che ha la disponibilità anche momentanea del luogo, se persona diversa dall’indagato, che può farsi assistere da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea a testimoniare agli atti del procedimento ai sensi dell’art. 120 c.p.p. L’indagato, in oltre, deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia purché prontamente reperibile (art.114 Disp. Att.). Quanto alle modalità di esecuzione, le perquisizioni locali possono essere eseguite, di regola, nelle abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse non prima delle ore sette e non dopo le ore venti, tuttavia, i predetti limiti temporali possono essere derogati qualora il ritardo possa pregiudicare l’esito della perquisizione stessa. Se la perquisizione sia locale che personale è il primo atto compiuto con la presenza della persona sottoposta alle indagini, la stessa deve essere invitata a eleggere domicilio per le notificazioni ai sensi dell’art. 161 c.p.p., e, conseguentemente, avvisata del diritto di nominare un difensore di fiducia, con l’avvertimento che in mancanza sarà assistito da un difensore nominato d’ufficio. Essendo la perquisizione un atto irripetibile soggetto a convalida, una copia del relativo verbale deve essere trasmessa entro quarantotto ore al Pubblico Ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, provvede alla convalida dello stesso nelle successive quarantotto ore. Il verbale deve essere redatto contestualmente al compimento della perquisizione, tuttavia, può essere redatto immediatamente dopo solo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che ne impediscono la documentazione contestuale.
PERQUISIZIONI DELEGATE
Le perquisizioni disposte dal Pubblico Ministero possono essere eseguite personalmente dallo stesso oppure possono essere eseguite, previa delega, dalla Polizia Giudiziaria. Anch’esse, come le perquisizioni di cui all’art. 352 del c.p.p., costituiscono mezzi di ricerca della prova e possono distinguersi in personali e locali. La perquisizione personale viene disposta quando sussiste un fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, mentre, la perquisizione locale viene disposta laddove vi sia fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso (art. 247 c.p.p.). Il provvedimento che dispone la perquisizione assume la forma del decreto motivato, e, nel caso in cui all’esecuzione della stessa debba provvedere la Polizia Giudiziaria, apposita delega deve essere contenuta nello stesso decreto che dispone la perquisizione. Le perquisizioni in esame possono essere delegate ai soli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, infatti l’art. 113 Disp. Att. al c.p.p, a differenza di quanto dispone per le perquisizioni ad iniziativa della Polizia Giudiziaria, non fa espresso riferimento alla possibilità per gli Agenti di eseguire tali atti in caso di particolare necessità e urgenza, tuttavia questi ultimi assistono l’Ufficiale nell’esecuzione delle perquisizioni in parola. Il presupposto per la legittimità della perquisizione eseguita dalla Polizia Giudiziaria su delega del P.M. è evidentemente il decreto che la dispone, posto che le valutazioni di merito circa l’opportunità di compiere l’atto vengono effettuate preventivamente dall’A. G.. Tanto è vero che gli artt. 249 e 250 cp.p., che disciplinano rispettivamente le perquisizioni personali e le perquisizioni locali, impongono che prima di procedere al compimento dell’atto, copia del decreto debba essere consegnato all’interessato, in caso di perquisizione personale , all’imputato se presente e a chi abbia la disponibilità del luogo, in caso di perquisizione locale. In tale ultima ipotesi, se le persone da ultimo citate non sono presenti, copia del decreto è consegnata a un congiunto, un coabitante, un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. Sempre in merito alle perquisizioni locali, va ricordato che l’A. G., può disporre con decreto motivato che siano perquisite anche le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Per ogni tipologia di perquisizione è ovviamente valido l’obbligo di rendere edotte, prima dell’inizio del compimento dell’atto, le persone interessate della facoltà di farsi assistere o rappresentare da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea a testimoniare agli atti del procedimento.
PERQUISIZIONI PERSONALI IN MATERIA DI STUPEFACENTI
Previste dall’art.103 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, queste si differenziano dalle perquisizioni ex art. 352-1° co. del c.p.p. sia in relazione ai presupposti dell’atto, sia in relazione alla finalità per cui vengono poste in essere. Infatti mentre per le perquisizioni ex art. 352-1° co. il presupposto è lo stato di flagranza di reato o l’avvenuta evasione, per le perquisizioni in parola questo è costituito dall’esistenza di un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dall’esistenza di motivi di particolare necessità ed urgenza tali da non consentire di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente. Solo la sussistenza contestuale di entrambi i presupposti indicati rende legittima questa tipologia di perquisizione. Quanto allo scopo, le perquisizioni ex art. 352-1° co, c.p.p. presuppongono l’avvenuta realizzazione di una fattispecie criminosa, tanto è vero che sono finalizzate alla ricerca di tracce o cose pertinenti al reato, mentre, le perquisizioni in materia di stupefacenti hanno un ambito operativo più ampio; esse non presuppongono necessariamente la consumazione di un reato ma possono essere eseguite anche a scopo preventivo. Le perquisizioni in materia di stupefacenti possono essere eseguite solo da Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ciò non esclude che gli Agenti possano prestare assistenza nel compimento dell’atto; in oltre, queste possono essere estese al mezzo di trasporto dell’interessato, nonché ai bagagli e agli effetti personali del medesimo. Della perquisizione deve essere redatto apposito verbale, di cui una copia va rilasciata all’interessato e una copia trasmessa al P.M. competente entro 48 ore per la convalida dell’atto.
PERQUISIZIONI SUL POSTO EX ART. 4 Legge n.152/1975
La perquisizione personale sul posto, disciplinata dalla legge che detta disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, è anch’essa un atto tipico di iniziativa della Polizia Giudiziaria, finalizzato ad accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, tanto sulla persona , quanto sul mezzo di trasporto utilizzato dalla stessa. Alla perquisizione possono procedere Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria qualora, in relazione alle specifiche circostanze di luogo e di tempo, l’atteggiamento o la presenza di un soggetto non appaiono giustificabili (ad es. durante la vigilanza notturna di un obiettivo sensibile viene notata una persona che si aggira con fare sospetto nei pressi dell’obiettivo stesso). I presupposti delle perquisizioni in esame consistono nella sussistenza di casi eccezionali di necessità e urgenza, tali da non consentire un tempestivo provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, e, la circostanza, che sia in corso un’operazione di polizia. Questa tipologia di perquisizioni non si fonda sulla necessaria esistenza di un reato, al contrario, le perquisizioni sul posto hanno una finalità sostanzialmente preventiva, e, solo in seguito all’eventuale rinvenimento di armi, esplosivi e strumenti di effrazione detenuti abusivamente, potrebbero trasformarsi in strumenti volti alla repressione di determinati reati. La perquisizione sul posto è anch’essa atto soggetto a convalida, dunque, il relativo verbale va trasmesso entro 48 ore dal compimento dell’atto al Procuratore della Repubblica competente.
Verbali:
perquisizione locale ai sensi degli artt. 247 e 250 c.p.p.
perquisizione locale eseguita ai sensi dell’art. 352-1°co., c.p.p.
perquisizione personale ai sensi degli artt. 247 e 249 del c.p.p.
perquisizione personale operata ai sensi dell’art. 4 L. 152/1975.
perquisizione personale operata ai sensi dell’art. 103-3° co. T.U. stupefacenti
perquisizione personale ex art. 352-1° co., cp.p.
Accertamenti urgenti
Costituiscono atti tipici d’indagine d’iniziativa della Polizia Giudiziaria diretti a far si che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero (art. 354, 1° co. c.p.p.). Agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose o sulle persone possono essere eseguiti dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ma, in caso di particolare necessità e urgenza questi possono essere effettuati anche da Agenti di P.G. (art. 113 Disp. Att. al c.p.p.). I presupposti dei predetti accertamenti sono costituiti dal pericolo che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti al reato si alterino, si disperdano o si modifichino, e che il P.M. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini o che lo stesso non possa intervenire tempestivamente. Il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere al compimento dell’atto, senza diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.), tuttavia, nel procedere ai su indicati accertamenti, la Polizia Giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 114 Disp. Att. al c.p.p.). Gli accertamenti e i rilievi che ai sensi dell’art. 354/3° co. possono essere compiuti sulle persone, non possono consistere in ispezioni personali (atti non suscettibili di delega), ma si concretizzano in rilievi di tipo prettamente descrittivo e a percezione immediata (ad. es. ferite o ecchimosi su parti esposte del corpo).
Verbali:
accertamenti urgenti sui luoghi o sulle cose ex art. art. 354, 2°co. del c.p.p.
accertamenti urgenti sulle persone ex art. 354, 3° co. del c.p.p.
Sequestro
Il sequestro consiste, di regola, nella materiale apprensione di un bene che si trova nell’altrui disponibilità. Nel nostro ordinamento esistono tre tipi di sequestro: il sequestro conservativo, preventivo e probatorio.
Il primo è disposto con ordinanza del giudice al fine di assicurare beni mobili, immobili o somme di danaro, appartenenti all’imputato o al responsabile civile, a garanzia del pagamento di pene pecuniarie o di obbligazioni civili derivanti dal reato, esso è eseguito dall’Ufficiale Giudiziario e non interessa particolarmente l’attività di Polizia.
Il secondo è disposto, invece, quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Questo è disposto con decreto motivato, su richiesta del P.M., dal Giudice per le indagini preliminari nella fase pre processuale, o, dal giudice di merito dopo l’esercizio dell’azione penale.
Dunque, il sequestro preventivo è essenzialmente un atto che la Polizia Giudiziaria esegue su delega dell’A.G., tuttavia, nel corso delle indagini preliminari, quando a causa di una situazione d’urgenza non è possibile attendere il provvedimento del giudice, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (mai gli Agenti) possono procedere a sequestro preventivo, il cui verbale dovrà essere trasmesso al P.M. competente per la convalida entro le 48 ore successive.
Il sequestro probatorio, è la fattispecie che maggiormente interessa l’attività di Polizia Giudiziaria; trattasi di un atto tipico d’indagine, finalizzato alla conservazione del corpo del reato nonché delle tracce o delle altre cose pertinenti al reato, indispensabili per la ricostruzione dei fatti.
Il sequestro probatorio può essere eseguito dalla Polizia Giudiziaria sia di propria iniziativa che su delega dell’Autorità Giudiziaria. La prima ipotesi è disciplinata dall’art. 354 del c.p.p., che nell’affidare agli Ufficiali e agli Agenti di polizia Giudiziaria il compito di far si che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate, che lo stato dei luoghi e delle cose relative al fatto criminoso non vengano mutate prima dell’intervento del Pubblico Ministero, conferisce agli Ufficiali di P.G. e agli Agenti in caso di particolare necessità e urgenza (Art. 113 Disp. Att. al c.p.p.), la facoltà di sequestrare il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
Affinché il sequestro sia legittimo devono sussistere i seguenti presupposti:
Il pericolo che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti al reato si alterino, si disperdano o comunque si modifichino;
che il P.M. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini oppure non possa intervenire tempestivamente.
Del sequestro deve essere redatto apposito verbale che deve necessariamente contenere:
l’indicazione del motivo del provvedimento l’elenco delle cose sequestrate la descrizione delle cautele adottate per assicurarle
l’indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti
il luogo della custodia
e se si procede all’affidamento in giudiziale custodia,
l’indicazione delle generalità del soggetto nominato custode e degli avvertimenti degli obblighi di legge relativi alla custodia.
Essendo il sequestro un atto soggetto a convalida, il relativo verbale deve essere trasmesso, senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore, al P.M. del luogo dove il sequestro è stato eseguito (art. 355 c.p.p.), mentre una copia dello stesso deve essere consegnata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. A garanzia del diritto di difesa l’art. 114 Disp. Att. al c.p.p., prevede inoltre che, prima di procedere alle operazioni di sequestro, la persona interessata sia informata della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, del predetto avvertimento deve essere fatta menzione nel verbale di sequestro. Si parla di facoltà in quanto, il difensore può assistere all’atto ma non ha il diritto di essere preventivamente avvisato. Tuttavia, laddove il difensore fosse presente, le osservazioni, le istanze e le obiezioni da questo formulato nel corso dell’attività di sequestro andrebbero riportate nel corpo del relativo verbale. Quanto al sequestro eseguito su delega dell’A.G., allo stesso posso procedere soltanto gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (art. 253-3° co. c.p.p.), ciò non esclude che gli Agenti possano prestare assistenza al compimento dell’atto. Il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti, è disposto dall’A.G. con decreto motivato (art. 253 c.p.p.), che deve essere notificato all’interessato, se presente, mediante consegna di una copia dello stesso(art. 355 c.p.p.)
verbali
dissequestro e contestuale restituzione ex art. 263 del c.p.p.
sequestro conseguente a perquisizione personale/locale operata ai sensi dell’art. 247-252 del c.p.p. sequestro eseguito ai sensi dell’art. 253-1° e 3° co. del c.p.p.
sequestro operato ai sensi dell’art. 354-2° co. del c.p.p
Ispezioni
Le ispezioni costituiscono mezzi di ricerca della prova, attraverso i quali l’A. G. e la Polizia Giudiziaria possono percepire in maniera immediata e diretta elementi utili alla ricostruzione dei fatti. L’ispezione può avere ad oggetto luoghi, cose o persone e si differenzia dalla perquisizione in quanto quest’ultima è finalizzata alla ricerca di persone, tracce o cose pertinenti al reato mentre le ispezioni vengono disposte quando occorre rilevare le tracce o gli altri effetti materiali del reato, sempre che il reato abbia lasciato tracce e effetti materiali e che questi non siano stati cancellati dispersi, alterati o rimossi. Infatti, in quest’ultimo caso, l’A.G. dovrà descrivere lo stato attuale, e se possibile, verificare quello preesistente, curando anche di individuare il modo, il tempo e le cause delle eventuali modificazioni (art. 244 c.p.p.). L’esecuzione delle ispezioni di luoghi e cose può essere delegata dall’A.G. ai soli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, mentre le ispezioni personali non possono costituire oggetto di delega e sono eseguibili solo ad opera del P. M. o da persona esercente una professione sanitaria. Parimenti non delegabili sono le ispezioni da effettuarsi negli uffici del difensore. Prima di procedere all’ispezione di luoghi o cose, copia del decreto che la dispone deve essere consegnata all’imputato e in ogni caso alla persona che ha l’attuale disponibilità del luogo (art. 246 c.p.p.). Il difensore ha diritto ad assistere al compimento delle ispezioni purché sia prontamente reperibile.
Verbali:
ispezione di luoghi o di cose ex artt. 244-246 del c.p.p.
Arresto in flagranza e fermo
ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO E FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO
L’arresto e il fermo sono provvedimenti temporanei che comportano la restrizione della libertà personale e come tali, completamente assoggettati all’art. 13 della Costituzione, che prevede al riguardo una riserva assoluta di legge. Da ciò deriva che tali provvedimenti possono essere posti in essere solo nelle tassative ipotesi previste dalla legge e dai soggetti a ciò legittimati, in oltre, trattandosi di provvedimenti soggetti a convalida da parte dell’A.G., gli stessi devono essere comunicati entro le 48 ore successive alla loro esecuzione.
ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO
L’arresto in flagranza di reato è un provvedimento adottato d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall’art. 55 del c.p.p. e finalizzato ad assicurare alla giustizia la persona colta nell’atto di commettere un reato. L’arresto in flagranza può essere obbligatorio o facoltativo a seconda del reato per il quale si procede, in entrambe i casi, legittimati ad eseguire l’arresto sono sia gli Ufficiali che gli Agenti di Polizia Giudiziaria, tuttavia in caso di esecuzione dell’arresto da parte di Agenti di P.G., questi devono darne immediata notizia all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria dal quale dipendono (art. 120 Disp. Att. al c.p.p.).
L’art. 380 del c.p.p. dispone che l’arresto obbligatorio in flagranza può essere eseguito nell’ipotesi di delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni . Anche fuori dei casi su indicati, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti non colposi, consumati o tentati elencati nel comma 2 dell’articolo in esame. All’arresto obbligatorio in flagranza può procedere “ogni persona”, dunque anche il privato cittadino, purché si tratti di delitti perseguibili d’ufficio. In questo caso, la persona che ha eseguito l’arresto deve , senza ritardo, consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla Polizia Giudiziaria, la quale redige il verbale dell’avvenuta consegna e ne rilascia copia all’interessato (art. 383 c.p.p.)
L’art. 381 del c.p.p. dispone che l’arresto facoltativo in flagranza può essere eseguito i caso di delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni . Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti indicati dal comma 2 dell’articolo in esame. All’arresto facoltativo in flagranza di reato si procede, però, solo se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto (art. 381-4°co.).
Se trattasi di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza, sia esso obbligatorio o facoltativo, è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’Ufficiale o Agente di P.G. presente sul posto. Tuttavia, se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.
Il presupposto legittimante l’arresto è lo stato di flagranza ossia la contestualità tra l’intervento della Polizia Giudiziaria e la commissione del reato; a tal proposito l’art. 382 del c.p.p. recita che “è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”, (le due ultime ipotesi configurano la c.d. quasi flagranza), mentre nel 2° comma si specifica che “nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza”.
A seguito dell’arresto la Polizia Giudiziaria può procedere a perquisizione locale o personale, come disposto dall’art. 352-1° co. c.p.p., al sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti a norma dell’art. 354-2° co. c.p.p., nonché all’identificazione dell’arrestato, anche eseguendo, rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici e altri accertamenti (art. 349-1°e 2° co. c.p.p.).
FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO
Il fermo è un provvedimento finalizzato a consentire il normale svolgimento delle indagini, assicurando che l’indiziato del reato per cui si procede non si sottragga agli accertamenti e alle altre attività d’indagine poste in essere dalla Polizia Giudiziaria e dal P.M., dandosi alla fuga. Ai sensi dell’art. 384 del c.p.p., il fermo può essere disposto dal Pubblico Ministero o eseguito di propria iniziativa dagli Ufficiali e Agenti di P.G.(prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini) quando, anche fuori dei casi di flagranza, sussistono specifici elementi che, anche in relazione all’impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. In oltre, la Polizia Giudiziaria può procedere al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.
ADEMPIMENTI COMUNI ALL’ARRESTO E AL FERMO
Gli Ufficiali e Agenti di P.G. che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, devono darne immediata notizia al P.M. del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono l’arrestato/fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in caso di mancata nomina, sarà assistito da un difensore d’ufficio designato ai sensi dell’art. 97-3°co. c.p.p.. (N.B. La nomina del difensore di fiducia della persona arrestata o fermata, finché la stessa non vi ha provveduto può essere fatta da un prossimo congiunto con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero ad essa consegnata dal difensore stesso o trasmessa con raccomandata). Dell’avvenuto arresto o fermo gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. devono informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello designato d’ufficio. Gli Ufficiali e Agenti di P.G. pongono l’arrestato/fermato a disposizione del P.M. al più presto e comunque non oltre le 24 ore dall’arresto o dal fermo, mediante la conduzione del stesso nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito, oppure, se così dispone il P.M., in uno dei luoghi indicati dall’art. 284-1°co. c.p.p. (propria abitazione o privata dimora, luogo pubblico di cura o di assistenza) o presso altra casa circondariale o mandamentale indicata dal P.M stesso. Entro 24 ore trasmettono il verbale di arresto o fermo, salvo che il P.M. autorizzi una dilazione dei termini (N.B. l’arresto o il fermo divengono inefficaci se non vengono rispettati i termini di cui ai numeri 4 e 5). La Polizia Giudiziaria, con il consenso dell’arrestato/fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell’avvenuto arresto o fermo.(Agli adempimenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, possono provvedere anche Ufficiali e Agenti di P.G. diversi da quelli che hanno eseguito l’arresto o il fermo (art. 120 Disp.Att. al c.p.p.)) In determinati casi né l’arresto né il fermo sono consentiti, trattasi delle ipotesi in cui, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo sia stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima (vedi art. 51 c.p.) oppure in presenza di una causa di non punibilità (art. 385 c.p.p.); mentre, nel caso in cui l’arresto o il fermo sia stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge ovvero l’arresto o il fermo sia divenuto inefficace a norma degli artt. 386-7° e 390-3°, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria deve disporre la liberazione immediata dell’arrestato/fermato e informarne subito il P.M. del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Dell’avvenuto arresto/fermo deve redigersi apposito verbale che deve contenere, oltre agli elementi comuni a tutti i verbali: L’eventuale nomina del difensore di fiducia (art. 386-1°co.); L’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito (art. 386-1°co.); Le ragioni che hanno determinato il provvedimento (386-1°co.)
verbali
arresto obbligatorio in flagranza di reato ai sensi dell’art. 380 del c.p.p.
arresto facoltativo in flagranza di reato ai sensi dell’art. 381 del c.p.p.
arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare ai sensi dell’art. 293 del c.p.p.
di fermo di indiziato di delitto ex art 384 del c.p.p.
accompagnamento dell’arrestato/fermato
immediata liberazione dell’arrestato/fermato ex art. 389-2° co. del c.p.p.
Affissioni Pubblicità
Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
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ANNOTAZIONI |
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Effettuare affissioni fuori dei luoghi appositamente destinati dall'autorità competente (art. 113, comma 5 T.U.L.P.S.) |
Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 17/bis3° T.U.LP.S.) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 308 |
Prefetto |
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Distruzione o deterioramento di affissioni Staccare, lacerare o rendere comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche (art. 664/1° C.P.) |
Sanz. amm.va da € 77 a € 464 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 154 |
Comune |
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Distruzione o deterioramento di affissioni Staccare, lacerare o rendere comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'autorità (art. 664 2° C.P.) |
Sanz. amm.va da € 51 a € 309 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 102 |
Comune |
- |
Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni Per disprezzo verso l'Autorità, rimuovere, lacerare, o, altrimenti, rendere illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa (art. 345 C.P.) |
Sanz. amm.va da € 103 a € 619 |
P.M.R.: entro 60 gg. €206 |
Comune |
- |
Operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, adottati dall'autorità garante con la decisione che definisce il ricorso contro gli atti di «pubblicità ingannevole» (art. 7/9° D.L 25 febbraio 1992, n. 74) |
Arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a € 2.582 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
L'autorità garante della concorrenza e del mercato è stata istituita dall'art.10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 |
Recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge o di regolamento, nell'ambito di un'attività di vendita in sede fissa e su aree pubbliche [di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 28 marzo 1991, n. 112], nonché per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 (art. 6, legge 25 marzo 1997, n. 77) |
- |
- |
1- |
L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione dispone previa diffida, la sospensione dell'attività per non più di tre giorni |
Pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica, o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici, senza licenza del comune (art. 201 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) |
Sanz. amm.va da € 2.582 a € 15.493 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 5.164 |
Dipart. valutazione medicinali e farmaco-vigilanza |
- |
Pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali senza licenza del Ministro della sanità (art. 201 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) |
Sanz. amm.va da € 2.582 a € 15.493 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 5.164 |
Dipart. valutazione medicinali e farmaco-vigilanza |
VOCI COLLEGATE
Affissioni:
del listino prezzi dei beni di largo consumo, art. 1 D.L. 427/1973, in PREZZI di propaganda elettorale, art. 8 L. 212/1956, in PROPAGANDA ELETTORALE abusive di scritti o disegni, art. 663 C.P., in STAMPA
Pubblicità:
di additivi chimici destinati alla preparazione alimentare, art. 6 L. 283/1962, in ALIMENTI (igiene) ingannevole su prodotti alimentari, art. 2 D.Lgs. 109/1992, in ETICHETTATURA di prodotti da fumo, L. 165/1962 a concorsi, giochi e scommesse non autorizzati, art. 4, L. 401/1989, in GIOCHI di pubblicazioni, oggetti, spettacoli osceni, art. 528 C.P. dei prezzi,'art. 14 D.Lgs 114/1998, in PREZZI vendita, distribuzione e affissione abusiva di scritti e disegni, art. 663 C.P., in STAMPA
Vendita, distribuzione, affissione:
abusiva di scritti e disegni, art. 663 C.P., in STAMPA Affissione e collocamento: di manifesti, cartelli ecc., in luoghi di interesse artistico, storico, paesaggistico, artt. 133, 165 del D. Lgs. 28 ottobre 1993, n°. 490
Agenzie
Agenzie Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
|---|---|---|---|---|
Aprire o condurre agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza (art. 115T.U.L.P.S.) |
Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 17 bis/1 ° T.U.LP.S.) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 308 |
Comune o Prefetto |
|
Agenzia d'affari che non tiene il giornale degli affari ovvero lo tiene irregolarmente, ovvero non espone la tabella delle operazioni (art. 120 T.U.L.P.S. e artt. 218-219 Reg. T.U.LP.S.) |
Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 17bis/3° T.U.LP.S.) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 308 |
- |
|
Agenzia di affari che fa operazioni diverse da quelle indicate nella tabella (art. 120 T.U.L.P.S.) |
Sanz. amm.va da € 516a € 3.098 (art. 17 bis/1 ° T.U.LP.S.) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 1032 |
Comune o Prefetto |
|
Mancata conservazione, per un quinquennio, a disposizione dell'autorità di PS. dei registri previsti dagli artt. 218 e 219 (art. 220 T.U.L.P.S.) |
Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 221 bis/2°T.U.LP.S.) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 308 |
Comune o Prefetto |
|
Esercitare in forma ambulante una delle attività previste dall'art. 115 T.U.L.P.S., senza aver esibito la licenza all'autorità locale, che appone il visto (art. 211 Reg. T.U.L.P.S.) |
Sanz. amm.va da € 154a € 1.032 (art. 221 bis/2° T.U.LP.S.) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 308 |
Comune o Prefetto |
|
Esercizio dell'attività del «MEDIATORE DI AFFARI» senza essere iscritto nei ruoli della Camera di Commercio (art. 2 legge 39/89) (15) |
Sanz. amm.va da € 516 € 2.065 (art. 8 L. 39/89) |
P.M.R.: entro 60 gg. (28) € 688,33 (4) |
C.C.I.A.A. |
A chi incorra per tre volte nella violazione, anche se vi sia stato il pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene p. e p. dall'art. 348 C.P., nonché l'art. 2231 del Codice Civile (art. 8 L. 39/89) |
PAgenzie di viaggio e turismo (art. 7/6° L. 28 marzo 2001 n. 135) |
- |
- |
- |
Sono soggette ad autorizzazione e normativa regionale |
Esercitare attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (ex-agenzie di pratiche auto), senza l'autorizzazione del presidente della provincia, ma possedendo l'attestato di idoneità professionale rilasciato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri (artt. 3, 5, 9 legge 8 agosto 1991, n. 264) |
Sanz. amm.va da € 2.582 a € 10.329 (art. 17 bis/1 ° T.U.L.P.S.) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 3.443 |
Provincia |
- |
Esercitare attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza possedere né l'autorizzazione del presidente della provincia né l'attestato di idoneità professionale rilasciato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri (artt. 3,5, 9 legge 264/91) |
Reclusione fino a 6 mesi o multa da € 103 a € 516(art. 348 C.P.) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
- |
Violazioni connesse con gli obblighi di porre a disposizione degli interessati, entro 30 gg. dal rilascio della ricevuta, l'estratto previsto dall'art. 60 C.d.S. (art. 7 L. 264/91) |
- |
- |
Vedi art. 92 comma 3 del codice della strada |
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Abuso nel rilascio della ricevuta conforme al modello approvato dal Ministero dei Trasporti, attestante la ricezione del documento originale per lo svolgimento della pratica (art. 7 L 264/91) |
- |
- |
Vedi art. 92 comma 3 del codice della strada |
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Irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, o inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite (artt. 8 e 9 L. 264/91) |
Atto di diffida o sanzione amministrativa o sospensione |
Verbale |
Provincia |
- |
Alberghi e affittacamere
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Sono affittacamere le strutture ricettive composte da non più di 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati siti in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e eventuali servizi complementari.
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
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Esercitare, senza licenza del sindaco, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili (art. 86T.U.L.P.S.) |
Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 17 bis/1 ° T.U.LP.S.) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032 |
Prefetto (art. 17 quinquies T.U.LP.S.) |
Per i bar, ristoranti, caffè ecc. vige invece la L. 287/91 (22) |
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Attività di affittacamere senza l'autorizzazione sanitaria (art. 231 R.D. 1265/34) |
Sanz. amm.va da € 20 a € 103 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 34,33 (4) |
Presidente giunta regionale (5) |
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Attività di affittacamere senza l'osservanza delle prescrizioni di legge (legge 16 giugno 1939 n. 1111) quali: 1) non affittare per un periodo inferiore a 7 giorni (tranne che a persone di spettacolo, orchestrali ecc.) 2) non somministrare bevande superalcoliche 3) presentare denuncia dei prezzi massimi praticati |
Sanz. amm.va da € 5a € 103 (art. 12 L. 1111/39) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 10 |
Procura |
Si applica solo in mancanza di prescrizioni diverse imposte dalle leggi regionali |
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Dare alloggio a cittadini italiani non muniti di carta di identità o dì altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti (art. 109T.U.L.P.S.) |
Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206 (art. 17 T.U.LP.S.) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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Dare alloggio a stranieri non muniti di passaporto o documento equivalente (art. 109T.U.LP.S.) |
Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206 (art. 17 T.U.LP.S.) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
|
|
Affittacamere o albergo che non compila la scheda degli alloggiati oppure la compila irregolarmente, oppure non la conserva a disposizione degli ufficiali o agenti di P.S. (art. 109T.U.L.PS.) |
Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206 (art. 17 T.U.LP.S.) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Omessa o ritardata comunicazione all'autorità di RS. delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda oppure mediante comunicazione anche con mezzi informatici, effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno (art. 109 T.U.LP.S.) | Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206 (art. 17 T.U.LP.S.) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Assumere personale in servizio in un albergo, senza il previo accertamento, in base a certificato medico debitamente legalizzato, di data recente, che non sia affetto da malattia contagiosa (art. 14/1 R.D. 25 maggio 1925, n. 1102) | Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 20 a € 416 (art. 260 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | L'esclusione sarà definitiva in caso di tubercolosi polmonare. Per le altre malattie la riammissione potrà avvenire su certificato dell'ufficiale sanitario che assicuri non esservi più pericolo di contagio |
| Violazione della norma che impone di allontanare al più presto il personale in servizio in un albergo, qualora al medesimo o alle persone con esso conviventi sopravvenga una malattia contagiosa (art. 14/2 R.D. 24 maggio 1925, n. 1102) | Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 20 a € 413 (art. 260 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Violazione della norma che impone ai direttori degli alberghi di denunziare subito all'ufficio locale di igiene, per gli accertamenti e provvedimenti del caso, qualsiasi infermità degli ospiti e del personale di servizio, che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa (art. 14/2 R.D. 24 maggio 1925, n. 1102) | Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 20 a € 413 (art. 260 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
Alimenti e bevande (esercizi per la somministrazione)
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Secondo l'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vanno distinti in quattro categorie: tipo a), tipo b), tipo e) e tipo d):a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie ed esercizi similari); e) esercizi di cui alle lettere a) e b), nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e di svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Attività di esercizio pubblico senza iscrizione al REC del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società o di un suo delegato (art. 2 L. 287/91) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 10/2° L 287/91) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032 | Comune (28) | Si applicano gli artt. 17 ter e 17 quater T.U.LP.S. (22) (46) |
| Apertura o trasferimento di sede di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, senza autorizzazione del Comune (art. 3 L. 287/91) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 10/1° L. 287/91) | P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032 | Comune (28) | Si applicano gli artt. 17 ter e 17 quater T.U.LP.S. (22) |
| Violazione dell'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura (art. 185 Reg. T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 221 bis/2° T.U.LP.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. € 308 | Prefetto | (22) |
| Violazione dell'obbligo di tenere esposto nel locale in luogo ben visibile al pubblico: a) licenza; b) tariffa dei prezzi; e) elenco delle bevande alcooliche; d) riproduzione a stampa degli articoli di legge (art. 180 Reg. T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 221 bis/2° T.U.LP.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. € 308 | Presidente giunta regionale (60) | La L. 287/91 non prevede più una distinta autorizzazione per somministrare alcoolici o superalcoolici (22) |
| Violazione del divieto di somministrare al minuto bevande alcooliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di gioco, farne vendita a prezzo ragguagliato a ora o frazione di ora (art. 181 Reg. T.U.LP.S.) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 221 bis/2° T.U.LP.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. € 308 | Prefetto | (22) |
| Violazione dell'obbligo di esporre al pubblico, in luogo visibile nell'esercizio, la tabella dei giochi proibiti (di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. ovvero, nella sala da biliardo, della tariffa del gioco del biliardo (art. 195 Reg. T.U.L.P.S.) | Arresto sino a 2 mesi o ammenda sino a€ 103 (art. 221 T.U.LP.S.) | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Rifiutare senza legittimo motivo, le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo (art. 187 Reg. T.U.LP.S.) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3098 (art. 221 bis/1° T.U.LP.S) | P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032 |
Prefetto | (22) |
| Mancato inizio dell'attività di esercizio pubblico entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione (art. 4/a L, 287/91) | Rapporto al sindaco per la revoca dell'autorizzazione | |||
| Sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi (art. 4/a L 287/91) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 10/2° L 287/91) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032 | Comune (28) | Si applicano gli artt. 17 ter e 17 quater T.U.LP.S. (22) |
| Esercizio pubblico sito in locali per i quali sia venuta meno la rispondenza ai criteri stabiliti per la sorvegliabilità dal Ministro dell'Interno con D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 (art. 4/cL 287/91) | Comune (28) | Rapporto per la revoca dell'autorizzazione ex art. 153 Reg. T.U.LP.S. | ||
| Attività di esercizio pubblico da parte del titolare che non sia più iscritto al REC (art. 4/b L 287/91) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 | P.M.R.: entro 60 gg. € 1032 (art. 17 bis/1 "T.U.LP.S.) (art. 10/2° L 287/81) |
Comune (28) | Si applicano gli artt. 17 ter e 17 quater T.U.LP.S. (22) (46) |
| Esercizio pubblico nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini (art. 100 T.U.LP.S.) | Questore | Rapporto per la sospensione dell'autorizzazione fino a 15 giorni, ovvero, per esigenze di ordine pubblico o sicurezza pubblica specificamente motivate, anche per periodi maggiori (art. 9 L 287/91) | ||
| Adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai (art. 101 T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 17-bis/1° T.U.L.P.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032 | Prefetto (28) | (22) |
| Esercizio pubblico condotto con abuso della licenza, da parte della persona autorizzata (art. 10 T.U.L.P.S.) | Comune (28) | Rapporto per la sospensione o la revoca della licenza | ||
| Inosservanza dell'orario massimo e minimo di attività stabilito dal sindaco con ordinanza, e che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate (art. 8/1° L 287/91) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 10/2° L 287/91) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 308 | Comune (28) | Eccetto gli esercizi di cui all'art. 3/6 L 287/91 (78). Si può posticipare l'apertura e anticipare la chiusura fino a 1 ora ed effettuare una chiusura intermedia fino a 2 ore consecutive (art. 8 L 287/91). |
| Mancata ottemperanza all'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato (art. 8/3° L. 287/91) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 10/2° L 287/91) | P.M.R.: entro 60 gg. € 308 | Comune (28) | Si applicano gli artt. 17 ter e 17 quater T.U.LP.S. (22) Eccetto gli esercizi di cui all'art. 3/6° L. 287/91 (78). Si applicano gli artt. 17 ter e 17 quater T.U.LP.S. (22) |
| Mancata ottemperanza all'obbligo dì esporre un cartello ben visibile, con l'orario adottato e comunicato al comune (art. 8 L. 287/91) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 10/2° L. 287/91) | P.M.R.: entro 60 gg. € 308 |
Comune (28) | Si applicano gli artt. 17 ter e 17 quater T.U.LP.S. (22) |
| Inosservanza del programma di apertura per turno degli esercizi pubblici, predisposto dal sindaco, specie per i mesi estivi (art. 8/5° L. 287/91) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 10/2° L 287/91) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 308 | Comune (28) | Si applicano gli artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. (22) Il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione |
| Titolare di esercizio pubblico che non espone con anticipo di almeno 20 giorni, il cartello ben visibile, con il turno di apertura, in conformità ai programmi predisposti dal sindaco (art. 8/5° L 287/91) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 10/2° t. 287/91) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 308 | Comune (28) | Si applicano gli artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. (22) |
| Somministrazione di bevande aventi contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre e fiere, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto (art. 5/2° L. 287/91) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 10/2° L. 287/91) |
P.M.R.: entro 60 gg. €1.032 | Comune (28) | Si applicano gli artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. (22) |
| Somministrazione di bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, quando il sindaco, con propria ordinanza abbia temporaneamente ed eccezionalmente esteso il divieto previsto dalla legge per i soli superalcoolici (contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume) (art. 5/2° L 287/91) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 10/2° L 287/91) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 1032 | Comune (28) | Si applicano gli artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. (22) |
| Attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercitata senza il rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali ed edifici (art. 3/7° L 287/91) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 10/2° L 287/91) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 1032 | Comune (28) | Fatte salve le irrogazioni delle sanzioni relative alle norme violate. Si applicano gli artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. (22) |
| Vendita di latte per asporto, in esercizio pubblico privo della autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, o senza l'osservanza delle norme della legge medesima (art. 5/5° L 287/91) | Sanz. amm.va da € 516 a € 2.582 (art. 8L 169/89) | P.M.R.: entro 60 gg. (28) € 860,66 (4) | Comune (28) | |
| Esercizio pubblico in cui vengono vendute per asporto le bevande, nonché, per gli esercizi tipo a) i pasti che somministrano, e per gli esercizi tipo b) i prodotti di gastronomia, dolciumi, compresi i generi di gelateria e pasticceria, senza osservare le norme prescritte negli esercizi di vendita al minuto (art. 5/4° L 287/91) | Sanzioni e autorità previste dalle singole norme violate (32) | |||
| Inosservanza delle norme stabilite dal regolamento di esecuzione alla L. 287/91 | Sanz. amm.va da € 103 a €4.131 | P.M.R.: entro 60 gg €206 | Comune (28) | Il regolamento è stato emanato con D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534 |
| Titolare di esercizio pubblico che non effettua lo sgombero o non cessa la somministrazione dopo l'orario di chiusura (art. 186 Reg. T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 221 bis/2° T.U.LP.S.) | P.M.R.: entro 60 gg € 308 | Prefetto | (22) (55) |
| Uso di strumenti musicali nell'esercìzio pubblico per feste o spettacoli, senza l'autorizzazione del Comune (art. 68 T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1549 (art. 666 C.P.) | P.M.R.: non ammesso | Comune | |
| Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita Acquistare o consumare, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita (art. 687 C.P.) |
Sanzione amm.va sino a € 51 | P.M.R.: entro 60 gg (2) (28) € 17 |
Comune | Vedi art. 8/1° L. 287/91 sull'orario di attività degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande |
| Vendere al banco bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6 (art. 14 legge 30 marzo 2001, n. 125) | Sanz. amm.va da € 2.582 a € 5.164 | P.M.R.: entro 60 gg € 1.721,33 (4) | Comune | Si intendono le bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume (art. 1 L. 125/2001) |
| Fabbricazione o commercio abusivo di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione Contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbricare o introdurre nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detenere per vendere o vendere droghe (art. 686/1° C.P.) |
Sanz. amm.va da € 413 a € 2.478 | P.M.R.: non ammesso | Direttore Regionale Entrate |
(95) |
| Fabbricazione o commercio abusivo di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione Senza osservare le prescrizioni dell'Autorità, fabbricare o introdurre nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe (art. 686/2° C.P.) |
Sanz. amm.va da € 413 a € 2.478 | P.M.R.: non ammesso | Direttore Regionale Entrate |
(95) |
VOCI COLLEGATE
Alimentari:
etichettatura, art. 3 D.Lgs. 109/1992, in ETICHETTATURA cartello degli ingredienti, art. 16 D.Lgs. 109/1992, in ETICHETTATURA pubblicità ingannevole, art. 2 D.Lgs. 109/1992, in ETICHETTATURA
Alimenti:
in stato di alterazione, art. 5 L. 283/1962
Bevande alcooliche:
adibire minori alla somministrazione, art. 188 Reg. T.U.L.P.S.
somministrazione a minori e infermi di mente, art. 689 C.P.
Somministrazione. Stato di ubriachezza, artt. 688, 690 C.P.
Handicap (portatori di)
divieto di discriminazione nelle attività di impresa turistica o pubblico esercizio, art. 23 legge 5 febbraio 1992, n. 104(v. cap. XIV, par. 19)
Libretto di idoneità sanitaria:
sostanze alimentari, art. 14 L. 283/1962
conservazione o presentazione, art. 41 D.P.R. 327/1980
personale addetto a distributori di generi alimentari, art. 34 D.P.R. 327/1980
Minori:
adibiti alla somministrazione di alcoolici, art. 188 Reg. T.U.L.P.S.
Sale:
da ballo: licenza, art. 68 T.U.L.P.S., in SPETTACOLI
di audizione, art. 68 T.U.L.P.S., in SPETTACOLI
da biliardo: autorizzazione, art. 86 T.U.L.P.S., in GIOCHI
da biliardo: tariffe, art. 195 Reg. T.U.L.P.S., in GIOCHI
Vendta
di sostanze alimentari non genuine, art. 516 C.P, in SALUTE PUBBLICA
Armamento (materiali)
Armamento (materiali) Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| In una documentazione prodotta per l'importazione, esportazione o transito di materiali di armamento, fornire con dolo indicazioni non veritiere inerenti al rilascio dell'autorizzazione o al relativo rinnovo (art. 23 L. 9 luglio 1990, n. 185) (30) | Reclusione da 2 a 6 anni ovvero multa da 1/10 e 3/10 del valore del contratto | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | È punito nel caso abbia conseguito l'autorizzazione |
| Fornire indicazioni non veritiere che risultano determinanti per ottenere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese istituito presso il ministero della difesa, ovvero per ottenere il nulla osta del ministero della difesa, per esportazioni e importazioni dei materiali indicati all'art. 9/5 della L. 185/90 (art. 23 Iegge9luglìo1990, n. 185) | Multa da € 1.549 a € 154.937 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Effettuare esportazioni o transiti di materiali di armamento, in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione, indicate nella richiesta di autorizzazione (art. 24, L 185/90) (30) | Reclusione fino a 5 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | |
| Effettuare esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 13 (art. 25 L 185/90) (30) | Reclusione da 3 a 12 anni ovvero multa da € 2.582 a € 258.228 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: consentito |
Procura | L'elenco dei materiali di armamento è approvato con decreto del Ministro della difesa (art. 2/3° L 185/90) |
| Porre in essere trattative relative a materiali di armamento in violazione di quanto previsto dall'art. 9, L. 185/90 (art. 25/2° L. 185/90) | Reclusione fino a 4 anni ovvero multa da € 2.582 a € 129.114 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura |
Armi ad aria o gas compressi, repliche di armi antiche
Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Arma ad aria o gas compressi, sulla quale non siano impressi i segni identificativi previsti dall'art. 11/1° e, legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (art. 3, D.M. 9 agosto 2001, n. 362) | Sanz. amm.va da € 516a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001) | P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 | Prefetto | Procedere al sequestro amministrativo (33) |
| Repliche di armi antiche ad avan-carica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 prive dei segni identificativi previsti dall'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (art. 13, D.M. 9 agosto 2001, n. 362) | Sanz. amm.va da € 516a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001) | P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 | Prefetto | Procedere al sequestro amministrativo (33) |
| Violazione della norma che consente l'utilizzo delle armi ad aria o gas compressi esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni e luoghi privati non aperti al pubblico (art. 9/3, D.M. 9 agosto 2001, n. 362) | Sanz. amm.va da € 516a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001) | P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 | Prefetto | Procedere al sequestro amministrativo (33) |
| Violazione della norma che consente il trasporto di armi ad aria o gas compressi e di repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo soltanto se scariche ed inserite in custodia (art. 10, D.M. 9 agosto 2001, n. 362) | Sanz. amm.va da € 516a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001) | P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 | Prefetto | Procedere al sequestro amministrativo (33) |
| Porto di armi ad aria o gas compressi in riunioni pubbliche (art. 9 D.M. 9 agosto 2001, n. 362) | Sanz. amm.va da € 516a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001) | P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 | Prefetto | Procedere al sequestro amministrativo (33) |
| Porto di armi ad aria o gas compressi fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo (art. 9, D.M. 9 agosto 2001, n. 362) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001) | P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 | Prefetto | Procedere al sequestro amministrativo (33) |
| Affidamento a minori di armi ad aria o gas compressi o repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo (art. 7/7 D.M. 9 agosto 2001, n. 362) | Sanz. amm.va da € 516a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001) | P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 | Prefetto | Procedere al sequestro amministrativo (33) |
| Cessione o comodato tra privati di armi ad aria o gas compressi o repliche di armi antiche ad avan-carica a colpo singolo senza aver provveduto alla scrittura privata tra soggetti maggiorenni (art. 7/4, D.M. 9 agosto 2001, n. 362) | Sanz. amm.vada € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001) | P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 | Prefetto | Procedere al sequestro amministrativo. Non è necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non superiore a 48 ore (33) |
| Mancata o irregolare annotazione da parte del commerciante, di operazioni di armi ad aria o gas compressi o repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo sul registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 T.U.LP.S. (art. 7/2, D.M. 9 agosto 2001, n. 362) | Sanz. amm.vada € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001) | P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 | Prefetto | Procedere al sequestro amministrativo (33) |
| Cessione per ragioni di commercio di armi ad aria o gas compressi o repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, senza autorizzazione del questore prevista dall'articolo 31 T.U.LP.S. (art. 7/1, D.M. 9 agosto 2001, n. 362) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001) | P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 | Prefetto | Procedere al sequestro amministrativo (33) |
| Esportare armi ad aria o gas compressi o repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, senza preventivo avviso al questore della provincia da cui le armi sono spedite (art. 6 D.M. 9 agosto 2001, n. 362) | Sanz. amm.vada € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001) | P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 | Prefetto | Procedere al sequestro amministrativo (33) |
| Importazione definitiva di armi ad aria o gas compressi o repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo in numero superiore a 3, nel corso dello stesso anno solare, senza apposita licenza del prefetto oltre alla licenza del questore (art. 5 D.M. 9 agosto 2001, n. 362) | Sanz. amm.vada € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001) | P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 | Prefetto | Procedere al sequestro amministrativo (33) |
| Fabbricazione ed importazione di armi ad aria o gas compressi o repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, senza l'autorizzazione del questore prevista dall'art. 31 T.U.LP.S. (art. 5, D.M. 9 agosto 2001, n. 362) | Sanz. amm.vada € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001) | P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 | Prefetto | Procedere al sequestro amministrativo (33)
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| Trasportare armi ad aria o gas compressi, sia lunghe che corte, senza usare la massima diligenza o cariche o non inserite in custodia (art. 10, D.M. 9 agosto 2001, n. 362) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001) | P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 | Prefetto | Procedere al sequestro amministrativo (33)
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Armi, munizioni ed esplosivi (commercio)
Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Senza licenza dell'autorità, fabbricare o introdurre nello Stato o porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero farne raccolta (art. 1, legge 2 ottobre 1967, n. 895) | Reclusione da 3 a 12 anni e multa da € 413 a € 2.065 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura | |
| Senza licenza dell'autorità, fabbricare o introdurre nello Stato o porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo armi comuni da sparo, o parti di esse, atte all'impiego ovvero farne raccolta (art. 7, L. 895/67) | Pena prevista per i reati concernenti armi da guerra, ridotta di un terzo | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo (obbligatorio: vedi nota a lato) Fermo: consentito |
Procura | Arresto obbligatorio se si tratta di armi clandestine o di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L 110/75 |
| Fabbricazione e commercio non autorizzati di armi Senza la licenza dell'autorità, fabbricare o introdurre nello Stato, o esportare, o porre comunque in vendita armi, ovvero farne raccolta per ragioni di commercio o d'industria (art. 695 C.P.) |
Arresto da 3 mesi a 3 anni e ammenda fino a € 1.239 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Questa norma si applica alle armi non da sparo e alle armi antiche, artistiche o rare |
| Fabbricare, introdurre nello Stato, esportare, commerciare, porre in vendita o altrimenti cedere armi o canne clandestine (art. 23, L. 110/75) | Reclusione da 3 a 10 anni e multa da € 206 a € 1.549 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura | |
| Senza licenza per la fabbricazione o il commercio di armi, importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre nello stesso anno solare, senza essere munito (oltre che della licenza del questore ex art. 31 T.U.LP.S.) anche della licenza del prefetto (art. 12 L 110/75) | Reclusione da 1 a 6 anni e multa da € 206 a € 1.549 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: consentito solo per le armi da guerra |
Procura | |
| Violazioni delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, con cui sono determinate le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto delle armi temporaneamente importate, nonché il numero delle stesse (art. 15, L 110/75) | Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da € 20 a € 103 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i 90 giorni (29) |
| Esercitare l'industria di riparazione delle armi senza la licenza prevista dall'art. 31 T.U.L.P.S. (art. 8, L. 110/75) |
Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206 (art. 17T.U.LP.S.) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Commerciante o fabbricante di armi che vende o in qualsiasi altro modo cede armi a privati non muniti di permesso di porto d'armi, ovvero di nullaosta all'acquisto rilasciato dal questore (art. 35 T.U.L.P.S.) | Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda non inferiore a € 129 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Privato che acquista o cede armi in violazione delle norme previste dall'art. 35 del T.U.L.P.S. (senza permesso di porto d'armi ovvero di nullaosta all'acquisto) (art. 35/6 T.U.L.P.S.) | Arresto sino a 6 mesi e ammenda sino a € 129 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Omessa tenuta (o omessa esibizione) del registro delle operazioni giornaliere da parte del commerciante di armi o di chi esercita l'industria della riparazione ovvero omessa comunicazione mensile dei dati relativi all'acquisto e alla vendita di armi, all'ufficio di polizia competente per territorio (art. 35 T.U.L.P.S.) | Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda non inferiore a € 129 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Il registro deve essere conservato per dieci anni anche dopo la cessazione dell'attività |
| Violazione del divieto di compravendita di armi commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi o che abbia ottenuto appositi nulla osta del prefetto (art. 17 L. 110/75) | Reclusione da 1 a 6 mesi e multa fino a € 309 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito
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Procura | |
| Violazione, da parte della ditta, dell'obbligo di dare comunicazione di ogni spedizione all'ufficio di PS. o al comando Carabinieri del comune in cui risiede il destinatario (art. 17 L 110/75) | Reclusione da 1 a 6 mesi e multa fino a € 309 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Commerciante di armi o persona che esercita l'industria della riparazione delle armi, che dà incarico ai propri commessi di portare armi a clienti che risiedono nel comune, senza munirli di apposita tessera di riconoscimento vidimata dall'autorità di PS. (art. 57 Reg. T.U.L.P.S.) | Arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a € 103 (art. 221 T.U.LP.S.) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Fabbricazione, raccolta, detenzione o vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni (art. 28/1° TULPS) |
Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 500,00 a € 3000,00 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | La licenza di fabbricazione consente le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte |
| Fabbricazione, raccolta, detenzione o vendita senza licenza per il Ministro dell'interno, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere (art. 28/1° TULPS) | Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 500,00 a € 3000,00 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Importazione e esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento senza licenza del Ministro dell'interno (art. 28/2° TULPS) | Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 500,00 a € 3000,00 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione o vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia senza licenza del Ministro dell'interno (art. 28/2° TULPS) |
Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 500,00 a € 3000,00 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Fabbricazione o detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, senza licenza per il Ministro dell'Interno (art. 28/2° TULPS) | Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 500,00 a € 3000,00 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato |
| Esportazione di armi senza licenza del questore prevista dall'art. 31 T.U.L.PS. (art. 695 C.P.) | Arresto da 3 mesi a 3 anni ed ammenda fino a € 1.239 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Esportazione di armi con licenza del questore, ma oltre il termine di 90 giorni dal rilascio della stessa (art. 16 L 110/75) | Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a €206 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Vendita ambulante di armi Esercitare la vendita ambulante di armi (art. 696 C.P.) (art. 17 T.U.LP.S.) |
Arresto da 3 mesi a 3 anni e ammenda fino a € 1.239 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Violazione del divieto di locazione di armi da guerra, tipo guerra o armi e munizioni comuni da sparo, di cui agli artt. 1 e 2 L 110/75 (art. 22 L 110/75) | Reclusione da 2 a 8 anni e multa da € 206 a € 1.549 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: facoltativo |
Procura | Sono puniti sia il cedente che il cessionario. Salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o da caccia, ovvero che il conduttore o accomandatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento e di collaudo |
| Titolare di licenza di deposito per il consumo permanente, temporaneo o giornaliero, di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso adibiti, che omette di seguire personalmente o a mezzo di persona che lo rappresenta, le attività e le operazioni di impiego e di utilizzo degli esplosivi (art. 28 L. 110/75) | Reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da € 103 a € 1.032 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Omessa tenuta del registro delle operazioni giornaliere previsto dall'art. 55 T.U.L.P.S., da parte di persona che per l'esercizio della propria attività lavorativa, fa impiego abituale di esplosivi di qualsiasi genere (art. 25 L 110/75) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 206 a € 2.065 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Rifiuto ingiustificato di esibire agli ufficiali ed agenti di P.S. che ne facciano richiesta, il registro previsto dall'art. 55 T.U.L.P.S., relativo alle operazioni giornaliere riguardanti esplosivi (art. 25 L. 110/75) | Arresto da 20 giorni a 3 mesi e ammenda fino a € 103 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Omessa o irregolare tenuta del registro da parte di esercenti di fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie (artt. 55/1° T.U.L.P.S., 25 L. 110/75) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 206 a € 2.065 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Omessa comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente, dei dati relativi agli acquirenti di munizioni ed esplosivi, e delle vendite ad essi effettuate (art. 55 T.U.LRS.) |
Arresto da 9 mesi a 3 anni e ammenda non inferiore a € 154 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Vendere o cedere materie esplodenti (di I, II, III, IV, V, gruppo A e gruppo B) a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore (art. 55 T.U.L.P.S.) | Arresto da 9 mesi a 3 anni e ammenda non inferiore a € 154 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito | Procura | L'acquirente o cessionario è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a € 154 |
| Vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di V categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità (art. 55 T.U.L.P.S.) | Arresto da 9 mesi a 3 anni e ammenda non inferiore a € 154 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
L'acquirente o cessionario è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a € 154 | |
| Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti Senza la licenza dell'autorità o senza le prescritte cautele, fabbricare o introdurre nello Stato, ovvero tenere in deposito o vendere o trasportare materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse (art. 678 C.P) |
Arresto da 3 a 18 mesi e ammenda fino a €247 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Fabbricare un prodotto esplodente non riconosciuto o modificare o alterare la composizione di prodotti esplodenti riconosciuti e classificati, a norma dell'art. 53 T.U.L.P.S. (art. 24 L 110/75) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 247 a € 1.032 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura |
Armi, munizioni ed esplosivi (custodia)
Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti Al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbricare, acquistare o detenere dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse (art. 435 C.P.) |
Reclusione da 1 a 5 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: consentito |
Procura | Arresto facoltativo anche fuori flagranza, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) |
| Non assicurare la custodia di armi da guerra o tipo guerra o armi comuni da sparo o esplosivi, con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica (art. 20 L. 110/75) | Arresto da 1 a 3 mesi e ammenda fino a € 516 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Non adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di P.S., da parte di persona che esercita professionalmente attività in materia di armi o esplosivi o è autorizzata alla raccolta o collezione di armi (art. 20 L. 110/75) | Arresto da 1 a 3 mesi e ammenda fino a € 516 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Trascurare di adoperare, nella custodia di un'arma comune da sparo, munizioni o esplosivi diversi da giocattoli pirici, le cautele necessarie per impedire che minori di anni 18, che non siano in possesso di licenza dell'autorità, ovvero persone anche parzialmente incapaci, ovvero tossicodipendenti o persone imperite nel maneggio, giungano a impossessarsene agevolmente (art. 20 bis/2° L. 110/75) | Arresto fino a 1 anno o ammenda fino a € 1.032 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito (consentito: vedi nota a lato) |
Procura | Se però i fatti riguardano armi, munizioni da guerra ed esplosivi diversi dai giocattoli pirici, o armi clandestine la pena è della reclusione da 1 a 3 anni ed è consentito il fermo (art. 384/1° C.P.P) |
| Consegnare un'arma comune da sparo, munizioni o esplosivi diversi da giocattoli pirici a minori di anni 18, che non siano in possesso di licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio (art. 20 bis/1 ° L 110/75) | Arresto fino a 2 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito (consentito: vedi nota a lato) |
Procura | Se però i fatti riguardano armi, munizioni da guerra ed esplosivi diversi dai giocattoli pirici, o armi clandestine la pena è della reclusione da 1 a 3 anni ed è consentito il fermo (art. 384/1° C.P.P.) |
Armi, munizioni ed esplosivi (detenzione)
Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Consegnare un'arma comune da sparo, munizioni o esplosivi diversi da giocattoli pirici a minori di anni 18, che non siano in possesso di licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, quando il fatto è commesso: a) nei luoghi predisposti al tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportive; b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria (art. 20 bis/1 °L 110/75) | Ammenda da € 154 a €516 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Detenere illegalmente a qualsiasi titolo armi o parti di armi da guerra, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali (art. 2, L. 2 ottobre 1967, n. 895) | Reclusione da 1 a 8 anni e multa da € 206 a € 1.549 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio (facoltativo: vedi nota a lato) Fermo: consentito |
Procura | Munizioni da guerra: arresto facoltativo (art. 381/1° C.P.P.) |
| Trasferimento di detenzione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, per cause diverse da quelle espressamente previste (successione a causa di morte, versamento ai competenti organi del ministero della difesa, cessione agli enti pubblici e ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra e tipo guerra ovvero cessione ad enti o persone residenti all'estero) (art. 10/3 legge 110/75) | Reclusione da 2 a 6 anni e multa da € 206 a € 2065 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: consentito |
Procura | Fermo consentito trattandosi di armi da guerra (art. 384 C.P.P) |
| Detenere illegalmente a qualsiasi titolo armi comuni da sparo o parti di esse, atte all'impiego (art. 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895) | Pena prevista per i reati concernenti armi da guerra, ridotta di un terzo | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo (obbligatorio: vedi nota a lato) Fermo: non consentito |
Procura | Arresto obbligatorio se si tratta di armi clandestine o di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 110/75 (art. 380/2° lett. g. C.P.P.) |
| Detenzione di armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle consentite, senza aver previamente ottenuto il rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale (art. 10/6° L. 110/75) | Reclusione da 1 a 4 anni e multa da € 206 a € 1.032 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo (obbligatorio: vedi nota a lato) Fermo: non consentito |
Procura | Arresto obbligatorio se si tratta di più armi comuni (art. 380/2° lett. g, C.P.P.) |
| Detenzione di munizionamento relativo ad armi per le quali si è ottenuta la licenza di collezione da parte del questore (art. 10/9 L. 110/75) | Reclusione da 1 a 4 anni e multa da € 206 a € 1.032 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | |
| Detenere armi o canne clandestine (art. 23 L 110/75) | Reclusione da 1 a 6 anni e multa da € 103 a € 1.032 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito solo se si tratta di armi da guerra |
Procura | |
| Detenzione abusiva di armi Detenere armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità, quando la denuncia è richiesta (art. 697 C.P. e art. 35 T.U.L.P.S.) |
Arresto fino a 12 mesi o ammenda fino a € 361 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Omettere di ripetere la denuncia di cui all'art. 38 T.U.L.P.S., in caso di trasferimento di armi da una località all'altra dello stato. La denuncia deve essere ripetuta nella località dove il materiale è stato trasportato (art. 58 Reg. T.U.L.P.S.) | Arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a € 103 (art. 221 T.U.LP.S.) | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | L'obbligo della ripetizione della denuncia sussiste anche nel caso di trasferimento nello stesso comune (Cass. sez. unite, 24 marzo 1984, n. 6176) |
| Detenzione abusiva di armi Omessa denuncia all'autorità, da parte di persona che abbia avuto notizia che in un luogo dalla stessa abitato si trovino armi o munizioni (art. 697/2 C.P.) |
Arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a € 258 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Violazione dell'obbligo di depositare immediatamente all'ufficio di PS. o al comando Carabinieri un'arma o parte di essa eventualmente rinvenuta (art. 20 L. 110/75) | Arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a €206 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Trasgredire all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di armi da guerra, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali detenuti legittimamente sino all'emanazione dell'ordine (art. 3, legge 2 ottobre 1967, n. 895) | Reclusione da 1 a 8 anni e multa da € 206 a € 1.549 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: consentito solo per armi da guerra ed esplosivi |
Procura |
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| Trasgredire all'ordine legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti, armi comuni da sparo o parti di esse o munizioni, detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine (art. 7, L. 895/67) | Pena prevista per i reati concernenti armi da guerra, ridotta di un terzo | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura |
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| Omessa consegna di armi Trasgredire all'ordine legalmente dato dall'autorità di consegnare nei termini prescritti, armi comuni NON da sparo (art. 698 OR) |
Arresto non inferiore a 9 mesi o ammenda non inferiore a € 123 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Omessa denuncia all'ufficio di PS. o al comando Carabinieri dello smarrimento o furto di armi o parti di esse o di esplosivi di qualunque natura (art. 20 L 110/75) | Ammenda fino a €516 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Omessa denuncia di materie esplodenti Omettere di denunciare all'autorità che si detengono materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità (art. 679/1° C.P.) |
Arresto da 3 a 12 mesi o ammenda sino a €371 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Omessa denuncia di materie esplodenti Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'autorità (art. 679/2° C.P.) |
Ammenda sino a €247 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Omessa denuncia di materie esplodenti Trasgressione all'ordine legalmente dato dall'autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti (art. 679/3° C.P.) |
Arresto da 3 mesi a 3 anni o ammenda da € 37 a €619 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
Armi, munizioni ed esplosivi (porto e trasporto)
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o parti di armi da guerra ed esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali (art. 4 L. 895/67) | Reclusione da 2 a 10 anni e multa da € 206 a € 2.065 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura | |
| Porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o parti di armi comuni da sparo (art. 7 L. 895/67) | Pena prevista per ì reati concernenti armi da guerra, ridotta di un terzo | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo (obbligatorio: vedi nota a lato) Fermo: non consentito |
Procura | Arresto obbligatorio se si tratta di armi clandestine o di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3, L. 110/75 |
| Porto senza licenza e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di armi comuni da sparo, ma in luogo non pubblico o non aperto al pubblico (art. 4 L. 110/75) | Arresto da 1 mese a 1 anno e ammenda da € 51 a € 206 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | La norma sì applica anche al bastone animato con lama superiore a cm 65 |
| Porto abusivo di armi Senza licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, portare un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa (art. 699/1° C.P) |
Arresto da 3 a 18 mesi | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Si applica al porto in luogo privato di armi da guerra |
| Porto abusivo di armi Fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, portare un'arma per cui non è ammessa licenza (art. 699/2° C.P.) |
Arresto da 18 mesi a 3 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Si applica al porto di armi comuni non da sparo, in luogo privato |
| Porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o canne clandestine (art. 23/4 L. 110/75) | Reclusione da 2 a 8 anni e multa da € 154 a € 1.549 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura | |
| Porto senza licenza, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere (art. 4/1° L. 110/75) | Arresto da 1 mese a un anno e ammenda da € 25 a € 103 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Per le armi da guerra e comuni da sparo, vedi L. 895/67 |
| Reato previsto dal precedente art. 4/1 L. 110/75, se il fatto è commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità (art. 3 D.L. 122/93) | Arresto da 1 mese a 1 anno e ammenda da € 25 a € 103 aumentata fino alla metà |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo (art. 6/2 D.L 122/93) Fermo: non consentito |
Procura | |
| Senza giustificato motivo, portare fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (art. 4/2 L 110/75) | Arresto da 1 mese a 1 anno e ammenda da € 25 a € 103 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Porto di armi in una riunione pubblica da parte di persona munita di licenza (art. 4 L 110/75) | Arresto da 4 a 18 mesi e ammenda da € 103 a €413 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Porto di armi in una riunione pubblica, da parte di persona non munita di licenza (art. 4 L. 110/75) | Arresto da 1 a 3 anni e ammenda da € 206 a € 413 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Porto in una riunione pubblica, di armi proprie non da sparo (mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente o noccoliere) ovvero strumenti atti a offendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo (bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti a offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche ecc.) (art. 4 L 110/75) | Arresto da 2 a 18 mesi e ammenda da € 103 a €413 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Esercitare la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa (art. 31/1 /e legge 11 febbraio 1992, n. 157) | Sanz. amm.va da € 154 a € 929 | P.R.M.: entro 60 gg. € 308 | Provincia | È il caso del porto di fucile a scopo di caccia, per cui non sia stata versata la prescritta tassa |
| Trasporto di armi da guerra o tipo guerra, ovvero comuni, o parti di esse, con inosservanza delle disposizioni relative ai soggetti che possono effettuare il trasporto, nonché con inosservanza delle modalità determinate con decreto del Ministro dell'interno (art. 18 L. 110/75) | Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da € 20 a € 103 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Il trasporto deve avvenire a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti, o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali, muniti di autorizzazione del questore |
| Trasporto di armi da guerra o tipo guerra, senza aver dato l'avviso al prefetto (art. 28 TU.LP.S.) | Arresto da 1 mese a 3 anni e ammenda da € 103 a € 413 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Trasporto di singole parti di armi da guerra o tipo guerra senza aver dato l'avviso al prefetto (art. 19 L. 110/75) | Arresto non inferiore a 1 mese e ammenda da € 41 a € 165 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Trasportare armi all'interno dello Stato, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza (art. 34 TU.LP.S.) | Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206 (art. 17 TU.LP.S.) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Trasportare parti di armi comuni (canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori) senza l'avviso previsto dall'art. 34 T.U.L.P.S. al questore (art. 19 L. 110/75) | Arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a €82 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Trasporto senza licenza del prefetto di polveri piriche o altri esplosivi (diversi da quelli previsti dall'art. 46 T.U.L.P.S.) compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti (art. 47 T.U.L.P.S.) | Arresto da 3 a 18 mesi e ammenda fino a €247 (art. 678 C.P. e art. 34 L 110/75) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Trasporto di esplosivi di ogni genere nonché spedizione, ricezione, presa e resa a domicilio, senza osservare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno (art. 18 L 110/75) | Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da € 20 a € 103 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Passeggero, in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio di pubblico trasporto, il quale (anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione) portando con sé sulla persona o nel bagaglio armi o munizioni, omette di fare la denunzia prima dell'accettazione da parte del vettore, e di consegnarle all'ufficio di polizia (art. 1, L. 23 dicembre 1974, n. 694) | Reclusione fino a 5 anni e multa fino a €516 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | Gli obblighi non si applicano agli ufficiali e agenti di PS., né agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari |
| Passeggero proveniente dall'estero con aeromobile straniero, in transito su scalo nazionale, il quale (anche se munito di porto o di licenza di trasporto di armi) omette di consegnare le armi o le munizioni che porti con sé sulla persona o nel bagaglio al membro dell'equipaggio incaricato, quando la prosecuzione del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile (art. 2/a L. 694/74) | Reclusione fino a 5 anni e multa fino a €516 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | Gli obblighi non si applicano agli ufficiali e agenti di PS., né agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari |
| Comandante o membro dell'equipaggio, che abbia avuto in consegna per la custodia armi o munizioni, o che abbia avuto denunzia o comunque notizia della loro esistenza a bordo, il quale ometta di darne immediata comunicazione agli uffici di polizia dell'aeroporto, quando la prosecuzione del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile (art. 2/a e b, legge 694/74) | Multa fino a € 30 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Costituisce tuttora reato. Esclusa dalla depenalizzazione ex art. 34 lettera e, L. 689/81. Gli obblighi non si applicano agli ufficiali e agenti di PS., né agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari |
| Passeggero proveniente dall'estero, quando la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di arrivo ovvero il viaggio venga interrotto o abbia termine, il quale (anche se munito di porto d'armi o di licenza di importazione), ometta di consegnare le armi e le munizioni che porti con sé sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato, al comandante dell'aeromobile di arrivo (art. 2/b L. 684/74) | Reclusione fino a 5 anni e multa fino a € 516 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | Gli obblighi non si applicano agli ufficiali e agenti di PS., né agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari |
| Passeggero che all'atto dell'imbarco in territorio estero su aeromobile battente bandiera nazionale, omette di consegnare le armi o munizioni che porta con sé, sulla persona o nel bagaglio, al comandante dell'aeromobile (art. 3 L. 684/74) | Reclusione fino a 5 anni e multa fino a € 516 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | Gli obblighi non sì applicano agli ufficiali e agenti di PS., né agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari |
| Violazione del divieto di portare con sé sui treni e nei veicoli (di altri servizi di trasporto) armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite (art. 33 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753) | Ammenda da € 77 a €232 | Il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente una somma corrispondente al minimo (art. 72 D.P.R. 753/1980) (20) | Procura | Il divieto non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario |
Armi, munizioni ed esplosivi (reati vari)
Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Portare armi indossando una divisa o uniforme per bande musicali e orchestre (art. 230 Reg. T.U.LP.S.) |
Arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a € 103 (art. 221 T.U.LP.S.) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Alterare in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, aumentandone le potenzialità di offesa ovvero rendendone più agevole l'uso e l'occultamento (art. 3 L. 18 aprile 1975, n. 110) | Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 309 a € 2.065 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | |
| Cancellare, contraffare o alterare i numeri di catalogo o di matricola o gli altri segni distintivi (art. 23/4 L. 110/75) | Reclusione da 2 a 8 anni e multa da € 154 a € 1.549 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura |
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| Esplodere colpi di arma da fuoco, far scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, al fine di incutere pubblico timore o suscitare un tumulto o pubblico disordine o attentare alla sicurezza pubblica. Se il fatto non costituisce più grave reato (art. 6 L. 895/67) | Reclusione da 1 a 8 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: consentito |
Procura | |
| Furto previsto dall'art. 624 C.P., commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero nei depositi o in altri locali adibiti a custodia di essi (art. 4 L. 533/77) | Reclusione da 3 a 10 anni e multa da € 206 a € 1.549 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura |
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| Furto aggravato ex art. 61 C.P ovvero previsto dall'art. 625, numeri 1, 2, 4, 5, 7 C.P, commesso su armi, munizioni od esplosivi, nelle armerie ovvero nei depositi o in altri locali adibiti a custodia di essi (art. 4 L. 533/77) | Reclusione da 5 a 12 anni e multa da € 1.032 a € 3.098 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura |
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| Delitto di rapina previsto dall'art. 628 C.P, se il responsabile si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi (art. 4 L. 533/77) | Pena prevista dall'art. 628, C.P. aumentata della metà | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura | |
| Delitto di rapina previsto dall'art. 628 C.R, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 628, e se il responsabile si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi (art. 4 L. 533/77) | Reclusione da 10 a 20 anni e multa da € 309 a € 1.549 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura |
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| Distrazione dalla prevista destinazione, sottrazione o detenzione di armi da guerra o munizioni da guerra, ovvero di armi e munizioni comuni da sparo o esplosivi, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di metter in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo 1 titolo IV del libro Il del C.R, o dagli artt. 284, 285, 286 e 306 del C.P. (artt. 21 e 29 L. 110/75) | Reclusione da 5 a 15 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura | |
| Fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento, addestrare taluno o fornire istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima o per via telematica sulla preparazione o sull'uso dì materiali esplosivi di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose o di altri congegni micidiali (art. 8 D.L. 27 luglio 2005, n. 144) | Reclusione da 1 a 6 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | Salvo che il fatto costituisca più grave reato |
Associazioni (vietate)
Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Promuovere, organizzare o dirigere le associazioni, movimenti o gruppi che costituiscono riorganizzazione del disciolto partito fascista (art. 2 L. 20 giugno 1952, n. 645) | Reclusione da 5 a 12 anni e multa da € 1.032 a € 10.329 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura | Se assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso di violenza, le pene sono raddoppiate |
| Partecipare alle associazioni, movimenti o gruppi che costituiscono riorganizzazione del disciolto partito fascista (art. 2 L. 645/52) | Reclusione da 2 a 5 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | Se assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso di violenza, le pene sono raddoppiate |
| Fare propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche di ricostituzione del disciolto partito fascista (art. 4 L. 645/52) | Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da € 103 a € 258 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito (facoltativo: vedi nota a lato) Fermo: non consentito |
Procura | Se il fatto è commesso col mezzo della stampa, la pena è della reclusione da 2 a 5 anni e la multa da € 516,46 a € 2.065,83, e l'arresto in flagranza facoltativo |
| Esaltare esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche (art. 4 L. 645/52) | Reclusione da 6 mesi a 2 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito (facoltativo: vedi nota a lato) Fermo: non consentito |
Procura | Se il fatto è commesso col mezzo della stampa, la pena è della resclu-sione da 2 a 5 anni, e la multa da 1 milione a 4 milioni, e l'arresto in flagranza facoltativo |
| Esaltare pubblicamente idee o metodi razzisti (art. 4 L. 645/52) | Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 516 a € 1.032 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito (facoltativo: vedi nota a lato) Fermo: non consentito |
Procura | Se il fatto è commesso col mezzo della stampa, la pena è della resclu-sione da 2 a 5 anni, e la multa da 1 milione a 4 milioni, e l'arresto in flagranza facoltativo |
| Partecipando a pubbliche riunioni, compiere manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste (art. 5 L. 645/52) | Reclusione fino a 3 anni e multa da €206 a € 516 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Promuovere un movimento o costituire un partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell'istituto monarchico, ovvero agevolarne la costituzione (art. 2 L. 1546/47) | Reclusione da 1 a 15 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: non consentito |
Procura | |
| Partecipare a un movimento o partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell'istituto monarchico, ovvero agevolarne la costituzione (art. 2 L. 1546/47) | Reclusione sino a 2 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | (41) |
| Svolgere attività fascista o attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico, impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia o con l'inganno, l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini (art. 3 L 1546/47) | Reclusione da 1 a 10 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | (41) |
| Promuovere, formare, dirigere o sovvenzionare una banda armata di tre o più persone al fine di svolgere attività fascista o di ricostituzione del disciolto partito fascista o di restaurazione dell'istituto monarchico (art. 4 L 1546/47) | Reclusione da 10 a 30 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura | (41) |
| Partecipare ad una banda armata di tre o più persone al fine di svolgere attività fascista o di ricostituzione del disciolto partito fascista o di restaurazione dell'istituto monarchico (art. 4 L. 1546/47) | Reclusione da 3 a 15 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura | (41) |
| Istigare pubblicamente, per mezzo della stampa o in altro modo, a commettere alcuno dei delitti di attività fascista o dì ricostituzione del disciolto partito fascista o di restaurazione dell'istituto monarchico (art. 6 L. 1546/47) | Reclusione da 1 a 8 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | (41) |
| Compiere pubblicamente manifestazioni di carattere fascista (art. 7 L. 1546/47) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | (41) |
| Fare propaganda, per mezzo della stampa o in altro modo, per la restaurazione violenta della dinastia Sabauda (art. 8 L. 1546/47) | Reclusione da 6 mesi a 2 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | (41) |
| Profondere in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istigare a commettere ovvero commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3/1 L. 13 ottobre 1975, n. 654) | Reclusione fino a 1 anno e 6 mesi o multa fino a € 6.000 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| In qualsiasi modo istigare a commettere o commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3/1 L. 13 ottobre 1975, n. 654) | Reclusione da 6 mesi a 4 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | |
| Promuovere o dirigere una organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3/3 L. 13 ottobre 1975, n. 654) | Reclusione da 1 a 6 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: non consentito |
Procura | |
| Partecipare a una organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero prestare assistenza alla loro attività (art. 3/3 L.13 ottobre 1975, n. 654) | Reclusione da 6 mesi a 4 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | |
| Promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni di carattere militare, le quali perseguano, anche indirettamente, scopi politici (art. 1 D.L. 14 febbraio 1948, n. 43) | Reclusione da 1 a 10 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: non consentito |
Procura | |
| Partecipare ad associazioni di carattere militare, le quali perseguano, anche indirettamente, scopi politici (art. 1 D.L. 14 febbraio 1948, n. 43) | Reclusione fino a 18 mesi | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Promuovere o dirigere una associazione segreta, o svolgere attività di proselitismo a favore della stessa (art. 2, L. 25 gennaio 1982, n. 17) | Reclusione da 1 a 5 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: non consentito |
Procura | |
| Partecipare ad una associazione segreta (art. 2 L 15 gennaio 1982, n. 17) | Reclusione fino a 2 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati Senza autorizzazione, formare un corpo armato non diretto a commettere reati (art. 653 C.P.) |
Arresto fino a 1 anno |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| ALTRI REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE | ||||
| Associazioni sovversive (art. 270 C.P.) | Reclusione | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: consentito |
Procura | Arresto e Fermo non consentiti nel caso di cui al comma 2 |
| Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis C.P.) | Reclusione | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio (facoltativo comma 2) Fermo: consentito |
Procura | |
| Associazioni con finalità di terrorismo internazionale (art. 270-ter C.P.) | Reclusione | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura | |
| Assistenza agli associati (art. 270 quater C.P.) | Reclusione | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | |
| Associazioni antinazionali (art. 271 C.P.) | Reclusione | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 C.P.) | Reclusione | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura | |
| Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 C.P.) | Reclusione | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Associazione per delinquere (art. 416 C.P.) |
Reclusione | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo (obbligatorio: vedi nota a lato) Fermo: consentito (non consentito per il comma 2) |
Procura | Per i commi 1 e 3 l'arresto è obbligatorio nel caso previsto dall'art. 380 comma 2 lett. m) C.P.P. |
| Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.) |
Reclusione | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito (non consentito per il comma 1) |
Procura |
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| Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter C.P.) | Reclusione | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: non consentito |
Procura | |
| Assistenza agli associati (art. 418) | Reclusione | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
VOCI COLLEGATE
Associazione:
per il reclutamento a fini di prostituzione, art. 3 L. 75/1958, in PROSTITUZIONE
per lo sfruttamento della prostituzione, art. 3 L. 75/1958, in PROSTITUZIONE
finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, art. 74 T.U. 309/90, in STUPEFACENTI
Autorimesse
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È considerata autorimessa l'area coperta destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli e le cui ope¬razioni possono essere eseguite da personale addetto (rimessa) e dai conducenti (parcheggio).
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Esercizio dell'attività di rimessa, di veicoli, senza aver presentato al comune la denuncia di inizio attività (art. 1 D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480) | Comunicare al comune l'irregolarità riscontrata | |||
| Esercente di rimessa di veicoli che non ottempera all'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia, (art. 2 D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480) | Comunicare al comune l'irregolarità riscontrata È ammessa l'annotazione con modalità informatica. Il modello di ricevuta è stabilito con decreto del Ministro dell'interno | |||
| Esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente, senza aver presentato al comune la denuncia di inizio attività (art. 1 D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 | Comunicare al comune l'irregolarità riscontrata | |||
| Attestazione di fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni prodotte per il rilascio del c.p.i. o del nulla osta provvisorio, ovvero contraffazione o alterazione delle certificazioni prodotte per ottenere il rilascio del c.p.i. o del nulla osta provvisorio (art. 5/2°L. 818/84) | Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da € 103 a € 516 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | L'attestazione è rilasciata da professionisti iscritti in apposito elenco del ministero dell'interno |
| Inosservanza delle norme relative al deposito e alla distribuzione degli oli minerali e dei carburanti (art. 63 T.U.L.P.S. e L. 1741/33) | Sanz. amm.va da € 516a € 1.032 (art. 21 L 1741/33) | P.M.R.: entro 60 gg. € 344 | Prefetto | |
| Autorimessa in cui non siano stati predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, compresi gli estintori portatili di primo intervento. Ovvero mezzi di estinzione non tenuti in efficienza e non controllati ogni 6 mesi da personale esperto (art. 34 D.P.R. 547/55) | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 516 a € 2.582 (art. 389 D.P.R. 517/55) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | L'accertamento è possibile con l'esame del cartellino apposto sull'apparecchio. Diversamente l'interessato dovrà dimostrare il rispetto dell'obbligo |
Bagni, piscine, alberghi diurni
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Esercizio di albergo diurno senza l'autorizzazione del Comune (art. 86 T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 17 bis T.U.L.P.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. € 1032 | Comune | (19) |
| Esercizio di bagni pubblici senza l'autorizzazione del Comune (art. 86 T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 17 bis T.U.LP.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. € 1032 | Comune | |
| Esercizio di stabilimento balneare senza l'autorizzazione del Comune (art. 86 T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 17 bis T.U.LP.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. € 1032 | Comune | (85) |
| Titolare di stabilimento balneare che non provvede al servizio di pronto soccorso, secondo le prescrizioni dell'autorità comunale (art. 156 Reg. T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 221 bis T.U.LP.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032 | Comune | (85) |
| Esercizio di piscina natatoria senza l'autorizzazione del Comune (art. 68 T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.549 (art. 666 C.P.) | P.M.R.: non ammesso | Comune | (24) |
Caccia
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Esercitare la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura (art. 30/1/a L. 11 febbraio 1992, n. 157) | Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da € 929 a € 2.582 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Al condannato la licenza è sospesa dal questore. Al recidivo è disposta l'esclusione definitiva |
| Abbattere, catturare o detenere mammiferi o uccelli compresi nell'elenco della fauna selvatica oggetto di tutela di cui all'art. 2 L. 157/92 (art. 30/1/b L. 157/92) | Arresto da 2 a 8 mesi e ammenda da € 774 a € 2.065 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Al condannato la licenza è sospesa dal questore. Al recidivo è disposta l'esclusione definitiva |
| Abbattere, catturare o detenere esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo (art. 30/1/e L 157/92) | Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da € 1.032 a €6.197 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Al condannato la licenza è revocata dal questore, con divieto di rilascio per un periodo di 10 anni. Al recidivo è disposta l'esclusione definitiva |
| Esercitare la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive (art. 30/1/d L. 157/92) | Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 464 a € 1.549 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Al condannato la licenza è sospesa dal questore. Al recidivo è revocata |
| Esercitare l'uccellagione (art. 30/1/e L. 157/92) | Arresto fino a 1 anno e ammenda da € 774 a € 2.065 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Al condannato la licenza è revocata dal questore con divieto di rilascio per un periodo di 10 anni (100) |
| Esercitare la caccia nei giorni di silenzio venatorio (art. 30/1/f L. 157/92) | Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a €516 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Al condannato recidivo, il questore dispone la sospensione della licenza |
| Abbattere, catturare o detenere esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina (non compresi nell'elenco di quelli particolarmente tutelati e protetti di cui all'art. 2), dei quali sia vietato l'abbattimento (art. 30/1/g L. 157/92) | Ammenda fino a € 3.098 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Al condannato recidivo, il questore dispone la sospensione della licenza |
| Abbattere, catturare o detenere esemplari di mammiferi o uccelli dei quali non sia consentita la caccia, ovvero fringuellidi di numero superiore a 5, ovvero esercitare la caccia con mezzi vietati (art. 30/1/hL 157/92) | Ammenda fino a € 1.549 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Al condannato recidivo, il questore dispone la sospensione della licenza |
| Esercitare le caccia con l'ausilio di richiami vietati (quali uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali, ovvero richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione dì suono) (art. 30/1/hL 157/92) | Ammenda fino a € 1549 e confisca dei richiami | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Al condannato recidivo, il questore dispone la sospensione della licenza |
| Esercitare la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili (art. 30/1/i L 157/92) | Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 2.065 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Al condannato la licenza è sospesa dal questore. Al recidivo è revocata |
| Porre in commercio o detenere a fini di commercio, fauna selvatica in violazione della legge 157/92 (art. 30/1/1 L. 157/92) | Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 516 a € 2.065 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | In caso di condanna è disposta la chiusura dell'esercizio o la sospensione dell'autorizzazione |
| Porre in commercio o detenere a finì di commercio: a) mammiferi o uccelli appartenenti alle specie protette; b) esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; e) fauna sanziale non soggetta a tutela, ma di cui sia vietato l'abbattimento (art. 30/1/1 L. 157/92) | Arresto da 4 a 12 mesi o ammenda da € 1.032 a €4.131 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | In caso di condanna è disposta la chiusura dell'esercizio o la sospensione dell'autorizzazione |
| Violazione delle disposizioni della L. 157/92, in materia di imbalsamazione e tassidermia (art. 30/2 L. 157/92) | Si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali, le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto | |||
| Esercitare la caccia in forma diversa da quella prescritta dall'art. 12/5. Fatto salvo l'esercizio con l'arco e con il falco, la caccia può essere praticata: a) in forma vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; e) nell'insieme delle altre forme consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata (art. 31/1/a L 157/92) | Sanz. amm.va da € 206 a € 1.239 | P.M.R.: entro 60 gg. €412 | Provincia | Inviare il verbale all'autorità anche in caso di P.M.R. |
| Esercitare la caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione (art. 31/1/b L 157/92) | Sanz. amm.va da € 103 a €619 | P.M.R.: entro 60 gg. € 206 | Provincia | Inviare il verbale all'autorità anche in caso di P.M.R. Se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 206 a € 1.239 |
| Esercitare la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale (art. 31/1/e L 157/92) | Sanz. amm.va da € 154 a € 929 | P.M.R.: entro 60 gg. €308 | Provincia | Inviare il verbale all'autorità anche in caso di P.M.R. Se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258 a € 1.549 |
| Esercitare senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata (art. 31/1/d L. 157/92) | Sanz. amm.va da € 154 a €929 | P.M.R.: entro 60 gg. € 308 | Provincia | Inviare il verbale all'autorità anche in caso di P.M.R. Se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258 a € 1.549. In caso di ulteriore violazione, la sanzione è da € 361 a €2.169 |
| Esercitare senza autorizzazione (a causa di sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale viciniore a quello autorizzato), la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata (art. 31/1/d L 157/92) | Sanz. ridotte di un terzo rispetto alle violazioni non conseguenti a sconfinamento | Provincia | Inviare il verbale all'autorità anche in caso di P.M.R. | |
| Esercitare la caccia in un fondo chiuso, ovvero violazione delle disposizioni emanate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole (art. 31/1/f L. 157/92) | Sanz. amm.va da € 103 a € 619 | P.M.R.: entro 60 gg. € 206 | Provincia | Inviare il verbale all'autorità anche in caso di P.M.R. Se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258 a € 1.549 |
| Esercitare la caccia in violazione degli orari consentiti, o abbattere, catturare e detenere fringillidi in numero non superiore a 5 (art. 31/1/gL 157/92) | Sanz. amm.va da € 103 a € 619 | P.M.R.: entro 60 gg. €206 | Provincia | Inviare il verbale all'autorità anche in caso di P.M.R. Se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 206 a € 1.239 |
| Avvalersi di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami (art. 31/1/h L. 157/92) | Sanz. amm.va da € 154 a € 929 | P.M.R.: entro 60 gg. €308 | Provincia | Inviare il verbale all'autorità anche in caso di P.M.R. Se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258 a € 1.549 |
| Non eseguire le prescritte annotazioni sul tesserino (art. 31/1/i L. 157/92) | Sanz. amm.va da € 77 a € 464 | P.M.R.: entro 60 gg. €154 | Provincia | |
| Importare fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 20/2, rilasciata dal Ministro dell'agricoltura (art. 31/1/1 L 157/92) | Sanz. amm.va da € 77 a € 464 per ciascun capo |
P.M.R.: entro 60 gg. €154 | Provincia | Inviare il verbale all'autorità anche in caso di P.M.R. Alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni ex art. 20, per altre importazioni |
| Non esibire, pur essendone munito, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale (se legittimamente richiesto) (art. 31/1 /ml_. 157/92) | Sanz. amm.va da € 25 a € 154 | P.M.R.: entro 60 gg. €50 | Provincia | Se l'interessato esibisce il documento entro 5 giorni, la sanzione è applicata nel minimo |
Cose antiche o usate
Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Commercio di cose antiche o usate senza la preventiva dichiarazione al comune (art. 126 T.U.LRS.) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 17bis/3° T.U.LRS.) | P.M.R.: entro 60 gg. € 308 | Comune | (7) (55) |
| Commercio di cose antiche o usate senza tenere il registro delle operazioni giornaliere, ovvero tenerlo irregolarmente, ovvero omettere o ritardare le registrazioni prescritte, ovvero rifiutarsi di esibire il registro agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (art. 128/2° T.U.LRS.) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 17bis/3° T.U.LRS.) | P.M.R.: entro 60 gg. €308 | Prefetto | (7) (58) |
| Commercio di cose antiche o usate compiendo operazioni con persone sprovviste di documento di identità o che non dimostrano la propria identità (art. 128/1° T.U.L.RS.) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 17bis/3° T.U.LRS.) | P.M.R.: entro 60 gg. €308 | Prefetto | (7) (58) |
| Trasferimento o trasporto dell'azienda in cui viene svolta l'attività di commercio di cose antiche o usate senza aver rinnovato la dichiarazione all'autorità (art. 242 Reg. T.U.L.RS.) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 221 bis/2° T.U.LRS.) | P.M.R.: entro 60 gg. €308 | Comune | Limitatamente alle attività previste dall'art. 126 T.U.LRS. (22) |
| Commercio di preziosi usati | Vedi alla voce PREZIOSI |
VOCI COLLEGATE
Demolizione: di veicoli e rimorchi, art. 46 D.Lgs.22/1997
Fotografia, audiovisivi
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Violazione dell'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza, dell'esercizio dell'arte fotografica (art. 164/1°, lett. f) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) |
Non è prevista la sanzione. Inviare comunicazione all'autorità di PS. |
|||
| Esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette senza aver dato preventivo avviso al questore (art. 75 bis T.U.LP.S.) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 17 bis/1 ° T.U.LP.S.) (22) (55) | P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032 | Prefetto | Non si applicano le disposizioni della L. 114/1998 sugli orari di vendita (art. 13 legge 114/1998) (63) |
Giochi, scommesse, lotto
Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Ricevere o far ricevere gioco sul lotto, senza essere autorizzato dall'amministrazione (art. 110 R.D.L19 ottobre 1938, n. 1933) | Sanz.amm.va da € 7,00 a € 38,00 | P.M.R.: entro 60 gg. € 12,66 |
Direzione regionale delle entrate (54) |
Competenza esclusiva della G. di F. (69) |
| Inosservanza delle condizioni imposte nel decreto di autorizzazione ad esercitare lotterie, tombole o pesche di beneficienza (art. 112 R.D.L. 1933/38) | Sanz. amm.va da € 38,00 a € 154,00 | P.M.R.: entro 60 gg. €51,33 | Direzione regionale delle entrate (54) |
Competenza esclusiva della G. di F. (69) |
| Esercitare il lotto clandestino in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma (art. 113 R.D.L. 1933/38) | Reclusione da uno a otto mesi e multa da € 77,00 a € 387,00 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Effettuare giocate al lotto clandestino (art. 113 R.D.L. 1933/38) | Multa da € 77,00 a € 387,00 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Svolgimento, al di fuori dei casi consentiti, di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipende dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico (art. 113 bis/1 R.D.L. 1933/38) (76) | Sanz. amm.va da € 1.032,00 a € 10.329,00 | P.M.R.: entro 60 gg. € 2.064,00 | Direzione regionale delle entrate (54)
|
Tranne che per le manifestazioni a carattere locale, sussiste la competenza esclusiva della G. di F. (69). La sanzione è ridotta alla metà se l'operazione è circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore |
| Vendita e distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorché i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonché di raccolte, di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti (art. 113 bis/2 R.D.L. 1933/38) (76) | Sanz. amm.va da € 1.032,00 a € 10.329,00 | P.M.R.: entro 60 gg. € 2.064,00 | Direzione regionale delle entrate (54) |
Competenza esclusiva della G. di F. (69) |
| In qualsiasi modo reclamizzare al pubblico le operazioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 (art. 113 bis/3 R.D.L. 1933/38) (76) | Sanz. amm.va da € 309,00 a € 3.098,00 | P.M.R.: entro 60 gg. €618,00 | Direzione regionale delle entrate (54)
|
Tranne che per le manifestazioni a carattere locale, sussiste la competenza esclusiva della G. di F. (69). La sanzione è raddoppiata se la pubblicità è effettuata tramite stampa, radio o televisione |
| Annunziare al pubblico le operazioni di lotto clandestino o di lotteria o di sorte previste dall'art. 113, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i titoli o i biglietti (art. 115, R.D.L. 1933/38) | Sanz. amm.va da € 23,00 a € 232,00 | P.M.R.: entro 60 gg. € 46,00 | Direzione regionale delle entrate (54)
|
Tranne che per le manifestazioni a carattere locale, sussiste la competenza esclusiva della G. di F. (69) |
| Esercitare operazioni che nelle forme o nei modi abbiano per oggetto la cessione di obbligazioni di prestiti a premio autorizzati nella Repubblica (art. 116 R.D.L. 1933/38) | Sanz. amm.va da € 258,00 a € 1.549,00 | P.M.R.: entro 60 gg. € 516,00 | Direzione regionale delle entrate (54) |
Competenza esclusiva della G. di F. (69) |
| Giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui a presente articolo (art. 113 bis/4 R.D.L. 1933/38) (76) | Sanz. amm.va da € 154,00 a € 929,00 | P.M.R.: entro 60 gg. € 308,00 | Direzione regionale delle entrate (54)
Comune (53) |
Tranne che per le manifestazioni a carattere locale, competenza esclusiva della G. di F (69) |
| Effettuare concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento (art. 124/1 R.D.L. 1933/38) (76) |
Sanz. amm.va da una a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta | P.M.R.: Un sesto del massimo entro 30 gg. (art. 124/4 R.D.L. 1933/38) | Direzione regionale delle entrate (54) |
Competenza esclusiva della G. di F (69). Sanzione edittale comunque non inferiore a € 2.582. La sanzione è raddoppiata se i concorsi e le operazioni a premio sono continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento |
| Effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione (art. 124/2 R.D.L. 1933/38) (76) | Sanz. amm.va da € 2.065,00 a €10.329,00 | P.M.R.: Un sesto del massimo entro 30 gg. (art. 124/4 R.D.L 1933/38) | Direzione regionale delle entrate (54) |
Competenza esclusiva della G. di F (69). La sanzione è ridotta del 50 per cento se la comunicazione è stata inviata dopo l'inizio del concorso, ma prima che siano state contestate eventuali violazioni |
| Effettuazione del concorso a premi con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione (art. 124/3 R.D.L. 1933/38) (76) | Sanz. amm.va da € 1.032,00 a € 5.164,00 | P.M.R.: Un sesto del massimo entro 30 gg. (art. 124/4 R.D.L. 1933/38) | Direzione regionale delle entrate (54) |
Competenza esclusiva della G. di F (69). |
| Offrire la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico (art. 18 legge 2 agosto 1982, n. 528) | Ammenda da € 51,00 a € 516,00 (79) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito Competenza: Giudice di pace |
Procura | |
| Contraffare gli scontrini delle scommesse o manomettere le registrazioni o, non avendo partecipato alle contraffazioni o alla manomissione, fare uso di tali scontrini (art. 19 L 528/82) | Reclusione da tre a sei anni e multa da € 516,00 a € 5.164,00 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | |
| Effettuare la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la concessione oppure quando questa sia scaduta o sia stata revocata (art. 20 L. 528/82) | Multa sino a € 25.822,00 (79) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito Competenza: Giudice di pace |
Procura | |
| Effettuare la raccolta delle scommesse del gioco del lotto pubblico fuori dei punti di raccolta (art. 20 L. 528/82) | Multa sino a € 516,00 (79) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito Competenza: Giudice di pace |
Procura |
|
| Esercitare abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario (art. 4/1° legge 13 dicembre 1989, n. 401) | Reclusione da sei mesi a tre anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Organizzare scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'UNIRE (art. 4/1° legge 13 dicembre 1989, n. 401) | Reclusione da sei mesi a tre anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Esercitare abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali o giochi di abilità (art. 4/1° legge 13 dicembre 1989, n. 401) | Arresto da tre mesi a un anno e ammenda non inferiore a €516,00 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Vendere, sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri ovvero partecipare a tali operazioni mediante raccolta di prenotazioni di giocate, e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione (art. 4/1° L.13 dicembre 1989, n. 401) | Si applicano le sanzioni previste in caso di giochi o concorsi che la legge riserva allo Stato | Procura | ||
| Dare pubblicità a concorsi, giochi e scommesse di cui al punto precedente (art. 4/2° L. 401/89) | Arresto fino a tre mesi o ammenda da € 51,00 a € 516,00 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Partecipare a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui all'art. 4/1° L 401/89, fuori dei casi di concorso (art. 4/3° L. 401/89) | Arresto fino a tre mesi o ammenda da € 51,00 a € 516,00 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Senza concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., svolgere in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati, in Italia o all'estero (art. 4 bis L. 401/1989) | Arresto fino a tre mesi o ammenda da € 51,00 a € 516,00 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Effettuare la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica essendo sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione (art. 4 ter L. 401/1989) | Arresto fino a tre mesi o ammenda da € 51,00 a € 516,00 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Sale da biliardo o di altri giochi leciti, senza la licenza del comune (art. 86 T.U.L.P.S. e art. 194, Reg. T.U.LPS.) | Sanz. amm.vada € 516,00 a € 3.098,00 (art. 17bìs/1° T.U.LP.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032,00 | Prefetto | (22) (55) |
| Esercitare senza la licenza prevista dall'art. 86 TULPS l'attività di produzione o di importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 (art. 86 T.U.L.P.S.) |
Sanz. amm.vada € 516,00 a € 3.098,00 (art. 17 bis/1 ° T.U.LP.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032,00 | Prefetto | (22) (55) |
| Esercitare senza la licenza prevista dall'art. 86 TULPS l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 (art. 86 T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 516,00 a € 3.098,00 (art. 17 bis/1 ° T.U.L.P.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032,00 | Prefetto | (22) (55) |
| Esercitare senza la licenza prevista dall'art. 86 T.U.L.P.S. l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiatomatici ed elettronici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell'art. 86 o di cui all'articolo 88 (art. 86 T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 516,00 a € 3.098,00 (art. 17 bis/1 ° T.U.L.P.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032,00 | Prefetto | (22) (55) |
| Esercitare senza la licenza prevista dall'art. 86 T.U.L.P.S. l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiatomatici ed elettronici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati (art. 86 T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 516,00 a € 3.098,00 (art. 17 bis/1 ° T.U.L.P.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032,00 | Prefetto | (22) (55) |
| Chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6 (che distribuiscono premi in denaro), ne consente l'uso a minori di anni 18 (art. 110 comma 8 T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 500,00 a € 3.000,00 (art. 110 comma 8 bis T.U.L.P.S) | P.M.R.: entro 60 gg. € 1.000,00 | Prefetto | Chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni |
| Chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi (art. 110 comma 9 lett. a) T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 1.000,00 a € 6.000,00 per ciascun apparecchio | P.M.R.: entro 60 gg. € 2.000,00 per ciascun apparecchio | Direttore regionale monopoli di Stato | Procedere a sequestro amministrativo ex art. 13 comma 2 Legge 689/81 |
| Chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti (art. 110 comma 9 lett. b) T.U.L.P.S. | Sanz. amm.va da € 500,00 a € 3.000,00 per ciascun apparecchio | P.M.R.: entro 60 gg. € 1.000,00 per ciascun apparecchio | Direttore regionale monopoli di Stato | Procedere a sequestro amministrativo ex art. 13 comma 2 Legge 689/81 |
| Chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi (art. 110 comma 9 lett. e) T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 1.000,00 a € 6.000,00 per ciascun apparecchio | P.M.R.: entro 60 gg. € 2.000,00 per ciascun apparecchio | Direttore regionale monopoli di Stato | Procedere a sequestro amministrativo ex art. 13 comma 2 Legge 689/81 |
| Chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi (art. 110 comma 9 lett. e) T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 1.000,00 a € 6.000,00 per ciascun apparecchio | P.M.R.: entro 60 gg. € 2.000,00 per ciascun apparecchio | Direttore regionale monopoli di Stato | Procedere a sequestro amministrativo ex art. 13 comma 2 Legge 689/81 |
| Chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti (art. 110 comma 9 lett. d) T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 500,00 a € 3.000,00 per ciascun apparecchio | P.M.R.: entro 60 gg. € 1.000,00 per ciascun apparecchio | Direttore regionale monopoli di Stato | Procedere a sequestro amministrativo ex art. 13 comma 2 Legge 689/81 |
| Mancata esposizione su ogni apparecchio del titolo autorizzato-rio (art. 110, comma 9, lett. f) T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 500,00 a € 3.000,00 per ciascun apparecchio | P.M.R.: entro 60 gg. € 1.000,00 per ciascun apparecchio | Direttore regionale monopoli di Stato | |
| Mancata esposizione nella sala giochi, della tabella con i giuochi vietati, i giuochi d'azzardo e l'indicazione del divieto di scommesse (art. 195 Reg. T.U.L.P.S.) | Arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a € 103,00 (art. 221 T.U.L.P.S.) | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Violazione dell'obbligo di tenere a disposizione dei giocatori, nelle sale da biliardo, le relative tariffe (art. 195 Reg. T.U.L.P.S.) | Arresto sino a due mesi o ammenda sino a € 103,00 (art.221T.U.LP.S.) | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Esercizio di giochi d'azzardo In luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tenere un giuoco d'azzardo o agevolarlo (art. 718 C.P.) |
Arresto da tre mesi a un anno e ammenda non inferiore a 206,00 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Circostanze aggravanti. Giochi d'azzardo 1) Se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco; 2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio; 3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti; 4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto (art. 719 C.P.) |
La pena per il reato preveduto dall'art. 718 è raddoppiata |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Partecipazione a giuochi d'azzardo In un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, essere colti mentre si prende parte al giuoco d'azzardo (art. 720 C.P.) |
Arresto fino a sei mesi o ammenda fino a €516,00 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | La pena è aumentata: 1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio; 2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti |
| Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo Essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollerare che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'autorità (art. 723 C.P.) |
Ammenda da € 5,00 a € 103,00
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Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a €51 |
Immobili, edifici, terreni
Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Mancata comunicazione all'autorità locale di P.S., della cessione in proprietà, o uso esclusivo del fabbricato o parte di esso, per un periodo superiore a un mese (art. 12 D.L. 50/78 conv. in L. 191/78) | Sanz. amm.va da € 103 a € 1.549 | P.M.R.: entro 60 gg. € 206 | Comune | La comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dalla consegna dell'immobile. |
| Invasione di terreni o edifici Invadere arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto (art. 633/1° C.P.) |
Reclusione fino a due anni o multa da € 103 a € 1.032 | Procedibilità: a querela (d'ufficio: vedi nota a lato) Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (art. 639 bis C.P.) |
| Invasione di terreni o edifici Se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi (art. 633/2° C.P.) |
Reclusione fino a due anni e multa da € 103 a €309 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Turbativa violenta del possesso di cose immobili Fuori dei casi indicati nell'articolo 633, turbare, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili (art. 634 C.P.) |
Reclusione fino a due anni e multa da € 103 a €309 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone |
| Ingresso abusivo nel fondo altrui Senza necessità entrare nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo (art. 637 C.P.) |
Multa fino a € 103 | Procedibilità: a querela Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Usurpazione Per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, rimuoverne o alterarne i termini (art. 631 C.P.) |
Reclusione fino a tre anni e multa fino a € 206 | Procedibilità: a querela (d'ufficio: vedi nota a lato) Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (art. 639 bis C.P.) |
| ALTRI REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE | ||||
| Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 C.P.) |
Reclusione e multa | Procedibilità: a a querela (d'ufficio vedi nota a lato) Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (art. 639 bis C.P.) |
Infortuni sul lavoro
Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
Le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro e le misure per la prevenzione degli infortuni, di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, non sono riportate nel presente prontuario.
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Mancata comunicazione all'autorità locale di P.S., della cessione in proprietà, o uso esclusivo del fabbricato o parte di esso, per un periodo superiore a un mese (art. 12 D.L. 50/78 conv. in L. 191/78) | Sanz. amm.va da € 103 a € 1.549 | P.M.R.: entro 60 gg. € 206 | Comune | La comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dalla consegna dell'immobile. |
| Datore di lavoro, anche non soggetto agli obblighi dell'assicurazione obbligatoria, che nel termine di due giorni non denuncia all'autorità locale di P.S. un infortunio sul lavoro che abbia avuto per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni (art. 54 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.549 (art. 2/1/b legge 28.12.93, n. 561) | P.M.R.: entro 60 gg. € 516 | Ispettorato del lavoro (14) |
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| Inosservanza, da parte dei datori di lavoro o dei dirigenti, delle norme circa la tenuta, sul luogo di lavoro, del registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e dì ripresa del lavoro (art. 4/5°, lettera o) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 8/3° D.Lgs. 626/94) | P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032 | Ispettorato del lavoro | |
| Lesioni colpose Cagionare ad altri, per colpa, una lesione personale gravissima, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 C.P.) |
Reclusione da sei mesi a due anni o multa da € 619a € 1.239 (83) | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che rende l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o la capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583 C.P.) |
| Lesioni colpose Cagionare ad altri, per colpa, una lesione personale grave, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 C.P.) |
Reclusione da due a sei mesi o multa da €206 a €619 (83) | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | La lesione personale è grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle normali occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583 C.P.) |
| Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro Omettere di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero rimuoverli o danneggiarli (art. 437 C.P.) |
Reclusione da sei mesi a cinque anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | |
| Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Per colpa, omettere di collocare, ovvero rimuovere o rendere inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451 C.P.) |
Reclusione fino a un anno o multa da € 103 a € 516 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
Istituti di vigilanza e investigazioni
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Mancata comunicazione all'autorità locale di P.S., della cessione in proprietà, o uso esclusivo del fabbricato o parte di esso, per un periodo superiore a un mese (art. 12 D.L. 50/78 conv. in L. 191/78) | Sanz. amm.va da € 103 a € 1.549 | P.M.R.: entro 60 gg. € 206 | Comune | La comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dalla consegna dell'immobile. |
| Ente o privato che, senza licenza del prefetto, presta opera dì vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari o esegue investigazioni o ricerche o raccoglie informazioni per conto di privati (art. 134T.U.L.P.S.) | Arresto fino a due anni e ammenda da € 206 a € 619 (art. 140 T.U.LP.S.) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Direttore di ufficio di informazioni, investigazioni o ricerche che non tiene il registro degli affari compiuti giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento (art. 135/1° T.U.L.P.S.), oppure rifiuta di esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza (art. 135/2° T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 17bis/3° T.U.LP.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. €308 | Prefetto | (59) |
| Direttore di ufficio di informazioni, investigazioni o ricerche che non tiene nei locali del suo ufficio, permanentemente affissa in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attende (vidimata dal prefetto), con la tariffa delle relative mercedi (art. 135/4° T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 154a € 1.032 (art. 17 bis/3° T.U.LP.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. €308 | Prefetto | |
| Direttore di ufficio di informazioni, investigazioni o ricerche che compie operazioni diverse da quelle indicate nella tabella (art. 135/5° T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 17 bis/1 ° T.U.LP.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. € 1.032 | Prefetto | (22) |
| Direttore di ufficio di informazioni, investigazioni o ricerche che riceve mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa, o compie operazioni o accetta commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia proveniente dall'amministrazione dello Stato (art. 135/5° T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 17bis/3° T.U.LP.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. €308 | Prefetto | |
| Compiere operazioni con uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, senza dimostrare la propria identità mediante esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato (art. 135/3° T.U.L.RS.) | Arresto fino a due anni e ammenda da € 206 a € 619 (art. 17 bis/3° e art. 140 T.U.L.RS.) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Direttore di ufficio di vigilanza o di investigazione privata che rifiuta di prestare la propria opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, o agenti di tali uffici che non aderiscono a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria (art. 139 T.U.L.RS.) | Arresto fino a due anni e ammenda da € 206 a € 619 (art. 140 T.U.L.RS.) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
Maschere (uso)
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Comparire mascherato in luogo pubblico (art. 85 T.U.LP.S.) | Sanz. amm.va da € 10 a €103 | P.M.R.: entro 60 gg. € 20 | Prefetto | |
| Uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico (art. 85 T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 10 a € 103 | P.M.R.: entro 60 gg. € 20 | Prefetto | Tranne che nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'autorità locale di PS. con apposito manifesto |
| Nelle epoche stabilite dall'autorità locale di P.S., non togliersi la maschera all'invito di ufficiali e agenti di PS., ovvero non rispettare le condizioni prescritte (art. 85 T.U.LP.S.) | Sanz. amm.va da € 10 a € 103 | P.M.R.: entro 60 gg. € 20 | Prefetto | Le epoche e le condizioni sono stabilite dall'autorità locale di PS. con apposito manifesto (art. 85 T.U.L.P.S.) |
| Usare caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo (art. 5 L. 22 maggio 1975, n. 152) | Arresto da sei mesi a dodici mesi e ammenda da € 154 a €413 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Non è più consentito l'arresto in flagrante (art. 230 disp. att. C.P.P.) |
Misure di prevenzione
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Inosservanza al foglio di via obbligatorio emesso dal questore, o inosservanza al divieto di ritornare per un periodo non superiore a 3 anni e senza autorizzazione, nel comune da cui si è stati allontanati (art. 2 L. 1423/56) | Arresto da 1 mese a 6 mesi | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Contravvenzione agli obblighi inerenti la sorveglianza speciale (art. 9/1° L 1423/56) | Arresto da 3 mesi a 1 anno | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Violazione agli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno (art. 9/2° L. 1423/56) | Reclusione da uno a cinque anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: vedi nota a lato Fermo: non consentito |
Procura | Arresto consentito anche fuori flagranza (art. 9/2° L. 1423/56 (25) |
| Persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno che, avendo ottenuto l'autorizzazione del tribunale a recarsi fuori del comune per cure, per un periodo non superiore a 10 gg. oltre il viaggio, non rientri nel termine stabilito, o non osservi le prescrizioni, o si allontani dal comune per il quale ha ottenuto l'autorizzazione (art. 7 ter, L. 1423/56) | Reclusione da due a cinque anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: vedi nota a lato Fermo: non consentito |
Procura | Arresto consentito anche fuori flagranza (art. 9/2° L. 1423/56 (25) |
| Persona sottoposta alla sorveglianza speciale della PS. nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (o autori di reati contro l'ordinamento democratico dello Stato: art. 18, legge 22 maggio 1975, n. 152), con obbligo di .soggiorno, la quale si allontani abusivamente dal soggiorno obbligato (art. 5, legge 31 maggio 1965, n. 575) | Reclusione da due a cinque anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: vedi nota a lato Fermo: non consentito |
Procura | Arresto consentito anche fuori flagranza (art. 9 L. 1423/56 (25) |
| Persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, che guida un autoveicolo o un motoveicolo senza patente o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata (art. 6, L. 575/65) | Arresto da sei mesi a tre anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, che durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione commette uso dei seguenti delitti: artt. 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416 bis, 424, 435, 513 bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640 bis, 648 bis, 648 ter C.P. (art. 7, L. 575/65) | Le pene stabilite dal C.P. sono aumentate da un terzo alla metà | Procedibilità: d'ufficio Arresto: vedi nota a lato Fermo: non consentito |
Procura | Arresto consentito anche fuori flagranza per ì delitti per cui è consentito l'arresto in flagranza (art. 7 L. 575/65) (25) |
| Persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, che durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione commette una delle seguenti contravvenzioni: 695/1°, 696, 697, 698, 699 C.P. (art. 7, L. 575/65) | Le pene stabilite dal C.P. sono aumentate nella misura previsa dall'art. 99 C.P. | Procedibilità: d'ufficio Arresto: vedi nota a lato Fermo: non consentito |
Procura | Arresto non consentito fuori flagranza (art. 7 L. 575/65) (25) |
Ordini dell'autorità
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità Non osservare un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene (art. 650 C.R) |
Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a €206 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale Richiesti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiutare di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali (art. 651 C.R) |
Arresto fino a un mese o ammenda fino a €206 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto In occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo ovvero nella flagranza di un reato, rifiutare, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio (art. 652 C.R) |
Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 309 Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci: arresto da uno a sei mesi o ammenda da € 30 a € 619 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non presentarsi nel termine prescritto senza giustificato motivo (art. 15T.U.LRS.) | Sanz. amm.va da € 154 a € 516 | P.M.R.: entro 60 gg. € 172 | Prefetto | Salvo che il fatto costituisca reato. L'autorità di PS. può disporre l'accompagnamento |
| Contravvenire alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci (art. 17T.U.LRS.) | Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a €206 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
Passaporto - espatrio
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Espatriare senza essere munito di passaporto o documento equipollente, ovvero con passaporto la cui validità sia stata sospesa ai sensi della L. 1185/67 (art. 24/1°, L. 21 novembre 1967, n. 1185) | Sanz. amm.va da € 15 a €154 | P.M.R.: entro 60 gg. €30 | Prefetto (75) |
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| Espatriare senza essere munito di passaporto o documento equipollente, quando il passaporto sia stato negato o ritirato (art. 24/2° L. 1185/67) | Arresto fino a sei mesi o ammenda da € 38 a €464 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Espatriare senza essere munito di passaporto o documento equipollente, quando il colpevole, al momento dell'espatrio non poteva ottenere il passaporto trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3 lettere d) ed e) e cioè: d) doveva espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo il nulla osta dell'A.G.; e) era sottoposto a misura di sicurezza detentiva ovvero a una misura di prevenzione (art. 24/3° L 1185/67) | Arresto da un mese a un anno e ammenda da € 77 a €774 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Rendere affermazioni non veritiere, richiedendo un passaporto individuale o collettivo (art. 25 L. 1185/67) | Sanz. amm.va da € 15 a €154 | P.M.R.: entro 60 gg. € 30 | Prefetto |
Preziosi, valori
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Commercio di preziosi senza la licenza del questore, (art. 127 T.U.LP.S.) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.549 (art. 705 C.P.) | P.M.R.: non ammesso | Prefetto | L'obbligo della licenza spetta a fabbricanti, commercianti, mediatori di pietre preziose. Escluse le imprese artigiane orafe. (50) |
| Commercio non autorizzato di cose preziose Senza licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbricare o porre in commercio cose preziose, o compiere su esse operazioni dì mediazione o esercitare altre simili industrie, arti o attività (art. 705 C.P.) |
Sanz. amm.va da € 258 a € 1.549 (art. 705 C.P.) | P.M.R.: non ammesso | Prefetto | L'obbligo della licenza spetta a fabbricanti, commercianti, mediatori di pietre preziose. Escluse le imprese artigiane orafe. (50) |
| Commercio di preziosi (antichi o usati) con persone sprovviste di documento di identità, ovvero senza tenere il registro delle operazioni giornaliere ovvero tenerlo irregolarmente ovvero rifiutarsi di esibirlo agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza (art. 128 T.U.LP.S. e art. 247 Reg. T.U.LP.S.) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.032 (art. 17 bis/3° T.U.LP.S.) | P.M.R.: entro 60 gg. € 308 | Prefetto | (55) Si applica anche alle imprese artigiane orafe. |
| Produrre, importare e porre in commercio o detenere materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio (art. 25/1 D.Lgs. 251/1999) (31) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.549 | P.M.R.: entro 60 gg. € 308 | C.C.I.A.A. (67) | Copia del rapporto è trasmessa al Questore |
| Usare marchi assegnati ad altri (art. 25/1 lett. a D.Lgs. 251/1999) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.549 | P.M.R.: entro 60 gg. €308 | C.C.I.A.A. (67) | I titolari dei marchi di identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo (art. 17 D.Lgs. 251/1999) Copia del rapporto è trasmessa al Questore |
| Usare marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati (art. 25/1 lett. a D.Lgs. 251/1999) (31) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.549 | P.M.R.: entro 60 gg. € 308 | C.C.I.A.A. (67) | Copia del rapporto è trasmessa al Questore |
| Porre in commercio o detenere per la vendita materie prime ed oggetti preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili o diversi da quelli legali (art. 25/1 lett. a D.Lgs. 251/1999) (31) | Sanz. amm.va da € 154 a € 1.549 | P.M.R.: entro 60 gg. € 308 | C.C.I.A.A. (67) | Copia del rapporto è trasmessa al Questore |
| Produrre materie prime ed oggetti di metalli preziosi il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso (art. 25/1 lett. b D.Lgs. 251/1999) | Sanz. amm.va da € 309 a € 3.098 | P.M.R.: entro 60 gg. € 618 | C.C.I.A.A. (67) |
Copia del rapporto è trasmessa al Questore |
| Porre in commercio o detenere per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso (art. 25/1 lett. e D.Lgs. 251/1999) |
Sanz. amm.va da € 77 a €774 | P.M.R.: entro 60 gg. € 154 | C.C.I.A.A. (67) | Salvo che l'interessato dimostri che egli non ne è il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione. Copia del rapporto è trasmessa al Questore |
| Fabbricare, porre in commercio o detenere per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle prescritte (art. 25/1 lett. d D.Lgs. 251/1999) | Sanz. amm.va da € 30 a €309 | P.M.R.: entro 60 gg. € 60 | C.C.I.A.A. (67) | Copia del rapporto è trasmessa al Questore |
| Irregolarità delle caratteristiche del marchio di identificazione in violazione di una delle seguenti disposizioni: a) i marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto; b) per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su una piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unito mediante saldatura dello stesso metallo; e) gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente; d) gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento (art. 8 D.Lgs. 251/1999) (31) | Sanz. amm.va da € 30 a €309 (art. 25 comma 2 D.Lgs. 251/1999) |
P.M.R.: entro 60 gg. €60 | C.C.I.A.A. (67) | Copia del rapporto è trasmessa al Questore |
| Avendo smarrito uno o più marchi di identificazione, omettere di farne denuncia alla camera di commercio (art. 25/1 lett. e D.Lgs. 251/1999) (31) | Sanz. amm.va da € 30 a €309 | P.M.R.: entro 60 gg. € 60 | C.C.I.A.A. (67) | Copia del rapporto è trasmessa al Questore |
| Violazione del divieto di introdurre metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze all'interno degli oggetti preziosi (art. 8 comma 10 D.Lgs. 251/1999) | Sanz. amm.va da € 30 a €309 (art. 25 comma 2 D.Lgs. 251/1999) |
P.M.R.: entro 60 gg. €60 | C.C.I.A.A. (67) | Salvo i casi previsti dall'art. 15 di oggetti che per esigenze di ordine tecnico, richiedano l'introduzione di sostanze non preziose. |
| Violazione della norma secondo cui i marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo (art. 9 D.Lgs. 251/1999) (31) | Sanz. amm.va da € 30 a €309 (art. 25 comma 2 D.Lgs. 251/1999) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 60 | C.C.I.A.A. (67) |
Copia del rapporto è trasmessa al Questore |
| Violazione della norma che prescrive che i marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi alle camere di commercio per la deformazione, che viene effettuata con le modalità previste dal regolamento (art. 11 comma 4 D.Lgs. 251/1999) (31) | Sanz. amm.va da € 30 a €309 (art. 25 comma 2 D.Lgs. 251/1999) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 60 | C.C.I.A.A. (67) |
Copia del rapporto è trasmessa al Questore |
| Violazione del divieto di imprimere indicazioni di titoli in millesimi ed in carati e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati oppure placcati (art. 15 comma 1 D.Lgs. 251/1999) | Sanz. amm.va da € 30 a €309 (art. 25 comma 2 D.Lgs. 251/1999) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 60 | C.C.I.A.A. (67) |
Copia del rapporto è trasmessa al Questore |
| Violazione della norma secondo cui le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi ed in parte di sostanze o metalli non preziosi (art. 15 comma 2 D.Lgs. 251/1999) (31) | Sanz. amm.va da € 30 a €309 (art. 25 comma 2 D.Lgs. 251/1999) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 60 | C.C.I.A.A. (67) |
In tal caso sui metalli preziosi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento. Copia del rapporto è trasmessa al Questore |
| Violazione della norma secondo cui le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatori, nei casi precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in deroga al disposto dell'art. 8 (art. 15 comma 3 D.Lgs. 251/1999) (31) | Sanz. amm.va da € 30 a €309 (art. 25 comma 2 D.Lgs. 251/1999) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 60 | C.C.I.A.A. (67) |
|
| Produttore, importatore o commerciante che vende oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchi di identificazione e di titolo legale (art. 24 comma 1 D.Lgs. 251/1999) (31) | Sanz. amm.va da € 30 a €309 (art. 25 comma 2 D.Lgs. 251/1999) |
P.M.R.: entro 60 gg. €60 | C.C.I.A.A. (67) |
Copia del rapporto è trasmessa al Questore. Non riguarda gli oggetti di cui all'art. 5 e quelli elencati all'art. 12 (89) |
| Commerciante che detiene oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti del marchio e del titolo legale (art. 24 comma 2 D.Lgs. 251/1999) (31) | Sanz. amm.va da € 30 a €309 (art. 25 comma 2 D.Lgs. 251/1999) |
P.M.R.: entro 60 gg. €60 | C.C.I.A.A. (67) | Copia del rapporto è trasmessa al Questore. Non riguarda gli oggetti di cui all'art. 5 e quelli elencati all'art. 12 (89) |
| Violazione della norma secondo la quale i semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti del marchio di identificazione, purché siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo (art. 24 comma 3 D.Lgs. 251/1999) | Sanz. amm.va da € 30 a €309 (art. 25 comma 2 D.Lgs. 251/1999) |
P.M.R.: entro 60 gg. €60 | C.C.I.A.A. (67) | Copia del rapporto è trasmessa al Questore |
| Possesso ingiustificato di valori Trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo 707, essere colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al proprio stato, e dei quali non si giustifichi la provenienza (art. 708 C.P.) |
Arresto da tre mesi a un anno | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Soggetto attivo: persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio |
| Svolgere l'esercizio in via professionale del commercio di oro da investimento (compresi determinati tipi di monete d'oro), senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano cambi ovvero in assenza dei requisiti richiesti (art. 4L. 17 gennaio 2000) | Reclusione. da 6 mesi a 4 anni e multa da € 2.065 a € 10.329 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | La verifica dei requisiti è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano cambi (47) |
| Svolgere l'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, senza esservi legittimato (art. 4 L. 17 gennaio 2000) | Reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da € 2.065 a € 10.329 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | La verifica dei requisiti è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano cambi |
| Effettuare qualunque operazione (commerciale o di trasferimento), anche a titolo gratuito, in oro da investimento o ad uso industriale, di importo pari o superiore a euro 10.329,13, senza dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano cambi (art. 1, comma 2 L.17 gennaio 2000) | Sanz. amm.va dal 10% al 40% del valore negoziato (art. 4 L. 7/2000) | P.M.R.: non ammesso | Ufficio italiano dei cambi | Sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia |
Propaganda elettorale
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Inosservanza del divieto di effettuare ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. Ovvero inosservanza al divieto di effettuare il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 L 4 aprile 1956, n. 212) | Sanz. amm.va da € 103 a € 1.032 (art. 15/17° L 10 dicembre 1993, n. 515) | P.M.R.: Non ammesso (73) | Prefetto | I divieti vigono dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni |
| Durante il periodo consentito per le riunioni elettorali, non osservare la norma che permette l'uso su mezzi mobili di altoparlanti soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate dagli enti locali relativamente agli orari) (art. 7 L. 24 aprile 1975, n. 130) | Sanz. amm.va da € 103 a € 1.032 | P.M.R.: Non ammesso (73) | Prefetto | Corte cost. 27 febbraio 1996, n. 52. Le riunioni elettorali possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni (96) |
| Sottrarre o distruggere stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione o impedirne l'affissione o la diffusione, ovvero staccare, lacerare o rendere comunque illegibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, ovvero non avendone titolo, affiggere stampati, giornali murali od altri manifesti negli spazi suddetti (art. 8 L. 212/56) | Sanz. amm.va da € 103 a € 1.032 (art. 15/17° L 10 dicembre 1993, n. 515) | P.M.R.: Non ammesso (73) |
Prefetto | La disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali |
| Affiggere stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero violare il divieto di effettuare iscrizioni murali, su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 8 L 212/56) | Sanz. amm.va da € 103 a € 1.032 (art. 15/17° L. 10 dicembre 1993, n. 515) | P.M.R.: Non ammesso (73) | Prefetto | |
| Inosservanza del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda elettorale (art. 9 L. 212/56) | Sanz. amm.va da € 103 a € 1.032 (art. 15/17° L. 10 dicembre 1993, n. 515) | P.M.R.: Non ammesso (73) | Prefetto | Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è vietato anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale (art. 9 bis legge 4 febbraio 1985, n. 10) |
| Inosservanza del divieto di effettuare, nei giorni destinati alla votazione, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 L 212/56) | Sanz. amm.va da € 103 a' € 1.032 (art. 15/17° L 10 dicembre 1993, n. 515) | P.M.R.: Non ammesso (73) | Prefetto | |
| Con qualsiasi mezzo, impedire o turbare una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata (art. 99/1 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) | Reclusione da uno a quattro anni e multa da € 7a € 38 (art. 11 quater legge 7 agosto 1992, n. 356) | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | Si applica alle riunioni elettorali per le elezioni della Camera, del Senato, del Parlamento europeo e per i referendum |
| Pubblico ufficiale che impedisce una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata (art. 99/2 D.P.R. 361/57) | Reclusione da due a cinque anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | Si applica alle riunioni elettorali per le elezioni della Camera, del Senato, del Parlamento europeo e per i referendum |
Riunioni e manifestazioni pubbliche
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, deporre o abbandonare congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata (art. 1/1 D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66) | Reclusione da uno a sei anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | (97) (98) |
| Al fine di ostacolare la libera navigazione, deporre o abbandonare congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque dei fiumi, canali o laghi, o comunque ostruirle o ingombrarle (art. 1/2 D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66) | Reclusione da uno a sei anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | (97) (98) |
| Al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, deporre o abbandonare congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria, o comunque ostruire o ingombrare una strada ordinaria o ferrata (art. Ibis D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66) | Sanz. amm.va da € 1.032 a €4.131 | P.M.R.: non ammesso | Prefetto | Se il fatto non costituisce reato (97) (98) |
| Al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, deporre o abbandonare congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria, o comunque ostruire o ingombrare una strada ordinaria o ferrata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite (art. Ibis D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66) | Sanz. amm.va da € 2.582 a € 10.329 | P.M.R.: non ammesso | Prefetto | Se il fatto non costituisce reato (97) (98) |
| Grida e manifestazioni sediziose In una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'articolo 266 ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compiere manifestazioni o emettere grida sediziose (art. 654 C.P.) |
Sanz. amm.va da € 103 a €619 | P.M.R.: entro 60 gg. €206 | Prefetto |
|
| Radunata sediziosa Far parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone (art. 655 C.P.) |
Arresto fino a un anno. Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata |
| Promuovere una riunione in luogo pubblico, senza averne dato avviso al questore almeno tre giorni prima (art. 18/1° T.U.LP.S.) | Arresto fino a sei mesi e ammenda da € 103 a € 413 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Le riunioni elettorali cui non sì applicano le disposizioni dell'art. 18 T.U.LP.S. possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni (art. 7 legge 24 aprile 1975, n. 130) |
| Violazione delle norme sulle riunioni elettorali | vedi alla voce PROPAGANDA ELETTORALE | |||
| Contravvenire al divieto o alle prescrizioni dell'autorità in ordine ad una pubblica riunione (art. 18/5° T.U.L.P.S.) | Arresto fino a un anno e ammenda da € 206 a €413 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
|
| Rifiutare di obbedire all'ordine dì scioglimento di una riunione sediziosa, legittimamente dato dagli ufficiali di PS. o in loro assenza, dai sottufficiali dei Carabinieri (art. 24/3° T.U.LP.S.) | Arresto da un mese a un anno e ammenda da € 30 a €413 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Non è più consentito l'arresto in flagranza (art. 230 disp. att. C.P.P.) |
| In occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, usare caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (tranne che nelle manifestazioni di carattere sportivo che comportano tale uso) (art. 5 L 152/75) | Arresto da sei a dodici mesi e ammenda da € 154 a €413 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Non è più consentito l'arresto in flagranza (art. 230 disp. att. C.P.P.) |
| In pubbliche riunioni, compiere manifestazioni esteriori od ostentare emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 2 D.L 26 aprile 1993, n. 122 e art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654) | Reclusione fino a tre anni e multa da € 103 a € 258 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Con qualsiasi mezzo promuovere ed organizzare accordi o intese tra i contribuenti al fine di ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte dirette o indirette, ordinarie e straordinarie in esazione (art.1 D.Lgs C.PS. 7 novembre 1947, n. 1559) | Reclusione da sei mesi a cinque anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Pubblicamente o in riunioni da considerarsi pubbliche ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S., istigare i contribuenti a ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte in esazione (art. 1 D.Lgs. C.P.S. 1559/47) | Reclusione da sei mesi a cinque anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| In qualsiasi modo cagionare una interruzione o turbare la regolarità dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte dirette o indirette, ordinarie e straordinarie (art. 2 D.Lgs.C.P.S. 1559/47) | Reclusione da tre mesi a due anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | |
| Pubblico ufficiale che, al fine di interrompere o di turbare la regolarità dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte dirette ed indirette, ordinarie e straordinarie, rifiuta, omette o ritarda atti del proprio ufficio o servizio (art. 3 D.Lgs.C.P.S. 1559/47) | Reclusione da un anno a sei anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura |
Salute pubblica
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari Corrompere o adulterare acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica; oppure contraffare, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio (art. 440 C.P.) |
Reclusione da tre a dieci anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura | La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali |
| Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute Adulterare o contraffare, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente (art. 441 C.P.) |
Reclusione da uno a cinque anni o multa non inferiore a €309 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura |
|
| Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate Senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detenere per il commercio, porre in commercio, ovvero distribuire per il consumo, acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pericolosa (art. 442 C.P.) |
Pene rispettivamente stabilite negli articoli richiamati | Vedi articoli richiamati | Procura |
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| Commercio o somministrazione di medicinali guasti Detenere per il commercio, porre in commercio o somministrare medicinali guasti o imperfetti (art. 443 C.P.) |
Reclusione da sei mesi a tre anni e multa non inferiore a €103 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura |
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| Commercio di sostanze alimentari nocive Detenere per il commercio, porre in commercio ovvero distribuire per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica (art. 444 C.P.) |
Reclusione da sei mesi a tre anni e multa non inferiore a €51 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve |
| Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine (art. 516 C.R) |
Reclusione fino a sei mesi o multa fino a €1.032 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | (99) |
| ALTRI REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE | ||||
| Epidemia (art. 438 C.R) | Ergastolo | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura | |
| Delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 C.R) | Reclusione | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito o facoltativo secondo i casi Fermo: non consentito o consentito secondo i casi |
Procura | |
| Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 C.R) | Reclusione o ergastolo | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura | |
| Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 C.R) | Reclusione o multa | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
Spettacoli e trattenimenti pubblici
Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Senza licenza del comune, e nell'ambito di attività imprenditoriali, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dare spettacoli o trattenimenti o aprire circoli o sale da ballo o di audizione (art. 68 T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.549 (art. 666/1° C.P.) | P.M.R.: non ammesso | Comune | Eccetto le rappresentazioni teatrali e cinematografiche (94) |
| Dare anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone o animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità ovvero dare audizioni all'aperto, senza licenza del sindaco (art. 69 T.U.L.P.S.) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.549 (art. 666/1° C.P.) | P.M.R.: non ammesso | Comune | (94) |
| Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza Dare spettacoli o trattenimenti pubblici nell'ambito di attività imprenditoriali, quando la licenza sia stata negata o revocata (art. 666/2° C.P.) |
Sanz. amm.va da € 413 a € 2.478 | P.M.R.: non ammesso | Comune | (94) |
| Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento Aprire o tenere aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica (art. 681 C.P.) |
Arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a € 103 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Esempio: inosservanza delle prescrizioni di agibilità, quali: - persone in numero superiore al consentito; - uscite di sicurezza non agibili; - mancanza degli estintori |
| Effettuare gare sportive dì ogni specie seguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, senza avere preventivamente comunicato all'autorità l'apposito regolamento del giuoco (art. 121 Reg. T.U.L.P.S.) | Sanz. amm. da € 154 a € 1.032 (art. 221 bis/2° T.U.L.P.S.) |
P.M.R.: entro 60 gg. €308 | Prefetto | (22) |
| Violazione del divieto, imposto nel concedere la licenza, di esporre oggetti offensivi del buon costume o che possono destare spavento o ribrezzo, ovvero abuso dell'altrui credulità ovvero violazione dell'obbligo di adottare accorgimenti tali da escludere pericolo per gli spettatori, specie nella esposizione di animali feroci (art. 125 Reg. T.U.LRS.) | Arresto sino a 2 mesi o ammenda sino a €103 (art. 221 T.U.LRS.) | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Costruzione o sostanziale rinnovazione di teatro o luogo di pubblico spettacolo, senza preventiva approvazione del progetto da parte del prefetto (art. 143 Reg. T.U.L.P.S.) | Arresto sino a 6 mesi e ammenda non inferiore a €103 (art. 681 C.P.) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Costruzione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, senza autorizzazione dell'autorità qualora il numero di posti sia o divenga superiore a 1800 (art. 31 L 4-11-65, n. 1213 e art. 1 D.M. 13-1-92, n. 184) | Sanz. amm.va da € 154 a €464 | P.M.R.: entro 60 gg. € 154,66(4) | Prefetto | La sospensione dei lavori è disposta con ordinanza dell'autorità locale di PS. (art. 1/5° D.M. 184/92) |
| Adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche (art. 1/2° D.M. 13 gennaio 1992, n. 184) | Sanz. amm.va da € 154 a €464 | P.M.R.: entro 60 gg. €154,66(4) | Prefetto | La sospensione dei lavori è disposta con ordinanza dell'autorità locale di PS. (art. 1/5° D.M. 184/92) |
| Contraffare o alterare biglietti di ingresso alle sale cinematografiche ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquistare o ricevere al fine di metterli in circolazione, ovvero mettere in circolazione biglietti contraffatti o alterati, ovvero fare uso dei medesimi (art. 40 L 1213/65) | Reclusione da due mesi a due anni e multa da € 30 a €309 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Esercente dì sala cinematografica che non tiene il registro delle programmazioni debitamente visitato dall'autorità locale di P.S. (art. 40 L 1213/65) | Chiusura dell'esercizio da uno a 15 giorni | Commiss. per le sanzioni |
La commiss, per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria era istituita presso il Min. dello spett. (L1213/65)le cui competenze sono trasferite alle regioni e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri |
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| Far eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo senza aver dato tempestiva informazione all'autorità di P.S. (art. 164/1° D.Lgs. 112/98) | La violazione non è sanzionata | |||
| Altri reati previsti dal Codice Penale Rappresentazioni teatrali o cinema¬tografiche abusive (art. 668 C.P.) |
Non sembra che l'art. 668 possa più trovare pratica applicazione |
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Violazione, da parte dello stampatore, dell'obbligo di consegnare per ogni stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura e un esemplare alla procura della Repubblica, prima che siano posti in commercio o in diffusione o in distribuzione (art. 1, legge 2 febbraio 1939, n. 374) | Sanz. amm.va da € 20 a . € 206 (art. 8 L. 374/39) | P.M.R.: entro 60 gg. €40 | Prefetto | |
| Violazione dell'obbligo di indicare in modo esatto e ben visibile sul frontespizio o sull'ultima pagina di ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna, il nome e il domicilio legale dello stampatore ovvero dell'editore e dell'anno di pubblicazione (art. 5 legge 374/39) | Sanz. amm.va da € 20 a € 206 (art. 8 L. 374/39) | P.M.R.: entro 60 gg. €40 | Prefetto | (62) |
| Violazione da parte dello stampatore dell'obbligo di tenere un registro rilegato, con pagine numerate con inchiostro indelebile, nel quale iscrivere, prima della consegna, cronologicamente e con un numero progressivo, in unica serie, gli stampati che escono anche incompleti dalla sua officina (art. 5 R.D. 12 dicembre 1940, n. 2052) | Sanz. amm.va da € 20 a € 206 (art. 8 L. 374/39) | P.M.R.: entro 60 gg. €40 | Prefetto | (62) |
| Stampa clandestina Intraprendere la pubblicazione di un giornale o altro periodico, senza che sia stata eseguita la registrazione alla cancelleria del tribunale (art. 5 e 16 L 8 febbraio 1940, n. 47) |
Reclusione fino a due anni o multa fino a €258 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | (62) |
| Stampa clandestina Pubblicare uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero (art. 16 L 47/1948) |
Reclusione fino a due anni o multa fino a €258 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Indicazioni obbligatorie Inesattezza o omissione delle seguenti indicazioni obbligatorie sugli stampati: a) luogo e anno della pubblicazione; b) nome e domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore (artt. 2 e 17 L. 47/1948) |
Sanz. amm.va fino a €51 |
P.M.R.: entro 60 gg. €17(2) |
Prefetto |
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| Indicazioni obbligatorie Inesattezza o omissione delle seguenti indicazioni obbligatorie su giornali, periodici o pubblicazioni di agenzie di informazioni: a) luogo e data della pubblicazione; b) nome e domicilio dello stampatore; e) nome del proprietario, del direttore o vicedirettore responsabile (artt. 2 e 17 L 47/1948) |
Sanz. amm.va fino a €51 | P.M.R.: entro 60 gg. €17(2) | Prefetto |
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| False dichiarazioni nella registrazione dei periodici Esporre dati non conformi al vero nella dichiarazione per la registrazione di un giornale periodico alla cancelleria del tribunale (art. 19 L 47/1948) |
Reclusione fino a due anni (art. 483 C.P.) | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati Asportare, distruggere o deteriorare stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione (art. 20 L. 47/1948) |
Reclusione da sei mesi a un anno | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Se il fatto non costituisce più grave reato |
| Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati Impedire con violenza o minaccia la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge (art. 20 L 47/1948) |
Reclusione da sei mesi a tre anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Risposte e rettifiche Mancata o incompleta ottemperanza da parte del direttore del giornale o periodico, all'obbligo di dichiarazioni o rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano attribuiti atti o pensieri da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità (art. 8 L 47/1948) |
Sanz. amm.va da €7.726 a € 12.911 | P.M.R.: entro 60 gg. € 4.303,66 (4) | Prefetto |
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| Giornali murali Esporre un giornale murale a copia unica, senza che sia stato dato avviso dell'affissione all'autorità di P.S. (art. 10 L 47/1948) |
Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a €206 (art. 650 C.P.) |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza Pubblicazioni destinate ai fanciulli e agli adolescenti, quando per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano idonee ad offendere il loro sentimento morale e a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio (art. 14 L 47/1948) |
Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a €103 aumentata (art. 528 C.P.) | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Sono esclusi i rivenditori di stampa periodica e i librai, tranne che siano esposte parti palesemente oscene (L. 355/75) |
| Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza Giornali o periodici destinati all'infanzia nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche o di avventure sia fatta, sistematicamente e ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale (art. 14 L 47/1948) |
Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a € 103 aumentata (art. 528 C.P.) | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Sono esclusi i rivenditori di stampa periodica e i librai, tranne che siano esposte parti palesemente oscene (L. 355/75) |
| Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante Stampati i quali descrivano o illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare, o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti (art. 15 L 47/1948) |
Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a € 103 (art. 528 C.P.) | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Sono esclusi i rivenditori di stampa periodica e i librai, tranne che siano esposte parti palesemente oscene (L. 355/75) |
| Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica Nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, esporre o mettere in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare (art. 565 C.P.) |
Multa da € 103 a € 516 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Reati commessi col mezzo della stampa periodica Direttore o vicedirettore responsabile di pubblicazione periodica che fuori dei casi di concorso omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi dei reati (art. 57 C.P.) |
Pena stabilita per il reato commesso dall'autore, diminuita in misura non eccedente un terzo | Procura | Punito a titolo di colpa |
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| Reati commessi col mezzo della stampa periodica Editore di pubblicazione non periodica di cui è ignoto o non imputabile l'autore, il quale omette di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi dei reati (art. 57 bis CP.) |
Pena stabilita per il reato commesso dall'autore, diminuita in misura non eccedente un terzo | Procura | Punito a titolo di colpa |
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| Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro Vendere, distribuire o affiggere, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'autorità ha ordinato il sequestro (art. 352 CP.) |
Sanz. amm.va da € 103 a € 619 | P.M.R.: entro 60 gg. €206 | Prefetto |
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| Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni In luogo pubblico o aperto al pubblico, vendere o distribuire o mettere comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge (art. 663/1° CP.) |
Sanz. amm.va da € 51 a € 309 | P.M.R.: entro 60 gg. €102 | Comune | Le disposizioni non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente (21) |
| Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni Senza licenza dell'autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque collocare iscrizioni o disegni (art. 663/2° CP.) |
Sanz. amm.va da € 51 a € 309 | P.M.R.: entro 60 gg. €102 | Comune | Le disposizioni non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente (21) |
| Divulgazione di stampa clandestina In qualsiasi modo divulgare stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica (663 bis CP.) |
Sanz. amm.va da € 103 a € 619 | P.M.R.: non ammesso | Prefetto | Salvo che il fatto costituisca reato |
| Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Pubblicare, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione (art. 684 C.P.) |
Arresto fino a trenta giorni o ammenda da € 51 a €258 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | L'art. 329 C.P.P elenca gli atti coperti da segreto. Vedi anche l'art. 114 C.P.P. |
| Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale Pubblicare i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale (art. 685 C.P.) |
Arresto fino a quindici giorni o ammenda da € 25 a € 103 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere Senza autorizzazione, pubblicare col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'art. 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete, del Senato o della Camera dei deputati (art. 683 C.P.) |
Arresto fino a trenta giorni o ammenda da € 51 a €258 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
Stranieri
Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Respingimento Straniero che si presenta al valico di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla legge per l'ingresso nel territorio dello stato (art. 10/1 del T.U. 286/1998) |
Respingimento da parte della polizia di frontiera | |||
| Respingimento Straniero che, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, é fermato subito dopo (art. 10/2 del T.U. 286/1998) |
Respingimento con accompagnamento disposto dal questore |
|||
| Mancata esibizione di documenti Straniero che, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero la carta o permesso di soggiorno (art. 6/3 del T.U. 286/98) |
Arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a €413 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Ritardato o omessa dichiarazione del titolare di un permesso UE Straniero munito di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno stato appartenente all'Unione Europea, valido per il soggiorno in Italia, che, entro 8 giorni lavorativi, non dichiara la sua presenza al questore (art. 5/7 del T.U. 286/1998) |
Sanz. amm. da € 103 a €309 | P.M.R.: entro 60 gg. €103 | Prefetto |
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| Ritardato o omessa dichiarazione del titolare di un permesso UE Straniero munito di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno stato appartenente all'Unione Europea, valido per il soggiorno in Italia, che, entro 60 giorni lavorativi, non dichiara la sua presenza al questore (art. 5/7 del T.U. 286/1998) |
Sanz. amm. da € 103 a €309 | P.M.R.: entro 60 gg. €103 | Prefetto | Può essere disposta l'espulsione amministrativa (51) |
| Espulsione Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato espulsione dello straniero anche non resi¬dente nello Stato (art. 13/1 T.U. 286/1998) |
Decreto di espulsione amministrativa | Esecuzione ordinata dal questore con accompagnamento immediato alla frontiera (52) | Ministro dell'Interno | |
| Espulsione Per uno dei seguenti motivi, dello straniero: a) entrato nello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera; b) trattenutosi più di 8 giorni senza aver richiesto il permesso di soggiorno; e) trattenutosi con permesso di soggiorno revocato o annullato; d) appartenente a una delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 1423/1956 (art. 13/2 T.U. 286/1998) |
Decreto di espulsione amministrativa | Esecuzione ordinata dal questore con accompagnamento immediato alla frontiera (52) | Prefetto |
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| Espulsione Straniero che si sia trattenuto nel territorio dello Stato, con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, senza chiederne il rinnovo (art. 13 co. 5 del T.U. 286/1998) |
Decreto di espulsione amministrativa | Esecuzione del questore con intimazione a lasciare il territorio dello stato entro quindici giorni | Prefetto | Esecuzione con accompagnamento immediato alla frontiera in caso di pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione (52) |
| Rientro illegale Straniero espulso (ed uscito dal territorio nazionale), che rientra senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno (art. 13/13 del T.U. 286/1998) |
Reclusione da 1 a 4 anni e nuovo decreto di espulsione amministrativa | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio anche fuori flagranza (art. 13, co13terT.U. 286/1998) Fermo: non consentito |
Procura | Esecuzione del nuovo decreto, ordinata dal questore con accompagnamento immediato alla frontiera (52) |
| Reingresso illegale Straniero uscito dal territorio nazionale a seguito di espulsione disposta dal giudice, che fa reingresso in Italia (art. 13/13bis, T.U. 286/1998) |
Reclusione da 1 a 4 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: consentito Fermo: obbligatorio anche fuori flagranza (art. 13, co13terT.U. 286/1998) |
Procura |
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| Violazione dell'ordine del questore Straniero che si trattiene sul territorio dello stato, in violazione dell'ordine del questore di abbandonare il territorio stesso entro 5 giorni (art.14/5ter del T.U. 286/1998) |
Arresto da 1 a 4 anni e nuovo decreto di espulsione del prefetto | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio (art. 14co5quinquies T.U. 286/1998) Fermo: non consentito |
Procura | Esecuzione del nuovo decreto, ordinata dal questore con accompagnamento immediato alla frontiera (52) |
| Violazione dell'ingiunzione del prefetto Straniero, espulso dal prefetto con ingiunzione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni, perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo il quale si trat¬tiene indebitamente oltre il termine imposto (art. 14/5 ter TU. 286/1998) |
Arresto da 6 mesi a 1 anno |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito (art. 14/5 quinquies T.U. 286/1998) Fermo: non consentito |
Procura | Esecuzione di un nuovo decreto con accompagnamento immediato alla frontiera |
| Permanenza illegale Straniero, già espulso (e denunciato) per aver violato l'ingiunzione del prefetto (15 gg.), il quale viene trovato nel territorio dello Stato in violazione del T.U. (art. 14/5 quater T.U. 286/1998) |
Reclusione da 1 a 4 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio (art. 14/5 quinquies T.U. 286/1998) Fermo: non consentito |
Procura | (9) |
| Permanenza illegale Straniero già espulso dopo la violazione dell'ordine del questore, che viene trovato nel territorio dello Stato, in violazione del T.U. 286/1998 (art.14/5quater del T.U. 286/1998) |
Reclusione da 1 a 5 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio (art. 14co5quinquies T.U. 286/1998) Fermo: non consentito |
Procura | (9) |
| Indebito allontanamento dal CPT Straniero che si allontana indebitamente dal centro di permanenza temporanea ove è trattenuto (art. 14/7 del T.U. 286/1998) |
Il questore provvede a ripristinare la misura |
|||
| Mancata esibizione del documento di identificazione Straniero che, a richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S., non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno (art. 6/3A del T.U. 286/1998) |
Arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a €413. | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Divieto di soggiorno in località di interesse militare Straniero che trasgredisce al divieto del prefetto (comunicatogli per mezzo dell'autorità locale di P.S o col mezzo dei pubblici avvisi) di soggiornare in comuni o località che interessano la difesa militare (art. 6/6 del T.U. 286/1998) |
Può essere allontanato per mezzo della forza pubblica. Vedi l'art. 682 C.P. |
|||
| Omessa comunicazione di variazione di domicilio Straniero che soggiorna nel territorio dello stato, non iscritto in anagrafe, che non comunica al questore, entro 15 giorni, la variazione del proprio domicilio abituale (art. 6/8 del T.U. 286/1998) |
La mancata ottemperanza non è sanzionata; comporta unicamente conseguenze nel procedimento civile e/o amministrativo |
|||
| Mancata comunicazione all'autorità di P.S. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, deve darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità di pubblica sicurezza (art. 7/1 del TU 286/98) |
Sanz. amm. da €160 a €1100 | P.M.R.: entro 60 gg. €320 | Prefetto | |
| Irregolare comunicazione all'autorità di P.S. Effettuare la comunicazione di cui sopra in modo incompleto o irregolare relativamente ad uno dei seguenti dati: a) generalità del denunciante; b) generalità dello straniero o apolide; e) estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano; d) esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio; e) titolo per il quale la comunicazione è dovuta (art. 7/2 del T.U. 286/98) |
Sanz. amm. da €160 a €1100 | P.M.R.: entro 60 gg. €320 | Prefetto |
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| Illecita occupazione di lavoratori Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, o il cui permesso sia scaduto senza che sia stato chiesto il rinnovo, o sia stato revocato o annullato (art. 22/12 T.U. 286/1998) |
Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda di € 5000 per ogni lavoratore impiegato | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
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| Illecita occupazione di lavoratori stagionali Datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato (art. 24/6 T.U. 286/1998) |
Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda di € 5000 per ogni lavoratore impiegato | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
||
| Omesse comunicazioni in materia di lavoro Datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione presso l'Ufficio Territoriale del Governo -Prefettura, qualunque variazione del rapporto di lavoro con lo straniero (art. 22/7 del T.U. 286/1998) |
Sanz. amm. da € 500 a € 2500 | P.M.R.: entro 60 gg. € 1000 | Prefetto |
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| Atti di discriminazione Compiere atti di discriminazione diretta o indiretta per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi (art. 43 e 44 del T.U. 286/1998) |
Azione civile da parte della persona che si ritiene discriminata |
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| Atti di discriminazione verso un lavoratore Datore di lavoro o suo preposto che compie atti di discriminazione diretta o indiretta per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi (art. 43 e 44 del T.U. 286/1998) |
Azione civile al giudice del lavoro da parte del lavoratore che si ritiene discriminato o delle organizzazioni sindacali |
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| Mancata esecuzione doloso di un provvedimento del giudice Chiunque elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice nell'ambito dell'azione civile contro atti di discriminazione (art. 44/8 del T.U. 286/1998) |
Reclusione fino a 3 anni o multa da €103 a 1032 (art. 388 C.P.) | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Sfruttamento Chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione del T.U. 286/1998 (art. 12/5 del T.U. 286/1998) |
Reclusione fino a 4 anni e multa fino a € 15.493 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato |
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| False attestazioni nella domanda di visto d'ingresso Presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto d'ingresso (art. 4/2 TU. 286/98) |
Sanzione prevista per il reato di falsità in atti (artt. 482 e segg. C.P.) | Procura | Oltre alle responsabilità penali, è prevista l'inammissibilità della domanda |
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| Contraffazione del visto d'ingresso o del documento di soggiorno Chiunque contraffa o altera un visto d'ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno (art. 5/8bis del T.U. 286/98) |
Reclusione da 1 a 6 anni |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale
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| Contraffazione di documenti Chiunque contraffa o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno (art. 5/8bis del T.U. 286/98) |
Reclusione da 1 a 6 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale |
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| Falsità di atti Falsità di un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso (art. 5/8bis del T.U. 286/98) |
Reclusione da 3 a 10 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: consentito |
La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale Salvo che il fatto costituisca più grave reato |
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| Atti diretti a procurare l'ingresso illegale. Chiunque compia atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12/1 del T.U. 286/1998) |
Reclusione fino a 3 anni e multa fini a €15.000 per ogni persona | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio (art. 12 co.4 T.U. 286/98) Fermo: non consentito |
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| Atti diretti a procurare l'ingresso illegale, commessi al fine di trarre profitto Chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello stato, in violazione delle disposizioni del T.U. 286/98, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12/3 del T.U. 286/1998) |
Reclusione da 4 a 12 anni e multa di € 15.000 per ogni persona | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio (art. 12 co.4 T.U. 286/98) Fermo: consentito |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato |
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| Atti diretti a procurare l'ingresso illegale, commessi in forma aggravata. Chiunque, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello stato, in violazione delle disposizioni del T.U. 286/98, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti (art. 12/ 3 del T.U. 286/1998) |
Reclusione da 4 a 12 anni e multa di € 15.000 per ogni persona. Pene aumentate nei casi di cui all'art. 12 co. 3bis TU 286/1998) | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio (art. 12 co.4 TU. 286/98) Fermo: consentito |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato |
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| Atti diretti a procurare l'ingresso illegale, commessi al fine di sfruttamento. Chiunque compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello stato, in violazione delle disposizioni del T.U. 286/98, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, se i fatti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale, ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento (art. 12/3ter T.U. 286/1998) |
Reclusione da 5 a 15 anni e multa di € 25.000 per ogni persona | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio (art. 12 co.4 T.U. 286/98) Fermo: consentito |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato
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| Obblighi del vettore Vettore che abbia condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti atti a consentirne l'ingresso (art. 10/3 del T.U. 286/1998) |
Obbligo di ricondurlo nello Stato di provenienza | |||
| Omessa informazione alla polizia di frontiera. Vettore aereo, marittimo o terrestre che non si accerta che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello stato o che non riferisce all'organo di polizia di frontiera della presenza a bordo di stranieri irregolari (art. 12/6 del T.U. 286/1998) |
Sanz. amm.va da € 3.500 a € 5.500 per ogni straniero trasportato |
P.M.R.: entro 60 gg €1833,33 | Prefetto | Nei casi più gravi è disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità italiana. |
| Ingresso di minori da affidare Per procurarsi denaro o altra utilità, introdurre nello stato uno straniero minore di età, perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani (art. 72 L. 4 maggio 1983, n. 184) |
Reclusione da 1 a 3 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Accogliere in illecito affidamento Consegnando o promettendo denaro o altra utilità a terzi, accogliere stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività (art. 72 L. 4 maggio 1983, n. 184) |
Reclusione da 1 a 3 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Illecite pratiche di adozione Svolgere per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri, senza aver previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 30/1 lett. e), della Commissione per le adozioni internazionali (art. 72bis/1 L. 4 maggio 1983, n. 476) |
Reclusione fino a 1 anno o multa da €516 a € 5164 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
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| Ricorso ad enti non autorizzati Per l'adozione di minori stranieri, avvalersi dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge (art. 72bis/3 L. 4 maggio 1983, n. 476) |
Pene di cui al precedente comma 1 diminuite di un terzo | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Salvi i casi previsti dall'art. 36 comma 4 della legge 184/1983(12) |
Stupefacenti
Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'art. 14 (art. 73/1° TU 309/90) | Reclusione da 6 a 20 anni e multa da € 26.000,00 a € 260.000,00
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Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito
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Procura | (102) (103) |
| Senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importare, esportare, acquistare, ricevere a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenere: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad uso non esclusivamente personale (art. 73/1 °-bis TU 309/90) |
Reclusione da 6 a 20 anni e multa da € 26.000,00 a € 260.000,00 Se i fatti sono di lieve entità: reclusione da 1 a 6 anni e multa da € 3.000,00 a € 26.000,00 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito Procedibilità: d'ufficio |
Procura | (103) |
| Senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importare, esportare, acquistare, ricevere a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenere: b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto (art. 73/1 °-bis TU 309/90) |
Reclusione da 6 a 20 anni e multa da € 26.000,00 a € 260.000,00 diminuite da un terzo alla metà Se i fatti sono di lieve entità: reclusione da 1 a 6 anni e multa da € 3.000,00 a € 26.000,00 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito
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Procura | (103) |
| Essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cedere, mettere o procurare che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 (art. 73/2° TU 309/90) | Reclusione da 6 a 22 anni e multa da € 26.000,00 a € 300.000,00 Se i fatti sono di lieve entità: reclusione da 1 a 6 anni e multa da € 3.000,00 a € 26.000,00 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | (103) (104) |
| Illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14 (art. 73/2°-bis TU 309/90) | Reclusione da 6 a 22 anni e multa da € 26.000,00 a € 300.000,00 Se i fatti sono di lieve entità: reclusione da 1 a 6 anni e multa da € 3.000,00 a € 26.000,00 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | (104) |
| Coltivare, produrre o fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione (art. 73/3° TU 309/90) | Reclusione da 6 a 22 anni e multa da € 26.000,00 a € 300.000,00 Se i fatti sono di lieve entità: reclusione da 1 a 6 anni e multa da € 3.000,00 a € 26.000,00 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: non consentito |
Procura |
|
| Prescrizioni abusive Medico chirurgo o medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nell'art. 73 per uso non terapeutico (art. 83 TU 309/90) |
Pene previste dall'art. 73, commi 1, 4 e 5 |
|||
| Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Promuovere, costituire, dirigere, organizzare o finanziare una associazione di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (art. 74/1 ° TU 309/90) |
Reclusione non inferiore ai 20 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura | (109) |
| Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Partecipare ad una associazione di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (art. 74/2° TU 309/90) |
Reclusione non inferiore ai 10 anni | Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito |
Procura | (109) |
| Condotte integranti illeciti amministrativi Illecitamente importare, esportare, acquistare, ricevere a qualsiasi titolo o comunque detenere sostanze stupefacenti o psicotrope (in quantità non superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute o che per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso esclusivamente personale) o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C (art. 75/1° TU 309/90) |
Sanzione amministrativa non pecuniaria ; | Prefetto | Fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73 comma 1. Fuori dei casi di uso terapeutico Sequestro amministrativo (104) |
|
| Abbandono di siringhe In un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, gettare o abbandonare in modo da mettere a rischio l'incolumità di altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione dì sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 77 TU 309/90) |
Sanz. amm.va da € 51,00 a €516,00 | P.M.R.: entro 60 gg. € 102,00 | Pres. regione (5) |
Se le siringhe non sono state utilizzate per l'assunzione di stupefacenti, si applica l'art. 14/1 del D.Lgs. 22/97 oppure l'art. 674 CP (65) |
| Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope Adibire o consentire che sia abidito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 79/1° TU 309/90) |
Reclusione da 3 a 10 anni e multa da€ 3.000,00 a €10.000,00 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A Reclusione da 1 a 4 anni e multa da€ 3.000,00 a € 26.000,00 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nella tabella II, sezione B |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: consentito Procedibilità: d'ufficio Arresto: obbligatorio Fermo: non consentito |
Procura | (107) |
| Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope Avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, adibire o consentire che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 79/2° TU 309/90) |
Stesse pene previste nel precedente comma 1 Procedibilità: d'ufficio |
|||
| Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore Pubblicamente istigare all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolgere, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero indurre una persona all'uso medesimo (art. 82/2° TU 309/90) |
Reclusione da 1 a 6 anni e multa da € 1.032,00 a €5.164,00 |
Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | (108) |
| Divieto di propaganda pubblicitaria Propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto (art. 84 TU 309/90) |
Sanz. amm.va da € 5.164,00 a € 25.822,00 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 8.606,66 | Pres. Regione (5) |
Purché non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 82(104) |
| Opposizione alle ispezioni - indebitamente impedire od ostacolare lo svolgimento delle ispezioni presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti; - rivelare o preannunciare l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata; - indebitamente impedire od ostacolare i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti alle coltivazioni autorizzate; -sottrarsi all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7 (art. 8 TU 309/90) |
Arresto fino ad 1 anno o ammenda da € 516,00 a €5.164,00 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Salvo che il fatto costituisca più grave reato |
| Senza autorizzazione, coltivare le piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14 (art. 28 TU 309/90) | Sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse | (104) | ||
| Inosservanza delle prescrizioni e delle garanzie cui è subordinata l'autorizzazione alla coltivazione delle piante per scopi scientifici, sperimentali o didattici (art. 28 TU 309/90) | Arresto fino ad 1 anno o ammenda da € 516,00 a € 2.065,00 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito P.M.R.: entro 60 gg. |
Procura | Salvo che il fatto costituisca più grave reato |
| Effettuare la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope comunque elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14 (art. 38/4° TU 309/90) | Sanz. amm.va da € 103,00 a € 2.065,00 |
€ 206,00 | Pres. Regione (5) |
Salvo che il fatto costituisca reato (104) |
| Per colpa produrre o fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate in base all'autorizzazione (art. 30/3° e 31/5° TU 309/90) | Reclusione fino ad 1 anno o multa fino a € 10.529,00 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | (103) (105) |
| A qualsiasi titolo cedere buoni acquisto prescritti per la vendita o cessione, alle persone autorizzate (art. 38/7° TU 309/90) | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Salvo che il fatto costituisca più grave reato |
| Consegnare o trasportare sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni dell'art. 41 (art. 41/3° TU 309/90) | Arresto fino ad 1 anno e ammenda da € 516,00 a € 10.329,00 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Vendere o cedere sostanze sottoposte a controllo, senza conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, o la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce (art. 41/4° TU 309/90) | Sanz. amm.va fino a € 516,00 | P.M.R.: entro 60 gg. € 172,00 (2) | Pres. Regione (5) |
|
| Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità (art. 42/2° TU 309/90) | Sanz. amm.va da € 100,00 a € 500,00 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 166,66 | Pres. Regione (5) |
Salvo che il fatto costituisca reato |
| Consegnare sostanze e preparazioni dì cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente (art. 44/1° TU 309/90) | Sanz. amm.va fino a € 1.032,00 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 344,00 (2) Procedibilità: d'ufficio |
Pres. Regione (5) |
Salvo che il fatto costituisca reato |
| Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive Persona autorizzata alla vendita o al commercio di medicinali che consegna a minore degli anni sedici, sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica (art. 730 c.p.) |
Ammenda fino a € 516,00 | Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
|
| Dispensazione, da parte del farmacista, dei medicinali compresi nella tabella II di cui all'art. 14, senza osservare le prescrizioni dell'art. 45, relative all'identificazione, e alle ricette (art. 45 TU 309/90) | Sanz. amm.va da € 100,00 a € 600,00 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 200,00 | Pres. Regione (5) |
Salvo che il fatto costituisca reato |
| Violazione delle procedure relative all'approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili dei medicinali compresi nella tabella II, seg. A, G e D prevista dall'art. 14 (art. 46 TU 309/90) | Sanz. amm.va da € 103,00 a €516,00 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 172,00 | Ufficio Sanità Marittima | Salvo che il fatto costituisca reato |
| Violazione delle procedure relative all'approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro dei medicinali compresi nella tabella II, seg. A, C e D prevista dall'art. 14 (art. 47 TU 309/90) | Sanz. amm.va da € 103,00 a €516,00 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 172,00 | Pres. Regione (5) |
Salvo che il fatto costituisca reato |
| Ente o impresa autorizzati ai sensi dell'articolo 17, che non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dall'art. 66 e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti (art. 66 TU 309/90) | Sanz. amm.va da € 103,00 a €1.032,00 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 306,00 | Pres. Regione (5) |
Salvo che il fatto costituisca reato |
| Non ottemperare alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 (art. 68 TU 309/90) | Arresto fino a 2 anni o ammenda da €1.549,00 a € 25.832,00 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Salvo che il fatto costituisca più grave reato |
| Operatori che, avendone l'obbligo, non comunicano al Ministero della salute gli indirizzi dei locali in cui effettuano la produzione delle sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione (art. 70/3 TU 309/90) | Sanz. amm.va da € 516,00 a € 2.582,00 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 860,66 Procedibilità: d'ufficio |
Pres. Regione (5) |
Salvo che il fatto costituisca reato |
| All'interno del territorio dell'Unione europea, fornire le sostanze appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I a persone non autorizzate, ai sensi dell'articolo 17, ovvero dalle competenti autorità di altro Stato membro (art. 70/5° TU 309/90) | Arresto fino ad 1 anno o ammenda da € 258,00 a € 2.582,00 | Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | (103) |
| Operatori che, avendone l'obbligo, non documentano le transazioni commerciali relative alle sostanze prescritte (art. 70/6° TU 309/90) | Sanz. amm.va da € 516,00 a € 2.582,00 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 860,66 | Pres. Regione (5) |
Salvo che il fatto costituisca reato |
| Operatori che, avendone l'obbligo, non comunicano alla Direzione centrale per i servizi antidroga, e al Ministero della salute, secondo i casi, i dati relativi alle singole operazioni commerciali o alle attività di importazione, esportazione e transito relative alle sostanze da essi trattate (art. 70/7° TU 309/90) | Arresto fino ad 1 anno o ammenda da € 258,00 a € 2.582,00 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | |
| Operatori che, avendone l'obbligo, non collaborano con la Direzione centrale per i servizi antidroga, fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che induca a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 70/8° TU 309/90) | Sanz. amm.va da € 516,00 a € 2.582,00 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 860,66 | Pres. Regione (5) |
Se il fatto non costituisce reato |
| Produrre, commerciare, effettuare operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza autorizzazione (art. 70/12° TU 309/90) | Reclusione da 4 a 10 anni e multa da € 10.329,00 a € 103.290,00 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: consentito |
Procura | |
| Esportare senza il permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I (art. 70/13° TU 309/90) | Arresto fino ad 1 anno o ammenda € 258,00 a € 2.582,00 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura |
Violenza nelle manifestazioni sportive
Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Violazione del divieto del questore, di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime (art. 6, comma 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401) | Reclusione da uno a tre anni e multa da € 1.000,00 a € 40.000,00 (art. 6/6 L. 401/89) | Procedibilità: d'ufficio Arresto: consentito (art. 8/1 bis L. 401/89) Fermo: non consentito |
Procura | Il divieto è imposto con provvedimento del questore. Arresto in quasi flagranza entro 48 ore (101) |
| Violazione della prescrizione di presentarsi nell'ufficio o comando di polizia, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto (art. 6, comma 2 L 13 dicembre 1989, n. 401) | Reclusione da uno a tre anni e multa da € 1.000,00 a € 40.000,00 (art. 6/6 L. 401/89) | Procedibilità: d'ufficio Arresto: consentito (art. 8/1 bis L 401/89) Fermo: non consentito |
Procura | La prescrizione è imposta con provvedimento del questore. Arresto in quasi flagranza entro 48 ore (101) |
| Violazione del divieto e delle prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, imposti da un'autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea (art. 6, comma 6, L. 401/1989) | Stessa sanzione prevista per la violazione del divieto e prescrizioni del questore | Procedibilità: d'ufficio Arresto: consentito (art. 8/1 bis L 401/89) Fermo: non consentito |
Procura | Arresto in quasi flagranza entro 48 ore (101) |
| Violazione delle prescrizione imposte dal giudice Violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive o dell'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, inflitto dal giudice con la sentenza di condanna (art. 6 comma 7 L. 401/1989) |
Stessa sanzione prevista per la violazione al divieto e prescrizioni del questore | Procedibilità: d'ufficio Arresto: consentito (art. 8/1 bis L 401/89) Fermo: non consentito |
Procura | Arresto in quasi flagranza entro 48 ore (101) |
| Lancio di materiale pericoloso Nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lanciare o utilizzare, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere (art. 6 bis comma 1, L. 401/1989) |
Reclusione da 1 a 4 anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva o un ritardo rilevante nell'inizio | Procedibilità: d'ufficio Arresto: consentito (art. 8/1 bis L 401/89) Fermo: non consentito |
Procura | Salvo che il fatto costituisca più grave reato Arresto in quasi flagranza entro 48 ore (101) (110) |
| Lancio di materiale pericoloso, aggravato Se dal fatto deriva un danno alle persone(art. 6 bis comma 1, L. 401/1989) |
Pena aumentata fino alla metà | Procedibilità: d'ufficio Arresto: consentito (art. 8/1 bis L.401/89) Fermo: non consentito |
Procura | Salvo che il fatto costituisca più grave reato. Arresto in quasi flagranza entro 48 ore (101) |
| Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive Nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, essere trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere (art. 6-ter comma 1 L. 401/1989) |
Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 1.000,00 a € 5.000,00 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: consentito (art. 8/1 bis L. 401/89) Fermo: non consentito |
Procura | Salvo che il fatto costituisca più grave reato. Arresto in quasi flagranza entro 48 ore (101) |
| Scavalcamento Nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, superare indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto (art. 6 bis comma 2 legge 401/89) |
Arresto fino un anno o ammenda da € 1.000,00 a € 5.000,00 | Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Salvo che il fatto costituisca più grave reato |
| Invasione di campo Nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, invadere il terreno di gioco (art. 6 bis comma 2 legge 401/89) |
Arresto fino un anno o ammenda da € 1.000,00 a € 5.000,00 |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito |
Procura | Salvo che il fatto costituisca più grave reato |
| Scavalcamento o invasione di campo aggravati Se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica (art. 6bis, comma 2, L 401/89) |
Reclusione da 6 mesi a 4 anni |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito | Procura | Salvo che il fatto costituisca più grave reato |
| Violenza o minaccia o resistenza nei confronti degli addetti ai controlli Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli artt. 336 e 337 del C.P., nei confronti dei soggetti incaricati dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive (art. 6-quaterL 401/1989) |
Stessa pena prevista dagli artt. 336 e 337 C.P. | Procura | Purché le persone offese siano riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte | |
| Turbativa Turbare il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva (art. 7 legge 401/89) |
Sanz. amm.va da € 25,00 a €154,00 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 50, 00 | Prefetto | |
| Occupazione indebita di aree Occupare indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 unità, non accessibili al pubblico (art. 1- quinquies comma 6 D.L. 28/2003) |
Sanz. amm.va da €103,00 a €516,00 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 172,00 | Prefetto | |
| Accesso indebito all'impianto sportivo Accedere indebitamente all'interno di un impianto sportivo con capienza superiore a 7.500 unità, privi del titolo di accesso numerato (art. 1-quinquies comma 7 D.L. 28/2003) |
Sanz. amm.va da €103,00 a €516,00 |
P.M.R.: entro 60 gg. € 172,00 | Prefetto | |
| Vendita abusiva di titoli di accesso Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge una manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano alla manifestazione medesima (art. 1-sexies D.L. 28/2003) |
Sanz. amm.va da € 2.500,00 a €10.000,00 |
P.M.R.: entro 60 gg. €3333,33(4) | Prefetto | Segnalazione al questore per eventuale DASPO |
| Accesso o permanenza abusiva negli impianti sportivi Chiunque entra negli impianti in violazione del regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica (art. 1-septies del D.L. 28/2003) |
Sanz. amm. da €100,00 a € 500,00 | P.M.R.: entro 60 gg. € 166,66 | Prefetto | Fuori dei casi di cui all'art. 1-quinquies, comma 7. Comunicazione al questore per applicazione del DASPO in caso di reiterazione. |
| Addetti ai controlli, privi dei requisiti soggettivi. Società sportive che abbiano incaricato dei compiti di controllo dei titoli di accesso e dell'instrada-mento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 6-quater comma Ibis L 401/1989) |
Sanz. amm. da € 20.000,00 a €100.000,00 | P.M.R.: entro 60 gg. € 33.333,33 (4) | Prefetto | |
| ALTRI REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE | ||||
| Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (artt. 336 e 339 c.p.) | Reclusione | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: consentito |
Procura | |
| Resistenza a un pubblico ufficiale (artt. 337 e 339 c.p.) |
Reclusione | Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: consentito |
Procura | |
| Danneggiamento (art. 635 c.p.) |
Reclusione |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: non consentito |
Procura | Art. 381 lett. h), c.p.p. |
| Lesioni personali gravi o gravissime a p.u. (art. 583 quater c.p.) |
Reclusione |
Procedibilità: d'ufficio Arresto: facoltativo Fermo: consentito |
Procura |
Volo a diporto o sportivo
Per gentile concessione del Prof. Giovanni Calesini, autore del testo "Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi" - editrice Laurus Robuffo – Roma www.laurusrobuffo.it - Tutti i diritti riservati - Vietata ogni riproduzione anche parziale
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VIOLAZIONE |
SANZIONE EDITTALE |
PROCEDURA (1) |
AUTORITÀ |
ANNOTAZIONI |
| Violazione della norma che impone di indossare, durante il volo da diporto o sportivo, il casco protettivo di tipo rigido omologato (art. 2 D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404) | Sanz. amm.va da € 258 a €1.032 (art. 4 L. 25 marzo 1985, n. 106) |
P.M.R.: entro 60 gg. €344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale |
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| Effettuare il decollo o l'atterraggio relativamente ad un volo da diporto o sportivo senza il consenso di chi può disporre dell'area o contro gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità (art. 3/1° D.P.R. 404/88) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.032 (art. 4L 106/85) | P.M.R.: entro 60 gg. €344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | |
| Effettuare atterraggi, decolli od operazioni di volo da diporto o sportivo, sopra o in prossimità di aerodromi o aeroporti civili, senza specifica autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente (art. 3/2° D.P.R. 404/88) | Sanz. amm.va da € 258 a €1.032 (art. 4L. 106/85) |
P.M.R.: entro 60 gg. €344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | L'autorizzazione è rilasciata caso per caso |
| Effettuare atterraggi, decolli od operazioni di volo da diporto o sportivo, sugli aeroporti militari, anche se aperti al traffico aereo civile (art. 3/2° D.P.R. 404/88) | Sanz. amm.va da € 258 a €1.032 (art. 4L. 106/85) |
P.M.R.: entro 60 gg. €344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | Salvo eccezionali autorizzazioni della direzione della circoscrizione aeroportuale |
| Violazione della norma che consente di effettuare il volo da diporto o sportivo, unicamente sul territorio nazionale e le acque territoriali, alla distanza di almeno 4 km all'interno dei confini dello Stato (art. 4 D.P.R. 404/88) | Sanz. amm.va da € 258 a €1.032 (art. 4L. 106/85) |
P.M.R.: entro 60 gg. €344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | Salvo il caso di pubblica manifestazione od impresa sportiva autorizzata ai sensi dell'art. 2 della L. 29 maggio 1954, n. 340 |
| Effettuare attività di volo da diporto o sportivo utilizzando apparecchi non muniti di apposita targhetta metallica di identificazione a cura dell'Aeroclub d'Italia, o non colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra (art. 5/1° D.P.R. 404/88) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.032 (art. 4L. 106/85) |
P.M.R.: entro 60 gg. €344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | Sulla targa metallica delle dimensioni di cm 10 x 15, figurano la lettera I seguita da 4 numeri. Deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio |
| Porre in circolazione apparecchi per il volo da diporto o sportivo provvisti di motore, non iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Aeroclub d'Italia, vidimato nelle forme di legge, in cui sono annotate le caratteristiche e le dimensioni di ciascun apparecchio, con la specificazione della ditta che lo ha prodotto. Nel registro sono annotati in ordine cronologico gli atti di cessione dell'apparecchio (art. 5/2 D.P.R. 404/88 modif. con D.P.R. 207/93) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.032 (art. 4L. 106/85) | P.M.R.: entro 60 gg. €344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | |
| Porre in circolazione apparecchi per il volo da diporto o sportivo in cui le singole lettere e cifre che figurano sulla targa di identificazione non siano riprodotte in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x 15 sulla parte inferiore dell'ala (art. 5/5° D.P.R. 404/88) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.032 (art. 4L 106/85) | P.M.R.: entro 60 gg. € 344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | |
| Non osservare l'obbligo di avere sempre a bordo dell'apparecchio per il volo da diporto o sportivo il certificato di identificazione e la documentazione vistata (art. 5/6° D.P.R. 404/88) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.032 (art. 4L 106/85) | P.M.R.: entro 60 gg. € 344 | Direzione dì circoscrizione aeroportuale | |
| Omettere di dare avviso entro 8 giorni dall'Aero Club d'Italia del passaggio di proprietà dell'apparecchio o della distruzione del medesimo (art. 5/7° D.P.R. 404/88) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.032 (art. 4L. 106/85) | P.M.R.: entro 60 gg. € 344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | Per il passaggio di proprietà l'obbligo compete all'acquirente |
| Omettere di denunciare all'Aero Club d'Italia, le eventuali modifiche alla struttura e agli altri dati indicati nella dichiarazione presentata all'Aero Club d'Italia (art. 5/8° D.P.R. 404/88) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.032 (art. 4L 106/85) | P.M.R.: entro 60 gg. €344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | L'obbligo compete al proprietario |
| Violazione della norma che consente l'attività di volo da diporto o sportivo solo dall'alba al tramonto, fuori delle nubi e in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenta di ogni altro tipo di traffico (art. 6/1° D.P.R. 404/88) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.032 (art. 4L. 106/85) | P.M.R.: entro 60 gg. € 344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | |
| Violazione della norma che consente l'attività di volo da diporto o sportivo fino ad un'altezza massima di 500 piedi (150 mt circa) dal terreno, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli e comunque a una distanza non inferiore a 5 km dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone) (art. 6/2° D.P.R. 404/88) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.032 (art. 4L. 106/85) | P.M.R.: entro 60 gg. €344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite è di 1000 piedi (300 mt circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti |
| Effettuare il sorvolo di centri abitati, agglomerati di case e assembramenti di persone, caserme, depositi di munizioni, porti militari, aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, stazioni ferroviarie ed altri centri di vie di comunicazione, centrali elettriche, dighe, ospedali, carceri, opifici (art. 6/4° D.P.R. 404/88 modif. con D.P.R. 207/93) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.032 (art. 4L. 106/85) | P.M.R.: entro 60 gg. €344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | |
| Effettuare il lancio di oggetti o liquidi in volo (art. 6/4° D.P.R. 404/88) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.032 (art. 4L 106/85) | P.M.R.: entro 60 gg. €344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | |
| Effettuare il sorvolo di autostrade, strade statali e linee ferroviarie (art. 6/4° D.P.R. 404/88 modif. con D.P.R. 207/93) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.032 (art. 4L 106/85) | P.M.R.: entro 60 gg. €344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | Quando strettamente necessario potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale |
| Impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale che non sono controllate, nonché le aree regolamentate pericolose o proibite (art. 6/5° D.P.R. 404/88) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.032 (art. 4L 106/85) | P.M.R.: entro 60 gg. €344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | Salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero dei trasporti |
| Inosservanza delle disposizioni in materia di precedenze: 1) gli apparecchi in volo, che procedono in opposta direzione, alla stessa quota e sul medesimo asse longitudinale, devono effettuare una virata di scampo sulla propria destra, a distanza tale da non creare rischi di collisione; 2) quando due apparecchi convergono approssimativamente alla stessa quota verso la medesima direzione, l'apparecchio che ha l'altro sulla sua destra deve dare la precedenza; 3) gli apparecchi devono inoltre in ogni caso, dare la precedenza agli aeromobili, e gli apparecchi provvisti di motore debbono dare la precedenza a quelli della stessa specie che ne siano sprovvisti (art. 8 D.P.R. 404/88) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.032 (art. 4L. 106/85) | P.M.R.: entro 60 gg. €344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | |
| Inosservanza delle disposizioni in materia di sorpasso: 1) il sorpasso di altri apparecchi al di sopra o al di sotto degli stessi non è consentito se non a quote o distanze tali da non compromettere la libertà di manovra del sorpasso e per non creare rischi dì collisione; 2) l'apparecchio sorpassante ha la precedenza sull'apparecchio sorpassato. In nessun caso quest'ultimo deve effettuare manovre tali da limitare la possibilità di circolazione del primo (art. 9 D.P.R. 404/88) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.032 (art. 4L. 106/85) | P.M.R.: entro 60 gg. €344 | Direzione dì circoscrizione aeroportuale | |
| Inosservanza delle disposizioni in materia di precedenza di atterraggio: 1 ) gli apparecchi in volo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio o nella fase finale di avvicinamento per l'atterraggio; 2) gli apparecchi in decollo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio; 3) quando due o più apparecchi sono in avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, l'apparecchio a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore (art. 10 D.P.R. 404/88) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.032 (art. 4 L. 106/85) | P.M.R.: entro 60 gg. €344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | |
| Effettuare attività di volo da diporto o sportivo senza il possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall'Aero Club d'Italia (art. 12/1° D.P.R. 404/88) | Sanz. amm.va da € 258 a € 1.032 (art. 4L. 106/85) | P.M.R.: entro 60 gg. €344 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | |
| Inosservanza delle disposizioni della legge o del regolamento in materia di accertamento della idoneità psicofisica e dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi per il volo da diporto e sportivo (art. 4L. 106/85) | Sanz. amm.va da € 25 a €258 | P.M.R.: entro 60 gg. €50 | Direzione di circoscrizione aeroportuale | Le disposizioni sono contenute nei capi III e IV del D.P.R. 404/88 |
| Praticare la disciplina del volo da diporto o sportivo con mezzi privi di motore, senza la copertura dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo (art. 21 D.P.R. 404/88 modif. con D.P.R. 207/93) |
Sanz. amm.va da € 103 a €413 (art. 4L 106/85) |
P.M.R.: entro 60 gg. € 137,66 (4) | Direzione di circoscrizione aeroportuale | (34) |
| Porre in circolazione apparecchi per il volo da diporto o sportivo muniti di motore, senza la copertura dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o di collisione in volo. All'osservanza della disposizione è tenuto il proprietario dell'apparecchio provvisto di motore, anche se non intenda fare uso di un apparecchio personalmente. Chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad accertarsi che l'obbligo sia stato osservato e, in mancanza a provvedere alla copertura assicurativa (art. 21 D.P.R. 404/88 modif. con D.P.R. 207/93) | Sanz. amm.va da € 103 a €413 | P.M.R.: entro 60 gg.) € 137,66 (4) | Direzione di circoscrizione aeroportuale | (34) |
Ingresso in Italia
Lo straniero, per poter entrare nel territorio dello Stato italiano, è soggetto ad una serie di regole previste e raccolte, in particolare, nel T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con D.Lgs. 286/98 nonché nel Regolamento recante norme di attuazione del predetto testo unico, emanato con D.P.R. 394/99.
Il Testo unico del ‘98 ha subito profondi ritocchi con la L. 106/02 (di conv. del D.L. 51/02) nonché con L. 189/02 ( c.d. Bossi-Fini).
Per “stranieri” si intendono: - gli apolidi; - i cittadini che non appartengono all'Unione Europea, che oggi conta 27 Stati membri (Bulgaria e Romania dal 1/01/07, nonchè Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria); - i cittadini dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) che non appartengono alla UE; - i cittadini appartenenti alla Confederazione svizzera.
L’ingresso è consentito solo attraverso un valico di frontiera e per coloro che si trovino in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente, riconosciuto valido per l'attraversamento dei confini. Devono, inoltre, essere in possesso di un visto di ingresso o di transito, a meno che non possano entrare nel territorio italiano, in esenzione di visto.
Gli stranieri vengono sottoposti ai controlli di frontiera ed, in particolare, non devono risultare inseriti tra i segnalati ai fini della “non ammissione” (sistema informativo Schengen), non devono essere già stati considerati pericolosi per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali e devono dimostrare di avere i mezzi finanziari per il loro sostentamento nonché per l’eventuale ritorno nel proprio Paese.
In mancanza anche di un solo di questi requisiti, lo straniero potrà essere respinto alla frontiera. Ogni tre anni il Presidente del Consiglio dei ministri predispone il documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione nel territorio dello Stato italiano. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, invece, sono definite annualmente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato. Per il 2007 i flussi d'ingresso sono stati previsti dal Dpcm 9.1.2007 (G.uff. del 12.3.2007) nonchè dal Dpcm 30.10.2007 (G.uff. 279 del 30.11.2007) con il quale sono stati consentiti 170 mila "ingressi" per i lavoratori extracomunitari e l'ulteriore novità della possibilità della presentazione delle domande per via telematica.
Visto di ingresso
Il visto è l’autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica italiana. E’ stampato su carta adesiva e si applica sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente. E’ concesso allo straniero dalle rappresentanze diplomatiche (ambasciata/consolato) italiane nel Paese di origine o della stabile residenza dello straniero. In base alla Convenzione di Schengen il cittadino straniero può entrare e soggiornare in Italia anche con un visto rilasciato da una rappresentanza diplomatica di uno degli Stati aderenti alla predetta Convenzione.
Alla domanda di visto deve essere allegata una foto formato tessera, un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la documentazione specifica per il tipo di visto richiesto.
Lo straniero deve necessariamente indicare la finalità del viaggio, i mezzi di sostentamento per il viaggio ed il soggiorno nonché le condizioni di alloggio.
In alcune circostanze (soggiorni per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva) e per limitato periodo di permanenza ( non superiori a 90 giorni) i cittadini dei seguenti Paesi non sono obbligati a richiede il visto di ingresso: Andorra, Argentina, Australia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.
In ogni altro caso nonchè i cittadini di tutti gli altri Paesi (questi, per qualunque tipologia di ingresso), hanno sempre l'obbligo di richiedere il visto.
Permesso di soggiorno
Lo straniero che intende soggiornare in Italia deve richiedere il permesso di soggiorno, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio italiano, a meno che non intenda soggiornare in Italia per un periodo non superiore a tre mesi per visite, affari, turismo e studio.
Come si ottiene: Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario avere:
- il modulo di richiesta con su apposta una marca da bollo da €14,62 - il passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto.
Per i permessi di durata superiore a 90 giorni, bisogna aggiungere: - versamento su c/c postale di Euro 27,50 per i costi di produzione del permesso di soggiorno formato elettronico. Quest’ultimo consiste in una tessera magnetica “card”, con un microchip e una banda a memoria ottica che contiene i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare in formato digitale.
La durata del permesso di soggiorno può essere:
fino a tre mesi per visite, affari e turismo;
fino a sei mesi per lavoro stagionale, estensibile fino a nove mesi in alcuni settori;
fino ad un anno, per la frequenza di corsi di studio/formazione professionale;
fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.
In prossimità della scadenza del permesso di soggiorno, è possibile richiederne il rinnovo, sussistendone, ovviamente, ancora tutti i presupposti di legge:
90 giorni prima della scadenza, per il permesso di soggiorno valido 2 anni;
60 giorni prima della scadenza, per quello valido 1 anno;
30 giorni prima della scadenza, nei restanti casi.
Dove richiederlo:
Il permesso di soggiorno va richiesto, di norma, presso la QUESTURA, dove l’operatore rilascerà una ricevuta (“cedolino”) di avvenuta consegna della richiesta.
Per alcune tipologie di permesso di soggiorno [adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, famiglia (anche per ragazzi da 14 a 18 anni), lavoro autonomo/subordinato/stagionale, lavoro nei casi previsti dall'art. 27, missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale, turismo, rinnovo per permesso di apolide/asilo, carta di lungo soggiorno per cittadini extraUE, la conversione del permesso, il duplicato del permesso o della carta di soggiorno smarriti, l'aggiornamento del permesso o della carta di soggiorno (per cambio di residenza, nascita di figli)] è possibile recarsi presso gli uffici delle POSTE abilitati dove verrà consegnato un kit con una busta e due moduli. Al momento della consegna della busta, devono essere corrisposti Euro 30,00 per le spese postali.
La ricevuta rilasciata dall’ufficio postale vale come “titolo” per attestare la regolarità del soggiorno. Inoltre vi è la possibilità di recarsi, in alcuni casi, presso lo Sportello unico per l'immigrazione, istituito presso la Prefettura – U.T.G.. L’incaricato compilerà la richiesta di permesso di soggiorno e la consegnerà allo straniero che la spedirà per posta con una assicurata. L’interessato riceverà, successivamente, a casa una comunicazione della Questura dove è indicato il giorno in cui dovrà presentarsi munito delle fotografie e l'elenco di eventuali documenti mancanti.
Se si tratta del primo ingresso, verranno rilevate le impronte digitali.
Permesso di soggiorno per LAVORO SUBORDINATO O STAGIONALE
Il datore di lavoro che intende “assumere” uno straniero residente all’estero, deve recarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura - U.T.G. della propria provincia, al fine di compilare un modulo di richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, corredandola con una fotocopia del passaporto dello straniero nonché allegando la copia del contratto di lavoro stipulato. La prefettura, sentito il Questore, rilascia, nel limite dei flussi previsti dai decreti di programmazione, il nulla osta. Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero (entrato in Italia con il Visto, ove richiesto) dovrà recarsi presso lo Sportello unico per la firma del contratto di soggiorno. In caso di licenziamento o di dimissioni volontarie, è possibile, per lo straniero, iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, comunque non inferiore a un anno (tranne che per il lavoro stagionale). L’autorizzazione al lavoro stagionale può avere una validità minima di 20 giorni e massima di 6 mesi, estensibile fino a 9 mesi per alcuni settori. Qualora ne ricorrano le condizioni, lo straniero può convertire questo tipo di permesso con uno per lavoro subordinato. Il lavoratore straniero che fa ritorno regolarmente, alla scadenza, nel proprio Paese di origine, ha diritto di precedenza, per un successivo periodo lavorativo in Italia, rispetto ai suoi concittadini mai entrati in Italia per motivi di lavoro.
Permesso di soggiorno per LAVORO AUTONOMO
Per poter esercitare l’attività di lavoro autonomo o d’impresa in Italia, lo straniero dovrà recarsi presso l’ambasciata o il consolato italiano, il quale dovrà rilasciare un Visto di ingresso per lavoro autonomo con l'indicazione dell’attività che si intende svolgere. Entro otto giorni dall'arrivo in Italia, è necessario fare richiesta del permesso di soggiorno, presentando una domanda corredata dalla fotocopia di tutto il passaporto, la dimostrazione di avere risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che si intende intraprendere in Italia, il possesso di eventuali - talvolta necessari - iscrizioni ad albi professionali o registri, attestazione dell’autorità competente che non ci sono motivi ostativi al rilascio di autorizzazioni o licenze per tale attività, la dimostrazione di avere una idonea sistemazione abitativa nonché la dimostrazione di possedere un reddito annuo comunque superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione alla spesa sanitaria. In alternativa, si può presentare una garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Permesso di soggiorno per RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Allo straniero - regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro, per asilo, per studio, per motivi religiosi oppure familiari, o già in possesso di carta di soggiorno - viene riconosciuta la possibilità di ricongiungersi con la propria famiglia. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata, su modulo prestampato, allo Sportello Unico Immigrazione istituito presso la Prefettura-U.T.G. del luogo di dimora del richiedente e può essere chiesto in favore del coniuge, dei figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, dei figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie esigenze di vita in maniera permanente o per le loro condizioni di salute nonchè dei genitori a carico che non abbiano un adeguato sostegno familiare nel loro Paese di origine o di provenienza. Lo straniero deve, inoltre, dimostrare di avere un reddito annuo non inferiore all'importo dell'assegno sociale, se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare; mentre, se si chiede per più familiari, il reddito deve essere rapportato e commisurato alla effettiva consistenza del nucleo stesso. Deve, inoltre, dimostrare la disponibilità di un alloggio adeguato, la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare ( il cui accertamento deve essere esperito dall’autorità diplomatica italiana nel paese di origine o di provenienza dello straniero), copia del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno di cui si è titolari. Lo straniero che entra in Italia con il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, entro otto giorni dal suo ingresso, deve compilare il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l'immigrazione. Successivamente sarà la Questura, su richiesta dello Sportello Unico, ad esprimersi sui motivi che eventualmente non consentono il soggiorno dello straniero in Italia. I requisiti relativi alla disponibilità del reddito e dell'alloggio non sono richiesti allo straniero titolare del permesso di soggiorno per asilo politico. Figli minori Il figlio minore dello straniero che soggiorna regolarmente in Italia, è inserito nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del 14° anno di età. Successivamente gli verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, oppure una carta di soggiorno. Dichiarazione di soggiorno per periodi di breve durata Le norma sopra citate, in virtù della L. 28 Maggio 2007, n. 68, non si applicano per i “soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”. Infatti dal 2 giugno di quest’anno, sono entrate in vigore le nuove regole per gli stranieri che soggiornano in Italia per un periodo non superiore a 3 mesi per motivi di studio, turismo o affari. In ogni caso il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto. Lo straniero dovrà dichiarare la sua presenza all’autorità di frontiera al momento dell’ingresso; mentre entro 8 giorni dovrà notificarla al questore della provincia in cui si trova. Rischiano l’espulsione tutti gli stranieri che non provvedono a comunicare la loro presenza sul nostro suolo nazionale come coloro che si tratterranno oltre i tre mesi previsti od oltre il termine scritto sul loro visto d’ingresso.
Carta di soggiorno
Il D.Lgs. nr. 3 dell’8 gennaio 2007 ha riscritto alcune norme del TU Stranieri in relazione alla concessione della c.d. Carta di Soggiorno. In particolare, quest’ultima, è stata sostituita dal c.d. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (v. art. 9 e 9 bis T.U. Stranieri). Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri riportati nell'art. 29 co. 3, lett. b) TU Stranieri nonchè di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda Usl competente per territorio, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sè e per i familiari. Tale permesso, una volta rilasciato, consente allo straniero di entrare in Italia senza visto, svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa salvo che la legge espressamente non la riservi al cittadino italiano, usufruire di servizi e di prestazioni erogate dalle p.a. (assistenza sociale, scolastica, previdenziale, etc..) nonché partecipare alla vita pubblica locale. Non è possibile per lo straniero, invece, richiedere il Permesso di soggiorno di lungo periodo se egli è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione professionale, se si trova nel territorio italiano a titolo di protezione temporanea/umanitaria oppure si tratta di un soggiorno per asilo. Sono esclusi, inoltre, i titolari di permesso di soggiorno di breve durata oppure gli stranieri che appartengono a categorie di soggetti con particolare status giuridico, inseriti in convenzioni internazionali (Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, etc..) La domanda va presentata presso gli uffici postali ed è necessario allegare una marca da bollo da euro 14,62, copia del passaporto, copia della dichiarazione dei redditi, 4 fotografie formato tessera, un reddito adeguato previsto dalle norme. La richiesta può essere presentata anche per il coniuge, i figli minori e, se a carico, per i figli maggiorenni e per i propri genitori. A questi verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Per ottenere il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario avere un reddito adeguato alla composizione del nucleo familiare nonché produrre la certificazione anagrafica, “vistata” dalla autorità consolare italiana del Paese di provenienza, che attesti il rapporto familiare. Il permesso di soggiorno CE è revocato se è stato acquisito fraudolentemente, in caso di espulsione, quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, in caso di assenza dal territorio dell'Ue per un periodo di 12 mesi consecutivi, in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Ue (previa comunicazione da parte di quest'ultimo) nonché in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni. Gli stranieri, in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Ue, possono chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato/autonomo, frequentare corsi di studio o di formazione professionale, soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno (art. 9 bis, T.U. Stranieri).
Riconoscimento dello status di Rifugiato
Nuove strutture, uffici e procedure amministrative per l’accoglienza di chi richiede lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951.
Il regolamento, emanato come D.P.R.303/2004, prevede che gli stranieri, ivi compresi i minori non accompagnati, interessati al riconoscimento dello status di rifugiato politico possano presentare domanda ( se, del caso, con l’aiuto di un interprete) presso l’ufficio di polizia di frontiera o presso l’ufficio della Questura territorialmente competente.
Alla presentazione della domanda, inoltrata alla competente Commissione Territoriale, che avrà il compito di verificare se esistono i presupposti per il riconoscimento di tale status, seguirà il fotosegnalamento.
La richiesta deve essere corredata dalle motivazioni per le quali si richiede lo status e di ogni altro documento che comprovi la necessità del riconoscimento nonché, se posseduto, il passaporto.
L’esame delle domande (anche per le richieste fatte in un altro Stato della Comunità europea) verrà svolto da una delle sette Commissioni territoriali, con competenza su più regioni o province, appositamente costituite presso le prefetture di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani.
L’esito positivo delle domande di asilo si conclude con il rilascio di un certificato che attesta la condizione di rifugiato. Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno di tre mesi, rinnovabile fino alla definizione ultima della pratica.
I richiedenti (esclusi i minori non accompagnati) potranno essere trattenuti in un centro di identificazione per il tempo strettamente necessario al rilascio delle autorizzazioni alla permanenza sul territorio. Se già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento, verranno invece trattenuti presso un centro di permanenza temporanea e di assistenza.
Provvedimenti amministrativi
Lo straniero che non ha i requisiti per entrare o per permanere in Italia, può essere oggetto:
1) di respingimento:
a) di polizia alla frontiera. Si esegue per gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti per l’ingresso nel territorio dello Stato italiano.
b) del Questore con accompagnamento alla frontiera. Si esegue per gli stranieri, entrati in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, fermati al momento dell’ingresso oppure immediatamente dopo oppure quando sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso o motivi umanitari. Al riguardo è stato emanato il D.Lgs. 7-4-2003 n. 85 che prevede nuove regole per la protezione temporanea degli sfollati extracomunitari in caso di afflusso massiccio nonché norme relative alla cooperazione in ambito comunitario.
2) di espulsione Si tratta di un provvedimento amministrativo emanato dal Prefetto ( tranne i casi in cui spetta al Ministro dell’Interno) con cui viene disposto che uno straniero lasci il territorio italiano. L’espulsione amministrativa (art. 13 T.U. Stranieri) viene applicata se lo straniero:
- entra nel territorio dello Stato e non è stato respinto;
- si è trattenuto in Italia senza aver richiesto il permesso di soggiorno o lo stesso è stato revocato/ annullato/scaduto da più di 60 gg.
- appartiene ad una delle categorie previste dalla L. 1423/56 art. 1, L. 575/65 art. 1 o indiziati di appartenere ad associazione tipo mafiosa. Il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto può essere: - con accompagnamento immediato alla frontiera;
- con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 15 gg.
In caso di espulsione immediata, il Questore, per dare esecuzione al provvedimento prefettizio, emette un altro provvedimento (il c.d. ORDINE) diretto alla forza pubblica con cui dispone, in alternativa:
- accompagnamento immediato alla frontiera - trattenimento in un CPT per identificazione, soccorso, indisponibilità del vettore, etc.
- allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni.
Contro il decreto di espulsione del Prefetto può essere presentato ricorso al Giudice di pace del luogo in cui ha sede il prefetto emanante entro 60 giorni dalla data del provvedimento. Con D.Lgs. 12/2005 è stato regolamentato ed armonizzato, tra i Paesi della Ue, il riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi. L'autorità nazionale valida ad accogliere una misura di esecuzione per l'attuazione di una decisione di allontanamento, ossia di respingimento ed espulsione, adottata da un altro Stato membro dell'Unione europea, è il Prefetto.
L'accertamento della situazione concernente gli stranieri coinvolti nella decisione di allontanamento viene effettuata dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, il quale può avvalersi del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che utilizzerà i canali di consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto. L'interessato può presentare ricorso all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. Inoltre, se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello straniero interessato, spetta allo Stato autore e allo Stato esecutore compensare tra loro gli squilibri finanziari.
Soggiorno dei cittadini degli Stati dell'U.E.
La normativa sugli stranieri non si applica ai cittadini degli stati membri dell’Ue, i quali sono sottoposti al D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30, “diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”, il quale ha raccolto in un unico corpus legislativo tutte le precedenti norme in materia, in particolare il D.p.r. 54/2002, ora abrogato. Tale decreto, quindi, regola il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di entrare, soggiornare, circolare liberamente nel territorio degli Stati membri nonché il diritto di soggiorno permanente e le restrizioni a tali diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Si rammenta che, “cittadini dell’Unione” sono tutte le persone avente la cittadinanza di uno Stato membro, mentre, per “familiare” si intende il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner sulla base della definizione di cui sopra; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner. Il provvedimento subordina le condizioni del soggiorno alla durata dello stesso, infatti, per i soggiorni inferiori a tre mesi, la sola formalità richiesta è il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. Per usufruire, invece, del diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, il cittadino deve richiedere l’iscrizione anagrafica e soddisfare uno dei seguenti requisiti: essere un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato oppure disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato o, ancora, di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o di formazione professionale o, infine, avere lo status di familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornarvi. Il decreto determina anche l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante, che si ottiene dopo avervi risieduto legalmente per un periodo ininterrotto di cinque anni, purché egli non sia stato oggetto di una misura di allontanamento. Le stesse disposizioni si applicano ai familiari dell’interessato, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che vi hanno anch’essi risieduto cinque anni. Il diritto di soggiorno permanente si perde, però, in ogni caso, a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi. Con la Circolare n. 2 del 28/12/2006 emanata congiuntamente dal Ministero dell’Interno e Ministero della Solidarietà sociale, si è precisato che ai cittadini rumeni e bulgari, diventati comunitari dal 1° gennaio 2007, non si applicano più le disposizioni contenute del Testo Unico sull'immigrazione ma quelle in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Per quanto concerne l'accesso al lavoro, prima di liberalizzare completamente la circolazione dei lavoratori subordinati provenienti dai due Paesi, è previsto il ricorso ad un regime transitorio per il periodo di un anno. In base a questo sistema si attua l’apertura immediata per i settori del lavoro dirigenziale e altamente qualificato, di quello agricolo e turistico-alberghiero, del lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio e metalmeccanico, nonché per il settore del lavoro stagionale e del lavoro autonomo. Mentre per i settori diversi, sono previste semplificate per monitorare l’accesso al mercato del lavoro. Espulsione cittadini comunitari Con il decreto legge 181 del 1° novembre 2007 è stata modificata la disciplina sull’allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza, prevista dagli artt. 20 e seg., d.lgs 30/07. In particolare, per i predetti “motivi di pubblica sicurezza”, il potere di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini della U.e. è passato di competenza dei prefetti. Questi ultimi, nel provvedimento, dovranno indicare la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale (che non potrà superare i tre anni) nonché il termine entro il quale il cittadino comunitario dovrà lasciare il territorio italiano. Per “motivi imperativi di pubblica sicurezza”, invece, il provvedimento del prefetto è immediatamente eseguito dal Questore in base all'art. 13 comma 5 bis, T.U. immigrazione. Questi ultimi motivi ricorrono quando il “cittadino dell'Unione o un suo familiare…abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza” La violazione del divieto di reingresso viene trasformata da contravvenzione in delitto e punita con la reclusione fino a tre anni.
Testi legislativi richiamati
D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. D.P.R. 31-8-1999 n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286”. L. 7 giugno 2002, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera” D.Lgs. 7-4-2003 n. 85 “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in àmbito comunitario”. D.Lgs. 10 gennaio 2005, n. 12 “Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi”. Circolare n. 2 del 28.12.2006 del Min. Interno e Min. Solidarietà sociale - Ingresso nell'UE dei cittadini della Romania e della Bulgaria D.P.C.M. 9 gennaio 2007 “Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero nel territorio dello Stato, per l'anno 2007. D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” L. 28 maggio 2007, n. 68 “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”
Nozioni e disciplina
La materia riguardante le sostanze stupefacenti è regolata dal D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 che ha raccolto in un unico corpus normativo tutte le disposizioni di legge vigenti, dando vita al "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". Questa legge, tuttavia, così come altre fonti normative, non fornisce una definizione giuridica di cosa sia una "sostanza stupefacente", rimettendosi ad un criterio puramente "tabellare" per determinare ciò che è lecito e ciò che non lo è. Da un punto di vista scientifico le droghe possono essere suddivise in "sintetiche" e "naturali", mentre, da un punto di vista degli "effetti", possono suddividersi in depressivi come i barbiturici e gli ansiolitici, in narcotici come è il caso dell’oppio, dell’eroina oppure in allucinogeni (basti pensare all’acido lisergico o LSD), per passare agli stimolanti come la cocaina e le anfetamine, per poi finire con droghe i cui effetti non sono meglio catalogati come nel caso dell’hashish e della marijuana. Il testo unico del 1990 ha subito, nel corso degli anni, ulteriori modifiche sia per interventi abrogativi a seguito di referendum (p.e. abolizione del concetto di "dose media giornaliera") sia per modifiche legislative che ne hanno rettificato impostazione e regime sanzionatorio. Da ultimo, infatti, la legge nr. 49/06, di conversione al d.l. 272/05 (c.d. legge Fini-Giovanardi), ha abolito la precedente distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti ed ha inasprito le sanzioni relative alle condotte di produzione, di traffico e di detenzione illecita ed uso di sostanze stupefacenti, rimanendo ferma la distinzione tra comportamenti puniti con sanzione penale (uso non personale della sostanza stupefacente) e comportamenti puniti con sanzione amministrativa (uso personale). Infatti, oramai tutte le "sostanze vietate", senza alcuna distinzione, sono elencate nella tabella I di cui all’art. 14 del citato Testo unico, mentre nella tabella II sono contenuti tutti i medicinali registrati in Italia, contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope. I limiti massimi di "principio attivo", la cui quantità può essere rilevata solo con esami di laboratorio, sono stati determinati con D.M. 11 aprile 2006, modificato dall'art. 1, D.M. 4 agosto 2006. Successivamente, quest’ultimo decreto, la cui efficacia era stata sospesa dal Tar Lazio, sezione terza quater, in data 15 marzo 2007, è stato annullato dalla stessa sezione con sentenza 21 marzo 2007, n. 2487.
Illeciti amministrativi
Fattispecie
Nel momento in cui si è in presenza di fatti o comportamenti che non consentono di ritenere dimostrata la destinazione ad un uso non esclusivamente personale del trasgressore, tali eventi costituiscono un illecito amministrativo. Occorre rammentare come la legge non punisce l’uso personale, ossia non vieta l'uso personale di stupefacenti, punisce, invece, con una sanzione amministrativa, determinate condotte finalizzate all'uso personale.
Adempimenti di polizia giudiziaria
Il sistema sanzionatorio previsto per tali tipologie di illeciti è previsto dall’art. 75 T.U., così come interamente sostituito dalla legge del 2006. Il comma 1 contiene una elencazione di sanzioni amministrative (applicabili per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno) per coloro che, fuori dai casi di cui all’art. 73, comma 1-bis, illecitamente importano, esportano, acquistano, ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze stupefacenti o psicotrope. Tali sanzioni sono: a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. In caso di accertamento di fatti costituenti illecito amministrativo, la polizia giudiziaria procedente è tenuta ad una serie di adempimenti qui di seguito elencati (art. 75, co. 3): - contestazione con relativa redazione del “verbale di contestazione” e sequestro della sostanza stupefacente con redazione del relativo verbale di sequestro (combinato disposto art. 72, co. 5 L. 685/75 ed art. 75, co. 3 cit.) - riferire senza ritardo e comunque entro 10 giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10 (ASL, laboratorio di igiene e profilassi, sez. stupefacenti), al Prefetto competente in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell'interessato (art. 13) allegando i sopra citati verbali. Se al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono, altresì, all'immediato ritiro della patente di guida. Se è in possesso di un ciclomotore, viene ritirato anche il certificato di idoneità tecnica e il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo (art. 214, co. 1 ter, cod. strada). Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di 30 giorni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13, unitamente all’informativa relativa all’illecito amministrativo. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del nuovo codice della strada. In attesa del provvedimento di confisca e di distruzione della sostanza stupefacente sequestrata, questa è affidata e custodita dagli organi accertatori (art. 20 L. 689/81, art. 15 dPR. 571/82). Alla distruzione provvedono gli organi di polizia, avvalendosi di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale. Il verbale delle operazioni è trasmesso al Prefetto e al Ministero della Sanità. L'art. 77 del TU punisce con la sanzione amministrativa chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona, in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui, siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica
L’art. 75–bis, di nuova introduzione nel Testo unico, prevede una serie di provvedimenti che il questore può emanare nei confronti di alcune categorie particolari di soggetti. Infatti, qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente:
a) per reati contro la persona;
b) per reati contro il patrimonio;
c) per reati previsti dal testo unico stupefacenti;
d) violazione di norme sulla circolazione stradale;
e) violazione di norme del testo unico stupefacenti;
f) destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:
1) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
2) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
3) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
4) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
5) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
6) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
Illeciti penali
L’art. 73. co. 1 TU prevede la sanzione della reclusione e della multa per “chi, senza autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope”.
A titolo esemplificativo, la punibilità della “coltivazione” prescinde dal quantitativo di principio attivo o dalla dimensione della piantagione o da quanto sia ricavabile delle piante da stupefacenti. La semplice offerta o proposta di vendita assumono già rilevanza penale, senza che sia necessaria l'eventuale accettazione della proposta o la consegna della sostanza medesima.
Il “motivo” della cessione non ha importanza, ben potendo essere anche a titolo di cortesia, cosi come il trasporto. Allo stesso modo il comma 1 bis dell’art. 73 punisce con una sanzione penale quei fatti di importazione, esportazione, detenzione illecita e acquisto o ricezione a qualsiasi titolo della sostanza che, per una serie di “indicatori indizianti”, “appaiono destinati ad un uso non esclusivamente personale” (p.e., principio attivo superiore ai limiti massimi, modalità di presentazione della sostanza oppure “per altre circostanze dell'azione”). Il reato si perfeziona, nel caso di “importazione”, nel superamento dei confini nazionali e nel caso specifico di “importazione aerea”, nel momento in cui la merce è introdotta nello spazio aereo italiano. La “detenzione”, invece, va intesa nel senso di disponibilità di fatto della sostanza stessa. L'illecita detenzione è un reato permanente, per cui la competenza per territorio del giudice, si determina con riferimento al luogo ove ha avuto inizio la consumazione del reato mentre non ha rilevanza il luogo ove si è conclusa la condotta. L’art. 73, comma 5 prevede, inoltre, che quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti sono di lieve entità, la pena è diminuita. Una novità della Bossi-Fini (art. 73, co. 5 bis) è la possibilità per il giudice di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del “lavoro di pubblica utilità” di cui all'articolo 54 del d.lgs. 274/2000, per i reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il comma 6 prevede un aumento di pena per i fatti commessi in concorso da tre o più persone. L’art. 74 TU punisce l’associazione (tre o più persone) finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o più in generale per commettere i reati di cui all’art. 73 TU. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione non inferiore a venti anni, mentre chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Le aggravanti sono previste nel caso in cui gli associati siano “dieci o più” o se tra i partecipanti vi siano persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope oppure se l’associazione è armata. Occorre rammentare come tale delitto si perfeziona fin dal momento della costituzione dell’associazione, non occorrendo, per la fattispecie, che i delitti siano realmente commessi.
Attività di iniziativa della polizia giudiziaria
Controlli, ispezioni e perquisizioni previsti dal T.U. Stupefacenti
Oltre a quanto previsto dall’art. 352 c.p.p. e art. 113 norme att., in relazione alle perquisizioni “ordinarie”, il Testo Unico prevede all’art. 103, co. 2, che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. L’art. 103, co. 3, T.U. prevede, invece, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore. Nei casi sopra citati (controllo, ispezione e perquisizione) gli operatori procedenti sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.
Sequestro
Alla attività appena descritta fa spesso seguito il rinvenimento di sostanza stupefacente che dovrà essere sequestrata. Per il sequestro di iniziativa degli ufficiali di p.g. (art. 354 c.p.p.; casi di particolare necessità e urgenza, anche da agenti p.g., art. 113 n. att.), occorre che vi sia il pericolo che le cose o tracce possano subire alterazioni, dispersioni o modificazione prima dell'intervento del Pubblico ministero; nel caso particolare di rinvenimento di sostanza stupefacente, va sequestrato anche tutto quanto sia servito alla preparazione delle dosi nonché i mezzi di trasporto utilizzati per il traffico illecito. Naturalmente il tutto deve essere cristallizzato in un verbale di sequestro redatto con le forme e i contenuti previsti dal combinato disposto dell’art. 355 c.p.p. e art. 81 delle norme di attuazione. Copia del verbale di sequestro va consegnata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il predetto verbale va trasmesso, senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito per la convalida (art. 355, co. 1, c.p.p.)
Arresto in flagranza: obbligatorio e facoltativo
L'art. 380, co. 2 lett. h), c.p.p., prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del Testo Unico stupefacenti, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo (fatti di lieve entità). In quest’ultimo caso vi è l’arresto facoltativo in flagranza, mentre nel caso di detenzione di droga “per uso personale” (o altro fatto) si è in presenza di una violazione amministrativa. L’art. 73, co. 5 prevede una pena inferiore (reclusione da uno a sei anni e multa da euro 3.000 a euro 26.000) quando “per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità”. Per poter classificare un fatto di “lieve entità” bisogna considerare una serie di parametri che vanno ben oltre alle quantità di droga posseduta dal soggetto. Bisogna aver riguardo, infatti, a tutte le circostanze di natura soggettiva e oggettiva che si rinvengono, ictu oculi, al momento dell’accertamento della violazione penale. Si può dire che la lieve entità può essere parametrata rispetto al principio di offensività penale, così come sancito nei principi generali del codice penale. Possono rientrare nella valutazione dell’operatore di polizia le circostanze relative alla qualità della sostanza stupefacente, alle modalità di svolgimento dell’azione e quant’altro. Una circostanza che si potrebbe verificare è la c.d. codetenzione di sostanze stupefacenti. Quest’ultima fattispecie costituisce reato, anche se è qualificabile come “fatto di lieve entità” se l’acquisto avviene per il consumo di ciascuno del gruppo ivi compreso l’acquirente; viceversa se l’acquirente detentore non è anche assuntore, la circostanza non può essere qualificata di lieve entità con tutte le conseguenze del caso.
Attività di contrasto
Disciplina premiale per i collaboratori (art. 73 T.U.)
L’art. 73 T.U. stupefacenti al comma 7, prevede che le pene previste dai commi da 1 a 6 dello stesso articolo, sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. In pratica il legislatore ha introdotto un meccanismo di riduzione delle pene per chi collabora con la giustizia.
L'agente provocatore
Una particolare forma di istigazione è quella realizzata dal c.d. agente provocatore (spesso appartenente ad un organo di polizia) che provoca un delitto o induce taluno a compierlo al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli scoprire e punire, assicurando il colpevole alla giustizia. Trattasi in genere di appartenenti agli organi di polizia i quali, così operando, mirano a rendere possibile la scoperta di un'organizzazione criminale o l'individuazione di un singolo delinquente. Tale figura è andata nel tempo ampliandosi fino a comprendere sia casi in cui l'agente provocatore assume la veste di soggetto passivo del reato sia quelli in cui un soggetto si infiltra in un'organizzazione criminale alla scopo di scoprirne la struttura e denunciarne i partecipanti. Tale figura non presenta un carattere omogeneo ed in queste situazioni il problema giuridico è quello di valutare se ed in quali termini l'agente provocatore possa essere chiamato a rispondere penalmente dei reati oggetto della sua istigazione o provocazione. Le scriminanti (le cause di giustificazione) derivano dalla funzione pubblica esercitata dal provocatore. La giurisprudenza più volte chiamata a pronunciarsi ha intrapreso sulla questione una strada più rigorosa di quella scelta dalla dottrina prendendo, in estrema sintesi, la seguente posizione: 1- la Suprema Corte tende ad escludere la responsabilità dell'agente provocatore quando si tratti di un funzionario di polizia, questo perché la condotta viene scriminata dall'adempimento ad un dovere art.55 c.p.p. e 51 c.p. 2- la stessa Corte, quando l'agente provocatore è un privato cittadino, ritiene necessario, perché la sua condotta venga scriminata ex art. 51 c.p.,che il suo intervento derivi da un ordine legittimo della pubblica autorità, cioè che il soggetto adempia fedelmente all'ordine ricevuto per tutto il tempo "dell'operazione". La condotta, sia essa posta in essere da un agente pubblico o da un privato cittadino, per "scriminare" deve tradursi in una forma di indiretto o marginale intervento esaurendosi in un'attività di osservazione, controllo e contenimento delle azioni illecite altrui. Contrariamente è punibile, a titolo di concorso nel reato, l'agente che svolge un'attività concreta in maniera che l'evento delittuoso è da considerarsi come una conseguenza diretta della sua condotta ovvero è riferibile anche alla sua condotta.
Attività sotto copertura (art. 97 T.U.)
L’art. 97 del T.U., di recente modificato, dispone come non sono punibili gli ufficiali di p.g. addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti riguardanti il testo unico citato ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali. Per le indagini di cui sopra, gli ufficiali ed agenti di p.g. possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il p.m. al più presto e comunque entro le 48 ore successive all'inizio delle attività. In ogni caso dell'esecuzione delle operazioni di cui si è detto sopra è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all'a.g., indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di p.g. responsabile dell'operazione, nonché il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate. Gli operatori di p.g. possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui all’art. 97 citato. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. E’ evidente che gli organi di polizia non possono essere autorizzati ad effettuare attività di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, cessione e offerta. Il rischio è che coloro che operano potrebbero essere chiamati a risponderne penalmente a titolo di concorso nel reato.
Ritardo o omissione degli atti di cattura, arresto, sequestro (Art. 98 T.U.)
Per venire incontro alle esigenze investigative, per risalire al livello superiore dell'organizzazione dedita allo spaccio rispetto al piccolo spacciatore, la legge ha previsto che l’a.g. può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74 del Testo unico stupefacenti. Il ritardo o l'omissione sono ammessi, ovviamente, solo quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori oppure per l'individuazione e la cattura dei responsabili dei delitti di produzione e di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero di associazione finalizzata al traffico illecito. L’art. 98, co. 2, prevede, anche, che gli u.p.g. addetti alle unità specializzate antidroga, nonché per le autorità doganali, sia consentito l’omissione o il ritardo degli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'a.g. ed al Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore. Quest’ultima impartisce alla p.g. le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70 Testo unico Stupefacenti. Nei casi di urgenza le autorizzazioni sopra citate possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.
Perquisizione e cattura di navi e aeromobili (art. 99 T.U.)
La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che sia sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale. Queste disposizioni si applicano anche agli aeromobili.
Destinazione beni sequestrati/confiscati a seguito di operazioni antidroga (art. 100 T.U.)
I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del citato art. 100. Possono altresì essere assegnati, a richiesta anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.
Manifestazioni sportive e provvedimenti
Per manifestazioni sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico nazionale Italiano (CONI) (art. 2 bis del D.L. n. 336/2001). Al fine di garantire sicurezza e incolumità fisica a chi si reca allo stadio, sono state introdotte norme per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza, che si applicano ai fatti accaduti in occasione o a causa di manifestazioni sportive di qualsiasi tipo. Per i campi di calcio sono in vigore particolari regole strutturali. La disciplina di base in materia di repressione degli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive è rappresentata essenzialmente dalla legge 13 dicembre 1989 n. 401 che prevede diverse forme di intervento: a) provvedimenti di polizia di sicurezza; b) specifici reati e particolari attività di polizia giudiziaria; c) disposizioni processuali speciali relative ai giudizi concernenti questi reati. Per arginare la violenza connessa con le manifestazioni sportive, la legge prevede la possibilità di applicare a determinati soggetti “pericolosi” misure di prevenzione personali e patrimoniali ed una misura di prevenzione “atipica” (il DASPO), e parallelamente attribuisce al prefetto il potere di differire e vietare determinate manifestazioni sportive: 1. Il questore può vietare l’accesso ai luoghi (anche all’estero)(1) in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché ad altri luoghi, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime (DASPO), ai soggetti denunciati o condannati nel corso degli ultimi cinque anni per reati connessi ad episodi di violenza. 2. Nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza possono essere applicate anche misure di prevenzione personali e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 1423/1956 e alla legge 575/1965. 3. Il prefetto, per urgenti e gravi necessità pubbliche, connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre il differimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea oppure, in situazioni connotate dal pericolo di grave turbativa, può vietare lo svolgimento di manifestazioni sportive per periodi non superiori a trenta giorni. Prima di adottare il provvedimento deve sentire il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI.
Reati e violazioni aministrative
La legge 401/1989 punisce una pluralità di comportamenti illeciti (reati e violazioni amministrative(2)) connessi con le manifestazioni sportive
Danneggiamento (art. 635 c. p.)
In base alla nuova formulazione dell’art. 635 c.p., chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, con la reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, anche quando il fatto è commesso sopra attrezzature ed impianti sportivi al fine (dolo specifico) di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. L’ipotesi rientra ora nella previsione dell’art. 381, lett. h) c.p., che consente l’arresto facoltativo in flagranza
Lancio di materiale pericoloso (art. 6bis L. 401/1989)
Nei luoghi interessati alle manifestazioni sportive è vietato lanciare o utilizzare, in modo da creare un concreto pericolo per le persone razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere. Si tratta di un delitto, punito con la reclusione da uno a quattro anni (con facoltà di arresto in flagranza), che si configura nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, ed a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa Il fatto costituisce reato se avviene nei luoghi o nelle immediate vicinanze: • in cui si svolgono manifestazioni sportive • oppure interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. E’ sufficiente che il lancio o l’utilizzo del materiale abbia creato un pericolo per le persone; se dal fatto è derivato un danno alle persone, la pena è aumentata fino alla metà. Inoltre la pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione.
Possesso di materiale pericoloso (art. 6bis L. 401/1989)
Possesso di materiale pericoloso (art. 6ter L. 401/1989). Nei luoghi interessati alle manifestazioni sportive, è vietato anche il semplice possesso di: razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere. Si tratta di un delitto, punito con la reclusione e la multa, che si configura nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, ed a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa. Il fatto costituisce reato se avviene nei luoghi o nelle immediate vicinanze: • in cui si svolgono manifestazioni sportive • oppure interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.
Scavalcamento ed invasione di campo (art. 6bis L. 401/1989).
Chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, con l'arresto e con l'ammenda. La pena è della reclusione(da sei mesi a quattro anni) se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica. Attenzione! Il reato, che può configurarsi nelle manifestazioni sportive (anche non competitive), è una contravvenzione. Nell’ ipotesi aggravata, costituisce invece delitto con facoltà di arresto in flagranza, ma riguarda unicamente le competizioni calcistiche. Ad esempio: l’invasione di campo con conseguente sospensione di un campionato internazionale di tennis, non rientra nell’ipotesi aggravata e costituisce quindi contravvenzione. Anche in questo caso, peraltro, si ripete il già segnalato difetto di tassatività, che impedisce di stabilire con certezza il confine tra rilevanza e irrilevanza del ritardo e quindi valutare la possibilità di operare l’arresto.
Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 583quater c.p.).
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni. Al riguardo, sembra facile prevedere una eccezione di illegittimità costituzionale, quanto meno per violazione dell’art. 3 della Cost. (principio di eguaglianza). Basti pensare che le lesioni gravi o gravissime provocate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive sono ora punite più gravemente rispetto alle medesime lesioni causate durante una pubblica riunione non preavvisata a carattere xenofobo o razzista.
Violenza o minaccia a P.U. aggravata (art. 339 c.p.).
Se la violenza o la minaccia ad un pubblico ufficiale è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi previsti dalla prima parte dell'art. 336 c.p. (per costringerlo a fare un atto contrario a propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio) e dagli articoli 337 c. p. (resistenza a P.U), della reclusione da cinque a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'art. 336 (per costringerlo a compiere un atto del proprio ufficio o servizio o per influire comunque su di esso) , della reclusione da due a otto anni. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.
Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (art. 6quater L. 401/1989).
Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 (Violenza o minaccia a P.U.) e 337 (resistenza a P.U.) del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Attenzione! Gli addetti ai controlli non sono pubblici ufficiali: solo le pene inflitte a chi commette determinati reati nei loro confronti, sono le medesime. L’ipotesi rientra nella previsione dell’art. 381 c.p.p., che consente l’arresto facoltativo in flagranza per i delitti con pena edittale superiore nel massimo a tre anni.
Divieto di striscioni e cartelloni incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce
(art. 2-bis, D.L. 8/07) Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. E’ anche vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 2 D.L. n. 122/1993)(3). In ambedue i casi si tratta di una contravvenzione punita con l'arresto. Nota: i concetti di “impianti sportivi” e di “luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche” non coincidono. Ad esempio: solo la contravvenzione relativa al possesso di simboli xenofobi o razzisti si configura anche sulle strade in cui transita una gara ciclistica.
Violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo (art. 1septies del D.L. n. 28/2003).
Chiunque, fuori dei casi di accesso in un impianto di capienza superiore a 7.500 persone, privo del biglietto numerato, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. In quest’ultimo caso, al contravventore possono essere applicati DASPO, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. La seconda parte della norma, redatta con una pessima tecnica giuridica, è il tipico esempio di grida manzoniana. Per i principi generali relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie, infatti (art. 8bis L. 689/81), si ha reiterazione solo quando la violazione amministrativa viene accertata con provvedimento esecutivo: essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Conclusione: anche nel caso di ripetute violazioni, quando la persona interessata si avvale della facoltà di effettuare il P.M.R. ex art. 16 della legge 689/81, non opera la reiterazione, non scatta l’aumento fino alla metà del massimo e non è consentito applicare il DASPO.
Vendita abusiva di biglietti (art. 1 sexies del D.L. n. 28/ 2003).
Chiunque, nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, vende abusivamente titoli di accesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria. Per espressa disposizione della legge, al trasgressore, il questore può infliggere il divieto di accesso e le prescrizioni (DASPO) anche nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 689/1981(4)
Turbativa di manifestazioni sportive (art. 7 L. 401/1989).
Chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 154. Si tratta di una ipotesi residuale, che, tuttavia, non è alternativa ad altri comportamenti sanzionati in via amministrativa. Ad esempio, è possibile che questa violazione venga commessa congiuntamente alla violazione del regolamento d’uso dell’impianto.
Arresto in flagranza e flagranza differita
Oltre ai casi di arresto obbligatorio o facoltativo previsti dagli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto in flagranza è consentito nel caso di: • lancio o utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone (articolo 6-bis, comma 1); • possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive (articolo 6-ter); • violazione del divieto di accesso ai luoghi interessati alle manifestazioni sportive (art. 6 commi 1, 6 e 7) (6). Per i reati connessi con le manifestazioni sportive per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto, quando non è possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica(5), si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del c. p. p. colui il quale ne risulta autore, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto. Nella c.d. “flagranza differita” l'arresto deve essere eseguito non oltre il tempo necessario alla identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. I successivi provvedimenti dell’A.G. di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Perquisizione personale o locale Quando agiscono in “flagranza differita”, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono d’iniziativa a “perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta a indagini” (art. 352, comma 1 c.p.p.). Casi di giudizio direttissimo Salvo che siano necessarie speciali indagini, si procede sempre con il rito direttissimo nei seguenti casi: • Violazione del divieto di accesso del questore (art. 6, comma 6, L. n. 401/1989); • Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione (art. 6-bis, L. n. 401/1989); • Possesso di artifizi (art. 6-ter, L. n. 401/1989); • In tutti i casi di arresto in flagranza o in flagranza differita (art. 8 comma 1, L. n. 401/1989).
Regole per gli impianti sportivi del calcio
Dal 24 aprile 2006 gli impianti con capienza superiore alle 7.500 unità devono essere dotati di particolari attrezzature(7): • i titoli di accesso debbono essere numerati. • L'ingresso agli deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, presidiati da personale appositamente incaricato. • deve essere effettuata la verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. • Gli impianti devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo. • Deve essere possibile la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze. Negli stadi non ancora a norma, la competizione deve avvenire in assenza di pubblico. Per tutte le violazioni delle disposizioni relative a questi impianti sportivi, sono revocate le concessioni per l’utilizzo degli stadi stessi, che comunque non possono essere utilizzati per ospitare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio. Vendita dei biglietti (art. 1quinquies del D.L. n. 28/2003). Negli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori, la violazione delle disposizioni che prescrivono la numerazione dei titoli di accesso è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria. Analoga sanzione si applica qualora siano emessi titoli di accesso in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto o il settore. Doveri degli addetti alla vendita ed ai controlli (art. 1 del D.L. n. 8/2007). In occasione di competizioni calcistiche, la richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. Il personale addetto deve accertare la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento. In caso di omissione il personale addetto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro. Successivamente la legge prevede che le società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso non possano (per quanto tempo?) adibire a tale servizio le persone nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui sopra. In caso di violazione, è irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Attenzione! Appare evidente l’illegittimità di una sanzione accessoria connessa ad una violazione amministrativa, priva di un termine. Peraltro, difficilmente la questione sarà sottoposta al giudizio della suprema corte, atteso che si tratta dell’ennesima grida manzoniana, pressoché inapplicabile. Infatti solo se non viene effettuato il pagamento in misura ridotta, il rapporto é inviato (art. 17 L. 689/1981) al prefetto, il quale, unicamente in questo caso, è chiamato a valutare se debba infliggere la sanzione. Conseguentemente, solo nel caso in cui viene emessa l’ordinanza ingiunzione (art. 18 L. 689/81), scatta per la società il divieto di impiego. Riassumendo: Il personale addetto eventualmente sanzionato in via amministrativa per aver omesso i controlli, può avvalersi della facoltà di effettuare il P.M.R., vanificando ogni possibilità di intervento prefettizio. In caso di ordinanza ingiunzione, poi, l’eventuale divieto di impiego è circoscritto al servizio di vendita e controllo dei biglietti. Nessun’altra limitazione sussiste invece in ordine all’attribuzione di incarichi diversi. Divieto di vendita dei biglietti a determinati soggetti (art. 9 D.L. n. 8/2007). Le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno(8), non possono emettere, vendere o distribuire titoli di accesso ai soggetti che siano stati destinatari di DASPO, nè a soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalita' di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate. Alle società che non osservano il divieto , è irrogata dal prefetto la sanzione amministrativa da 40.000 a 200.000 euro. Divieto di vendita di biglietti (art. 1 quater, comma 7 bis D.L. n. 28/2003). Le società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio non possono di porre in vendita o cedere alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso riservati ai sostenitori della stessa. Inoltre non possono porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni si applicano una sanzione amministrativa Attenzione! La norma riguarda tutte le società, indipendentemente dalla capienza dello stadio, tuttavia diverse sono gli obblighi se l’impianto ha capienza superiore a 7.500 persone. Qui l’acquisto deve essere corredato dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. e l’acquirente si trova ad agire come un procuratore di soggetti già individuati (i titolari dei documenti esibiti allo sportello) Requisiti degli stewards (art. 6 quater L. 401/1989). I soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 TULPS. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra persone prive dei requisiti previsti dall'art. 11 del TULPS, è irrogata, dal prefetto la sanzione amministrativa da 20.000 a 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Le società sportive e quelle incaricate dei servizi devono comunicare i nominativi del personale da impiegare al prefetto della provincia che, se constata per taluno la mancanza dei requisiti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società (art. 2ter D.L. n. 8/2007). Che avviene se la società impiega una o più persone contro il divieto del prefetto? Rispetto alla fattispecie relativa all’utilizzo di persone prive dei requisiti ex art.11 TULPS, punita in via amministrativa, in quest’ultimo caso sussiterebbe anche la violazione del provvedimento dell’autorità, penalmente sanzionata dall’art. 650 c.p. Divieto di agevolazioni nei confronti di determinati soggetti (art. 8. D.L. 8/2007). Le società sportive non possono corrispondere sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura a determinati soggetti indicati dalla legge. Quali sono questi soggetti? • i destinatari del DASPO - Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive; • i destinatari di Misure di prevenzione (legge n. 1423/1956); • i condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Per consentire alle società sportive di attenersi alla disposizione, un decreto del Ministro dell'interno deve definire le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi. Il divieto di agevolazioni e facilitazioni riguarda anche le associazioni di tifosi, tuttavia le società sportive possono stipulare contratti e convenzioni con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza. Alle società sportive inosservanti è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa da 50.000 a 200.000 euro. La norma ripropone in parte, senza abrogarlo esplicitamente, l’art. 1bis del D.L. 717/1994 (9) che resta quindi in vigore nelle parti non disciplinate dal D.L. n. 8/2007. Informazioni al pubblico (art. 9 D.L. 8/2007). Le società organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d'uso dell'impianto. Le medesime società devono curare che sul retro dei biglietti sia indicato che l'acquisto del biglietto stesso comporta l'obbligo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno dello stadio. Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo con capienza superiore a 7.500 spettatori, privo del titolo di accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria. (art. 1 quinquies del D.L. 28/2003). Il G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza), art. 19 ter, del D.M. (Int) 18 marzo 1996. Per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti dove si disputano incontri di calcio, è istituito il Gruppo operativo sicurezza, coordinato da un funzionario di Polizia designato dal questore e composto: a) da un rappresentante dei Vigili del fuoco; b) dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva; c) da un rappresentante del Servizio sanitario; d) da un rappresentante dei Vigili urbani; e) dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio; f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale); g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è ritenuta necessaria. Il G.O.S., che si riunisce periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, deve: a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte; b) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice; c) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal questore della provincia.
Prontuario
Modulistica
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